Utilizzo di metodi di calcolo altri da quello previsto dalle Istruzioni della Banca d’Italia

Redazione 23/05/16
Scarica PDF Stampa

Il metodo di calcolo che  deve essere applicato dal consulente di parte.

Al proposito, si segnala che  una parte della  giurisprudenza ritiene vincolante il metodo di calcolo di cui alle Istruzioni della  Banca d’Italia. In questo senso, da  ultimo, in  sede  penale, si segnala la seguente pronuncia, che  ha ritenuto di non poter escludere la buona fede degli organi apicali della banca, che  hanno omesso di  computare la commissione di  massimo scoperto nel calcolo rilevante al fine di stabilire l’eventuale superamento  del tasso soglia (Trib.  pen. Varese, 10 aprile 2015).

Un giudice di merito ha comminato una sanzione a titolo di responsabilità processuale aggravata ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c., alla parte che aveva utilizzato una formula diversa da quella delle  Istruzioni della  Banca d’Italia (Trib.  Monza, 26 marzo 2015).

Dal canto suo,  il Tribunale di Milano valorizza l’autorizzazione ricevuta da Banca d’Italia alla emanazione di dette Istruzioni: “È parimenti indubbio che  i decreti ministeriali annuali, a decorrere dal primo emanato in data 23 settembre 1996, hanno sempre demandato a Banca d’Italia la rilevazione dei tassi effettivi globali medi, e che i vari dd.mm. trimestrali, nel rendere pubblici i dati  rilevati, hanno sempre disposto, all’art.  3 (a partire dal  primo d.m.  22 marzo 1997),  che le banche e gli intermediari finanziari, al fine di verificare il rispetto del tasso soglia, si attengano ai criteri di calcolo indicati nelle  Istruzioni  emanate da Banca d’Italia; Banca d’Italia, ai sensi  degli artt. 4 e 5 TUB, è d’altro  canto l’organo cui compete la vigilanza nei confronti delle banche e che, nell’esercizio di tale funzione, è deputato a impartire istruzioni alle stesse.

È quindi rispettoso dei dati normativi di cui sopra (art. 2 l. n. 108/1996, art. 2-bis d.l. n. 185/2008, artt. 4 e 5 TUB), il fatto che Banca d’Italia, autorizzata a operare in forza della  disciplina regolamentare emessa su espressa delega della  normativa primaria anti-usura, abbia emanato Istruzioni per  la rileva- zione del TEG,  istruzioni che,  da un  lato  rispondono alla  primaria esigenza di raccogliere dagli  intermediari dati  tra  loro  coerenti ed omogenei al fine di determinarne il valore medio (da  cui individuare il tasso soglia), e dall’altro rispondono all’esigenza di poter raffrontare dati  omogenei nel  momento in cui si imponga la necessità di accertare se il TEG applicato nel singolo caso sia  rispettoso o meno del  tasso soglia di usura del  periodo” (Trib.  Milano, 19 marzo 2015).

In altri casi, il medesimo giudice territoriale ha qualificato le Istruzioni di Banca d’Italia come norme tecniche autorizzate, siccome autorizzate dalla normativa regolamentare per  dare uniforme attuazione al  disposto della norma primaria (Trib.  Milano, 21 ottobre 2014). Ad analoga conclusione è pervenuta anche un’altra corte territoriale, sulla scorta dell’espresso richiamo della decisione milanese da ultimo citata (Trib. Avezzano, 21 gennaio 2015).

Al riguardo, deve  darsi conto altresì di una pronuncia di merito, che  ha disposto una condanna per  lite  temeraria di  euro 20.000,00 perché il con- sulente di parte non  ha seguito i criteri di calcolo fissati  dalla Banca d’Italia nelle  sue Istruzioni dell’agosto 2009,  per la rilevazione dei tassi medi globali applicati dal sistema bancario e finanziario (Trib.  Monza, 26 marzo 2015).

Secondo un giudice di merito, dalla decisione di legittimità n. 870 del 2006 discende che la commissione di massimo scoperto non può essere sommata al tasso praticato al fine della  valutazione dell’eventuale superamento del tasso soglia, in quanto la contraria opinione, sostenuta dalle  pronunce della  Cass. pen., n. 12028  del 2010 e n. 28743  del 2010,  non  appare convincente, perché si  scontra con  quanto dispongono le Istruzioni della  Banca d’Italia (Trib. Savona, 11 settembre 2012).

