Il metodo di calcolo che deve essere applicato dal consulente di parte.
Al proposito, si segnala che una parte della giurisprudenza ritiene vincolante il metodo di calcolo di cui alle Istruzioni della Banca d’Italia. In questo senso, da ultimo, in sede penale, si segnala la seguente pronuncia, che ha ritenuto di non poter escludere la buona fede degli organi apicali della banca, che hanno omesso di computare la commissione di massimo scoperto nel calcolo rilevante al fine di stabilire l’eventuale superamento del tasso soglia (Trib. pen. Varese, 10 aprile 2015).
Un giudice di merito ha comminato una sanzione a titolo di responsabilità processuale aggravata ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c., alla parte che aveva utilizzato una formula diversa da quella delle Istruzioni della Banca d’Italia (Trib. Monza, 26 marzo 2015).
Dal canto suo, il Tribunale di Milano valorizza l’autorizzazione ricevuta da Banca d’Italia alla emanazione di dette Istruzioni: “È parimenti indubbio che i decreti ministeriali annuali, a decorrere dal primo emanato in data 23 settembre 1996, hanno sempre demandato a Banca d’Italia la rilevazione dei tassi effettivi globali medi, e che i vari dd.mm. trimestrali, nel rendere pubblici i dati rilevati, hanno sempre disposto, all’art. 3 (a partire dal primo d.m. 22 marzo 1997), che le banche e gli intermediari finanziari, al fine di verificare il rispetto del tasso soglia, si attengano ai criteri di calcolo indicati nelle Istruzioni emanate da Banca d’Italia; Banca d’Italia, ai sensi degli artt. 4 e 5 TUB, è d’altro canto l’organo cui compete la vigilanza nei confronti delle banche e che, nell’esercizio di tale funzione, è deputato a impartire istruzioni alle stesse.
È quindi rispettoso dei dati normativi di cui sopra (art. 2 l. n. 108/1996, art. 2-bis d.l. n. 185/2008, artt. 4 e 5 TUB), il fatto che Banca d’Italia, autorizzata a operare in forza della disciplina regolamentare emessa su espressa delega della normativa primaria anti-usura, abbia emanato Istruzioni per la rileva- zione del TEG, istruzioni che, da un lato rispondono alla primaria esigenza di raccogliere dagli intermediari dati tra loro coerenti ed omogenei al fine di determinarne il valore medio (da cui individuare il tasso soglia), e dall’altro rispondono all’esigenza di poter raffrontare dati omogenei nel momento in cui si imponga la necessità di accertare se il TEG applicato nel singolo caso sia rispettoso o meno del tasso soglia di usura del periodo” (Trib. Milano, 19 marzo 2015).
In altri casi, il medesimo giudice territoriale ha qualificato le Istruzioni di Banca d’Italia come norme tecniche autorizzate, siccome autorizzate dalla normativa regolamentare per dare uniforme attuazione al disposto della norma primaria (Trib. Milano, 21 ottobre 2014). Ad analoga conclusione è pervenuta anche un’altra corte territoriale, sulla scorta dell’espresso richiamo della decisione milanese da ultimo citata (Trib. Avezzano, 21 gennaio 2015).
Al riguardo, deve darsi conto altresì di una pronuncia di merito, che ha disposto una condanna per lite temeraria di euro 20.000,00 perché il con- sulente di parte non ha seguito i criteri di calcolo fissati dalla Banca d’Italia nelle sue Istruzioni dell’agosto 2009, per la rilevazione dei tassi medi globali applicati dal sistema bancario e finanziario (Trib. Monza, 26 marzo 2015).
Secondo un giudice di merito, dalla decisione di legittimità n. 870 del 2006 discende che la commissione di massimo scoperto non può essere sommata al tasso praticato al fine della valutazione dell’eventuale superamento del tasso soglia, in quanto la contraria opinione, sostenuta dalle pronunce della Cass. pen., n. 12028 del 2010 e n. 28743 del 2010, non appare convincente, perché si scontra con quanto dispongono le Istruzioni della Banca d’Italia (Trib. Savona, 11 settembre 2012).
La consulenza di parte che pretenda di calcolare il TAEG in modo difforme a quanto previsto dalle Istruzioni è dunque inattendibile ed essa comporta la natura esplorativa dell’azione intentata dall’utente del credito bancario, con conseguente rigetto della dispiegata domanda di rideterminazione del corretto dare e avere tra la banca e il proprio debitore (Trib. Milano, 22 gennaio 2015).
Il mutamento di giurisprudenza, che ritiene illegittime le Istruzioni della Banca d’Italia, costituisce un fattore non addebitabile alla banca, che verrebbe a trovarsi in una condizione inesigibile, perché dovrebbe disattendere le Istruzioni della propria autorità di vigilanza per evitare di incorrere nella censura di aver applicato tassi usurari (Trib. Torino, 17 febbraio 2014).
Per contro, alcuni Tribunali, valorizzando un’uniformità di pensiero con la giurisprudenza penale, ragionano sul concetto di costo complessivo del credito, così disattendendo le Istruzioni della Banca d’Italia e ricomprendendo tra i costi del credito anche la commissione di massimo scoperto. Le Istruzioni di Banca d’Italia non sono autorizzate a derogare all’art. 644 c.p. (Trib. Torino, 31 ottobre 2014).
Inoltre, laddove in sede di rilevazione del tasso effettivo globale medio il decreto ministeriale non abbia considerato determinate commissioni che l’art. 2, l. n. 108 del 1996 imponeva di considerare, è pur sempre fatto salvo il potere del giudice di disapplicare l’atto amministrativo illegittimo, ai sen- si degli artt. 4 e 5, l. n. 2248/1865 all. E sul contenzioso amministrativo. Il giudice penale può procedere alla disapplicazione anche d’ufficio, mentre il giudice civile, che pure dispone del medesimo potere di sospensione d’ufficio, deve essere a ciò sollecitato dalla difesa di parte volta a dedurre la contrarietà alla legge dell’atto amministrativo da disapplicare (Trib. Reggio Emilia, 4 dicembre 2014).
Deve osservarsi come, nelle Istruzioni in consultazione, datate 30 aprile 2015 e in consultazione fino al 30 giugno 2015, la Banca d’Italia abbia modificato il paragrafo C4, ricomprendendo (punto 7) anche “gli oneri per la messa a disposizione dei fondi e la commissione di istruttoria veloce applicata nel caso di passaggio a debito di conti non affidati o negli sconfinamenti rispetto al fido accordato”.
In tal modo, sembra che Banca d’Italia abbia tenuto conto della giurisprudenza formatasi in modo granitico circa la inclusione quale costo del credito, come tale rilevante ai fini della normativa antiusura, anche della commissione di massimo scoperto.
Di recente, per la rilevanza di qualsiasi costo previsto in contratto ai fini della verifica antiusura, si segnala una decisione di merito, che dalla sentenza n. 350 del 2013 della Cassazione fa discendere il corollario a tenore del qua- le ai fini della verifica della usurarietà del tasso convenuto tra le parti deve tenersi conto non sono del tasso di interessi dedotto in contratto, ma anche di tutti gli altri costi previsti contrattualmente, sia di quelli certi, sia di quelli eventuali, come possono essere gli interessi di mora o la commissione per estinzione anticipata (Trib. Bari, 12 dicembre 2014).
Poco prima, come rilevato (DOLMETTA), negli stessi termini si era espresso un altro giudice di merito (Trib. Pescara, 28 novembre 2014), che aveva considerato rilevanti la mora e la penale per estinzione anticipata, accomunabili in quanto entrambe rappresentano un costo del mutuo erogato. La stessa pronuncia contiene anche la precisazione per cui la individuazione della soglia usuraria deve essere condotta alla luce della riconduzione del contratto a una delle categorie di operazioni di finanziamento previste dalla legge, ognuna delle quali dispone di un proprio tasso effettivo globale medio, superato il quale il rapporto è in usura, ai sensi dell’art. 644, comma 3, c.p.
Non resta dunque che attendere gli sviluppi giurisprudenziali delle nuove Istruzioni, nella speranza che esse favoriscano il pieno rispetto del precetto penale di cui all’art. 644 c.p. e la conseguente inclusione di ogni costo del credito nel calcolo volto a stabilire se effettivamente si sia superato, o meno, il tasso soglia.
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