Va annullata la multa elevata attraverso autovelox in assenza della contestazione immediata e della tarura dell’apparecchio

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E’ questo il principio con cui il Giudice di Pace di Lecce con una recente sentenza ha accolto il ricorso proposto da un’automobilista avverso il verbale elevato per eccesso di velocità attraverso autovelox.
La sentenza ribadisce due principi importanti: il primo, che il verbale elevato per eccesso di velocità va contestato immediatamente all’automobilista, soprattutto quando si eccede di poco la velocità rispetto a quella consentita (nel caso si trattava di appena 11 km in più) e che la presunta mancata contestazione dovuta al fatto che la pattuglia era impegnata in altra contestazione rappresenta una mera clausola di stile non cufficiente a derogare al principio generale della contestazione immediata; il secondo, che la sola omologazione dell’apparecchio non è sufficiente a provarne l’attendibilità essendo necessaraia la prescritta taratura annuale, che per il giudice non può essere provata con la esibizione in giudizio di semplici fotocopie ma va documentata con il deposito di appositi certificati in originale.
 
 
Avv. ****************
 
 
REPUBBLICA ITALIANA
 
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
Il Giudice di Pace di Lecce
 
Sezione civile
 
Nella persona dell’avv.to *********************** ha pronunciato la seguente
 
SENTENZA
 
nella causa civile iscritta al numero di ruolo a margine indicato, avente quale oggetto "OPPOSIZIONE SANZIONE AMMINISTRATIVA ", discussa e decisa all’udienza del 12/01/2009 e promossa da:
 
………., elettivamente domiciliata in Lecce, presso lo studio dell’avv.to ******************, che lo rappresenta e difende, unitamente all’Avv. **************** come da mandato in atti,
RICORRENTE
 
CONTRO
 
            Comune di Lecce, in persona del Sindaco pro-tempore, costituitosi di
            persona, con del’ega,   RESISTENTE
 
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
 
Con ricorso depositato in data 19.09.2008, il ricorrente proponeva opposizione avverso il verbale di contravvenzione elevato dalla Polizia Municipale del Comune di Lecce n° VX 1100/08, relativo all’infrazione rilevata in data 11/06/2008, notificata il 29.07.2008, per la violazione de]l’art. 142 co 7 del D.lgs.vo 285/92.
La stessa era stata accertata con apparecchio Traffipax Speedophot, non contestata immediatamente ed era stato redatto processo verbale successivamente notificato in plico raccomandato a.r. Il ricorrente eccepiva la nullità dell’accertamento per inefficacia ed inidoneità della strumentazione tecnica dj accertamento, per mancata omologazione e taratura e la violazione di specifiche norme relative alla Il ricorrente eccepiva la nullità dell’accertamento per inefficacia ed inidoneità della strumentazione tecnica di accertamento, per mancata omologazione e taratura e la violazione di specifiche norme relative alla mancata contestazione immediata, concludendo per l’annullamento del verbale opposto.
Il Comune di Lecce si costituiva in giudizio, facendo pervenire in cancelleria la relativa documentazione.
Alla udienza del 12.01.09, fissata per la comparizione delle parti e la discussione, non essendo necessaria alcuna attività istruttoria, la causa veniva decisa dando lettura in udienza del dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto da …………, avverso il verbale di contravvenzione n. VX 1100/2008, elevato dalla Polizia Municipale di Lecce, è fondato e va, conseguentemente, accolto.
Fondati risultano i motivi di merito relativi alla mancata contestazione immediata ed alla mancanza di prova sulla perfetta funzionalità degli strumenti elettronici utilizzati.
Ed invero, l’art. 201 del C.d.S. al comma 1- bis lett. e), prevede che la contestazione immediata della violazione non sia necessaria nell’ipotesi di accertamento della violazione per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento direttamente gestiti dagli organi di Polizia Stradale e nella loro disponibilità che consentono la determinazione dell’illecito in tempo successivo poiché il veicolo oggetto del rilievo è a distanza dal posto di accertamento o comunque nell’impossibilità di essere fermato in tempo utile e nei modi regolamentari". Una previsione legislativa di tale tenore richiede, in assenza di un accertamento diretto da parte degli organi di polizia, prevede l’utilizzazione di apposita apparecchiatura perfettamente omologata e tarata, da utilizzare con scrupolo e precisione poiché con essa si va a sostituire l’accertatore. Da ciò discende che la P.A., che come sempre è obbligata al rispetto dei principi di corretta e buona amministrazione, deve osservare tutte le condizioni necessarie per garantire l’esatto funzionamento delle apparecchiature giuste direttive Ministeriali. Ed allora, nella fattispecie, risulta fondata l’eccezione sulla mancanza di taratura. Manca la certezza del corretto funzionamento dell’apparecchiatura con cui si è proceduto al rilievo. Infatti, in assenza di idonea procedura il funzionamento di qualsiasi impianto elettronico risulta assolutamente inattendibile e non idoneo a provare la fondatezza dell’accertamento amministrativo. Ed ancora, la funzionalità dell’apparecchio deve essere certificata da appositi organi terzi ed autorizzati al rilascio di idonea certificazione, non essendo sufficiente il deposito di fotocopie, non provenienti certamente da uffici specializzati, a dare certezza della perfetta firnzionalità della strumentazione elettronica utilizzata. Così come appare alquanto dubbia la veridicità della motivazione in ordine alla mancata contestazione immediata "velocità rilevata con apposito apparecchio che consente la determinazione dell’illecito in tempo successivo dopo che il veicolo oggetto della rilevazione è a distanza dal posto di accertamento e comunque la pattuglia a valle, appositamente predisposta, era impegnata nella contestazione di altra violazione ai limiti di velocità", che appare una pura formula di stile e tanto, sia per la contraddittorietà della stessa e sia perché, essendo il limite di velocità superato di appena 11 kmlh, sarebbe stato agevole, oltire che doveroso, fermare il veicolo de quo e contestargli regolarmente la violazione, così manifestando una grave incongruenza. Per quanto esposto, dunque, poiché la contravvenzione è stata elevata sulla base di un apparecchiatura di cui è possibile dubitare in ordine alla perfetta funzionalità, deriva la non attendibilità dell’accertamento effettuato. Infatti, uno strumento di misura, per essere considerato attendibile, deve essere tarato in maniera scientifica e sottoposto a controlli in modo periodico. La tolleranza forfetaria (ciò vale sopratutto per apparecchi che misurano la velocità) lungi dal costituire elemento a favore della tesi dell’amministrazione è sintomatica di una possibile sfasatura dell’appareccffio Ed ancora, non può sussistere alcun sistema di autocontrollo in grado di sostituire la taratura periodica non potendo essere considerate valide fonti di prova le risultanze di apparecchi che sono stati omologati solamente ab origine. Tali elementi costituiscono quel minus indispensabile per garantire certezza in ambiti quali quelli sanzionatori anche alla luce dell’irripetibilità dell’accertamento che, a seguito della vigente legislazione, porta a conseguenze che vanno al di là della semplice irrogazione della sanzione pecuniaria, venendo ad incidere sulla libertà di circolazione dell’individuo che intaccano con l’abbattimento del tetto di punti in suo possesso.
E’ evidente, dunque, l’insufficienza della sola documentazione fotografica a costituire piena prova dell’avvenuta violazione dell’art. 142 comma 7 del C.d.S., con conseguente applicazione dell’art. 23, penultimo comma della L. n. 689/81, che impone al Giudicante l’accoglimento dell’opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell’opponente. Tutti gli altri motivi, pur non apparendo sforniti del "fumus boni juris" vengono assorbiti, onde l’accoglimento della avanzata domanda in ogni sua parte e conseguente caducazione della sanzione pecuniaria oltre che di quella accessoria.
Alla luce delle suesposte argomentazioni, il ricorso deve essere accolto e per l’effetto annullato il verbale impugnato.
Ricorrono giusti motivi per provvedere nel senso di una compensazione totale delle spese di giudizio.
P.Q.M.
 
IL GIUDICE DI PACE DI LECCE
 
accoglie il ricorso e, per l’effetto, annulla il verbale n. AX 1100/08 della P.M. di Lecce, con ogni conseguenza di legge.
Spese compensate.
Così deciso in Lecce il 12.01.2009

Matranga Alfredo

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