La consulenza di parte che pretenda di calcolare il TAEG in modo difforme a quanto previsto dalle  Istruzioni è dunque inattendibile ed essa comporta la natura esplorativa dell’azione intentata dall’utente del credito bancario, con conseguente rigetto della dispiegata domanda di rideterminazione del corretto dare e avere tra la banca e il proprio debitore (Trib. Milano, 22 gennaio 2015).

Il mutamento di giurisprudenza, che  ritiene illegittime le Istruzioni della Banca d’Italia, costituisce un  fattore non  addebitabile alla  banca, che  verrebbe a trovarsi in una condizione inesigibile, perché dovrebbe disattendere le Istruzioni della  propria autorità di vigilanza per  evitare di incorrere nella censura di aver  applicato tassi usurari (Trib.  Torino, 17 febbraio 2014).

Per  contro, alcuni Tribunali, valorizzando un’uniformità di pensiero con la giurisprudenza penale, ragionano sul  concetto di  costo complessivo del credito, così  disattendendo le Istruzioni della  Banca d’Italia e ricomprendendo tra  i costi  del credito anche la commissione di massimo scoperto. Le Istruzioni di Banca d’Italia non  sono autorizzate a derogare all’art.  644 c.p. (Trib.  Torino, 31 ottobre 2014).

Inoltre, laddove in sede  di rilevazione del tasso effettivo globale medio il decreto ministeriale non  abbia considerato determinate commissioni che l’art. 2, l. n. 108 del 1996  imponeva di considerare, è pur  sempre fatto salvo il potere del giudice di disapplicare l’atto amministrativo illegittimo, ai sen- si degli  artt. 4 e 5, l. n. 2248/1865 all.  E sul  contenzioso amministrativo. Il giudice penale può  procedere alla  disapplicazione anche d’ufficio,  mentre il giudice civile, che pure dispone del medesimo potere di sospensione d’ufficio, deve essere a ciò sollecitato dalla difesa di parte volta a dedurre la contrarietà alla  legge  dell’atto amministrativo da  disapplicare (Trib.  Reggio Emilia, 4 dicembre 2014).

Deve osservarsi come, nelle  Istruzioni in consultazione, datate 30 aprile 2015 e in consultazione fino al 30 giugno 2015, la Banca d’Italia abbia modificato  il paragrafo C4, ricomprendendo (punto 7) anche “gli oneri per la messa a disposizione dei fondi e la commissione di istruttoria veloce  applicata nel caso  di passaggio a debito di conti non  affidati o negli sconfinamenti rispetto al fido accordato”.

In tal modo, sembra che Banca d’Italia abbia tenuto conto della giurisprudenza formatasi in modo granitico circa la inclusione quale costo del credito, come tale rilevante ai fini della normativa antiusura, anche della commissione di massimo scoperto.

Di recente, per  la rilevanza di qualsiasi costo previsto in contratto ai fini della verifica antiusura, si segnala una decisione di merito, che dalla sentenza n. 350 del 2013 della  Cassazione fa discendere il corollario a tenore del qua- le ai fini della  verifica della  usurarietà del tasso convenuto tra  le parti deve tenersi conto non  sono del tasso di interessi dedotto in contratto, ma  anche di tutti gli altri costi  previsti contrattualmente, sia di quelli  certi, sia di quelli eventuali, come possono essere gli interessi di mora o la commissione per estinzione anticipata (Trib.  Bari,  12 dicembre 2014).

Poco  prima, come rilevato (DOLMETTA), negli  stessi termini si era  espresso un  altro giudice di merito (Trib.  Pescara, 28  novembre 2014), che  aveva considerato rilevanti la mora e la penale per  estinzione anticipata, accomunabili in  quanto entrambe rappresentano un  costo del  mutuo erogato. La stessa pronuncia contiene anche la  precisazione per  cui  la  individuazione della  soglia usuraria deve  essere condotta alla  luce  della  riconduzione del contratto a una delle  categorie di operazioni di finanziamento previste dalla legge, ognuna delle quali dispone di un proprio tasso effettivo globale medio, superato il quale il rapporto è in usura, ai sensi  dell’art. 644, comma 3, c.p.

Non  resta dunque che attendere gli sviluppi giurisprudenziali delle nuove Istruzioni, nella  speranza che  esse  favoriscano il pieno rispetto del precetto penale di cui  all’art.  644  c.p.  e la conseguente inclusione di ogni  costo del credito nel calcolo volto a stabilire se effettivamente si sia superato, o meno, il tasso soglia.

 

Redazione

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento