Va confermata la statuizione del TAR di illegittimità della verbalizzazione delle sedute di gara

Lazzini Sonia 04/06/09
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La Commissione ha proceduto a verbalizzare le operazioni compiute, formando due soli verbali, quelli relativi alle sedute pubbliche, senza redigere alcun verbale per le sedute segrete sintetizzandone solo l’esito nel verbale della seconda ed ultima seduta pubblica In mancanza di specifiche indicazione della normativa di settore e della disciplina di gara, deve escludersi la necessità di redigere contestuali e distinti verbali per ciascuna seduta della commissione di gara , è necessario comunque che nell’unico verbale di tutte o di parte delle operazioni compiute, ancorché relativo a più giornate, avvenga una corretta rappresentazione documentale dello svolgimento della procedura e purchè la verbalizzazione non contestuale segua il compimento delle attività rappresentate entro un termine ragionevolmente breve, tale da scongiurare gli effetti negativi della naturale tendenza alla dispersione degli elementi informativi. Ma nella specie, non solo non è stato osservato un termine ragionevole per la redazione del verbale conclusivo, essendo intercorsi ben 30 giorni tra il primo verbale (8 maggio 2007) ed il secondo ed ultimo verbale (7 giugno 2007), ma sussistono anche manchevolezze tali che impediscono perfino una sufficiente ricostruzione dell’andamento dei lavori della commissione.
 
Merita di essere segnalata la decisione numero 2748 del 30 aprile 2009, emessa dal Consiglio di Stato:
 
In particolare, nel verbale della seduta del 7 giugno 2007, si riferisce che “la Commissione si è riunita in più sedute, in forma privata, in giorni diversi, per la valutazione dei progetti gestionali presentati dalle cooperative ammesse alla gara e ha attribuito i relativi punteggi……. Per quanto riguarda la qualità del progetto gestionale , la Commissione per essere più obiettiva e trasparente ha individuato i seguenti 10 indicatori….”, poi ivi elencati.
 
Evidentemente una tale generica verbalizzazione (senza l’indicazione: dei membri presenti alle riunioni, dei giorni e degli orari in cui le riunioni sono state effettuate e dell’attività compiuta in di ciascuna riunione, della data in cui sono stati individuati i 10 indicatori utilizzati per stabilire la qualità dei progetti gestionali in considerazione della necessità della predeterminazione di ogni criterio valutativo prima dell’esame dell’offerta tecnica) deve ritenersi insufficiente a ricostruire il concreto svolgimento dell’attività svolta dalla Commissione giudicatrice.
 
 
A cura di *************
 
 
 
N. 2748/09 REG.DEC.
N. 3688      ********
ANNO 2008
 
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Quinta Sezione
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello n. 3688/2008, proposto dal Comune di Brembate di Sopra, rappresentato e difeso dall’avv. **************** e dall’avv.to ****************, con domicilio eletto in Roma, **********************, 42 presso l’****************;
contro
la Cooperativa Sociale ALFA a r.l., rappresentata e difesa dall’avv. ************ e dall’avv. ************, con domicilio eletto in Roma, Via F. Confalonieri, 5 presso l’avv.to ************;
COOPERATIVA SOCIALE BETA SERVIZI a r.l., non costituitasi;
per la riforma
del dispositivo di sentenza n.9/2008 e relativa sentenza n.391/2008 del TAR Lombardia – Brescia, resa tra le parti, concernente aggiudicazione servizio ausiliario socio assistenziale e rifacimento letti.
Visti gli atti e documenti depositati con l’appello;
Visto l’atto di costituzione in giudizio e relativo appello incidentale della società Cooperativa Sociale ALFA a r.l.;
Udito il relatore Cons. *************** e uditi, altresì, per le parti gli avvocati *******, su delega dell’Avv. ******** e *****;
Visto il dispositivo di decisione n.140/2009;
Considerato in fatto e in diritto;
FATTO e DIRITTO
1.Con la sentenza in epigrafe, il TAR Lombardia, sezione staccata di Brescia, ha accolto il ricorso proposto dalla Cooperativa sociale ALFA avverso gli atti di gara del Comune di Brembate di Sopra per l’affidamento del servizio ausiliario socio assistenziale per il periodo settembre 2007- dicembre 2010 e relativa aggiudicazione alla Cooperativa BETA Servizi.
In particolare, il Giudice di primo grado ha ritenuto fondato il motivo che censura le modalità con le quali la Commissione di gara ha proceduto a verbalizzare le operazioni compiute, formando due soli verbali, quelli relativi alle sedute pubbliche, senza redigere alcun verbale per le sedute segrete sintetizzandone solo l’esito nel verbale della seconda ed ultima seduta pubblica, con conseguente annullamento degli atti di gara e rinnovazione del procedimento.
2.Avverso detto dispositivo e relativa sentenza ha proposto appello l’Amministrazione comunale di Brembate di Sopra, contestando le conclusioni del TAR in considerazione della ritenuta regolarità della verbalizzazione effettuata.
3.Costituitasi in giudizio, la ricorrente originaria ha rilevato la tardività dell’appello avverso il dispositivo (pubblicato il 21.3.2008) in quanto notificato il 21.4.2008 e quindi oltre il termine di trenta giorni stabilito dall’art. 23 bis L. n.1034/1971 e successive modificazioni. Di conseguenza sarebbero inammissibili i successivi motivi aggiunti proposti avverso la motivazione della sentenza.
Ha poi riproposto con appello incidentale le censure assorbite dal TAR sostenendo in particolare che le dovevano essere attribuiti almeno altri due punti, che le avrebbero consentito di raggiungere il punteggio totale di 89,908 superiore a quello assegnato all’aggiudicataria (punti 88,383).
4.Il Comune ha controdedotto all’appello incidentale della ricorrente originaria facendo presente quanto segue:
-la tempestività dell’appello avverso il dispositivo di sentenza in quanto notificato il 21. 4.2006, essendo domenica il 20 aprile (scadenza del 30° giorno), con conseguente ammissibilità dei motivi aggiunti;
-la tardività dell’appello incidentale, avente carattere autonomo, per essere stato notificato oltre il termine di 60 giorni dalla notifica della sentenza.
5.Con ordinanza n. 4000/2008, la Sezione ha respinto l’istanza cautelare proposta dall’appellante, considerando che “la verbalizzazione non ha raggiunto lo scopo che le è ritenuto proprio”.
Entrambe le parti hanno presentato memoria conclusiva in vista dell’udienza di merito.
Il Comune ha rilevato che nel frattempo era intervenuta di nuovo l’aggiudicazione a favore della cooperativa BETA Servizi con determinazione del 5.7.2008, pur essa impugnata dalla cooperativa ALFA davanti al TAR, il quale con ordinanza n. 743/2008 ne aveva accolta l’istanza cautelare; che di conseguenza l’Amministrazione comunale aveva rinnovato l’intera procedura indicendo una nuova gara con determinazioni n.89 e 103/2008; che pertanto doveva ritenersi cessata la materia del contendere, con annullamento senza rinvio della sentenza appellata.
La parte resistente ha a sua volta chiesto l’improcedibilità dell’appello, richiamando comunque le proprie difese in sede di merito.
Alla pubblica udienza del 20 febbraio 2009, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
6.In via preliminare va precisato che l’appello avverso il dispositivo di sentenza deve ritenersi tempestivo, in quanto notificato il 21 aprile 2008, nel 30° giorno dalla pubblicazione del dispositivo stesso avvenuta il 21 marzo 2008 , tenuto conto della proroga al primo giorno non festivo (ai sensi dell’art. 155 c.p.c.) essendo domenica il 20 aprile 2008 (scadenza del 30° giorno). Per cui sono ammissibili anche i motivi aggiunti avverso la motivazione della sentenza.
Parimenti, è irrilevante la circostanza che l’appello incidentale della ricorrente originaria sia stato notificato oltre il termine di 60 giorni dalla notificazione della sentenza, in quanto vengono proposte solo censure ritenute assorbite dal TAR. Per cui, esse vanno comunque esaminate essendo espressamente riproposte sia pure con semplice memoria (Cons. Stato, sez. VI, 22 gennaio 2002, n. 379 e 29 marzo 2007, n. 147; sez. V, 18 settembre 2003, n. 5322 e 10 gennaio 2005, n. 29).
7. Non può essere accolta la richiesta della parte appellante di cessazione della materia del contendere, con annullamento senza rinvio della sentenza appellata, per effetto dello sviluppo della vicenda.
Invero, la rinnovazione dell’intera procedura, con indizione di una nuova gara, è stata prevista con la determinazione comunale n. 89/2008, la quale fa presente la necessità di eseguire la sentenza in questa sede appellata e la conseguente ordinanza cautelare dello stesso TAR n. 734/2008 nell’ambito di un successivo giudizio. Per cui, la rinnovazione della procedura risulta effettuata sulla base dell’esito sfavorevole per il Comune del giudizio in corso e perciò non può essere annullata senza rinvio la sentenza appellata.
Analogamente, non può essere accolta la richiesta della parte resistente di dichiarazione dell’improcedibilità dell’appello ferma restando la sentenza di primo grado, proprio perché la rinnovazione della procedura di gara appare collegata alla necessità di dare esecuzione ai provvedimenti giurisdizionali nel frattempo intervenuti (sentenza del TAR ed ordinanza) e non per soddisfare esigenze autonome dell’Amministrazione .
8.Nel merito, l’appello principale del Comune è infondato.
Va confermata la statuizione del TAR di illegittimità della verbalizzazione delle sedute di gara
La Commisione ha proceduto a verbalizzare le operazioni compiute, formando due soli verbali, quelli relativi alle sedute pubbliche, senza redigere alcun verbale per le sedute segrete sintetizzandone solo l’esito nel verbale della seconda ed ultima seduta pubblica . In particolare, nel verbale della seduta del 7 giugno 2007, si riferisce che “la Commissione si è riunita in più sedute, in forma privata, in giorni diversi, per la valutazione dei progetti gestionali presentati dalle cooperative ammesse alla gara e ha attribuito i relativi punteggi……. Per quanto riguarda la qualità del progetto gestionale , la Commissione per essere più obiettiva e trasparente ha individuato i seguenti 10 indicatori….”, poi ivi elencati.
Evidentemente una tale generica verbalizzazione (senza l’indicazione: dei membri presenti alle riunioni, dei giorni e degli orari in cui le riunioni sono state effettuate e dell’attività compiuta in di ciascuna riunione, della data in cui sono stati individuati i 10 indicatori utilizzati per stabilire la qualità dei progetti gestionali in considerazione della necessità della predeterminazione di ogni criterio valutativo prima dell’esame dell’offerta tecnica) deve ritenersi insufficiente a ricostruire il concreto svolgimento dell’attività svolta dalla Commissione giudicatrice.
Al riguardo si condivide l’orientamento della Sezione secondo cui anche se, in mancanza di specifiche indicazione della normativa di settore e della disciplina di gara, deve escludersi la necessità di redigere contestuali e distinti verbali per ciascuna seduta della commissione di gara , è necessario comunque che nell’unico verbale di tutte o di parte delle operazioni compiute, ancorché relativo a più giornate, avvenga una corretta rappresentazione documentale dello svolgimento della procedura e purchè la verbalizzazione non contestuale segua il compimento delle attività rappresentate entro un termine ragionevolmente breve, tale da scongiurare gli effetti negativi della naturale tendenza alla dispersione degli elementi informativi (decisione n. 4463 del 2 settembre 2005).
Ma nella specie, non solo non è stato osservato un termine ragionevole per la redazione del verbale conclusivo, essendo intercorsi ben 30 giorni tra il primo verbale (8 maggio 2007) ed il secondo ed ultimo verbale (7 giugno 2007), ma sussistono anche manchevolezze tali che impediscono perfino una sufficiente ricostruzione dell’andamento dei lavori della commissione.
9.Una volta ritenuta insufficiente la verbalizzazione effettuata dalla Commissione giudicatrice, diventa improcedibile per carenza di interesse l’appello incidentale della ricorrente originaria tendente a conseguire l’aggiudicazione della gara, atteso che la irregolarità riscontrata preclude anche la possibilità di esaminare la fondatezza di tale censura.
10.Per quanto considerato l’appello principale va respinto, mentre l’appello incidentale va dichiarato improcedibile.
Sussistono giusti motivi, in considerazione della particolarità della vicenda, per la compensazione integrale delle spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, respinge l’appello principale e dichiara improcedibile l’appello incidentale.
Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 20 Febbraio 2009  con l’intervento dei Signori:
Pres. Domenico La Medica
Cons. *************** 
Cons. *************
Cons. *************** Est.  
Cons. ********************  
 
L’ESTENSORE                                             IL PRESIDENTE
f.to ***************                             f.to ******************
IL SEGRETARIO
f.to *********************

Lazzini Sonia

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