Usura: si tiene conto anche degli interessi convenzionali moratori?

Redazione 21/01/19
Scarica PDF Stampa
Sembra ormai prevalere in giurisprudenza l’impostazione che ritiene necessario tenere conto anche degli interessi moratori convenzionali ai fini del calcolo dell’usura.

Lineamenti essenziali dell’usura

L’art. 644 c.p. prevede che “Chiunque, fuori dei casi previsti dall’articolo 643 si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sé o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità, interessi o altri vantaggi usurari, è punito con la reclusione da due a dieci anni e con la multa da euro 5.000 a euro 30.000. Alla stessa pena soggiace chi, fuori del caso di concorso nel delitto previsto dal primo comma, procura a taluno una somma di denaro o altra utilità facendo dare o promettere, a sé o ad altri, per la mediazione, un compenso usurario. La legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari. Sono altresì usurari gli interessi, anche se inferiori a tale limite, e gli altri vantaggi o compensi che avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari risultano comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero all’opera di mediazione, quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà economica o finanziaria”.

In attuazione del rinvio effettuato dall’art. 644 c.p., l’art. 2 della legge 7 marzo 1996, n.108 fissa il tasso-soglia superato il quale l’interesse va considerato usurario. In particolare, in base alla predetta norma, il tasso soglia si calcola sulla base delle rilevazioni trimestrali dei Tassi di Interesse Effettivi Globali Medi (TEGM).

Con norma di interpretazione autentica introdotta art. 1, comma 1, d.l. n. 394 del 2000 (conv. con l. 28 febbraio 2001, n. 24), il legislatore ha precisato che “Ai fini dell’applicazione dell’articolo 644 del codice penale e dell’articolo 1815, secondo comma, del codice civile, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento”.

Sul piano civilistico, in base all’art. 1815 c.c. “salvo diversa volontà delle parti, il mutuatario deve corrispondere gli interessi al mutuante. Per la determinazione degli interessi si osservano le disposizioni dell’articolo 1284. Se sono convenuti interessi usurari la clausola è nulla e non sono dovuti interessi”.

La norma appena citata ha una chiara funzione sanzionatoria (piuttosto che risarcitoria), giacché prevede l’integrale caducazione della clausola feneratizia, con trasformazione del mutuo a titolo oneroso in mutuo a titolo gratuito (senza interessi).

La norma appena citata, va precisato, si applica però solo alla usura pecuniaria a interessi, vale a dire l’usura che si verifica a fronte di un finanziamento remunerato con interessi (a differenza dell’art. 644 c.p., che incrimina l’usura praticata in qualsiasi forma).

L’art. 1815 c.c. non è dunque applicabile alla c.d. usura reale (cioè all’usura che deriva dalla dazione di un bene o dall’effettuazione di un’altra prestazione) o all’usura pecuniaria non ad interessi (cioè all’usura che deriva da un finanziamento che non sia remunerato con interessi, ma con beni di diversa natura).

In questi casi, la sproporzione non è sanzionata con la nullità parziale, bensì attraverso l’istituto della rescissione per lesione. In base all’art. 1448 c.c. “Se vi è sproporzione tra la prestazione di una parte e quella dell’altra, e la sproporzione è dipesa dallo stato di bisogno di una parte, del quale l’altra ha approfittato per trarne vantaggio, la parte danneggiata può domandare la rescissione del contratto. L’azione non è ammissibile se la lesione non eccede la metà del valore che la prestazione eseguita o promessa dalla parte danneggiata aveva al tempo del contratto. La lesione deve perdurare fino al tempo in cui la domanda è proposta. Non possono essere rescissi per causa di lesione i contratti aleatori. Sono salve le disposizioni relative alla rescissione della divisione”.

Sulla scorta del dato normativo espresso sin qui illustrato, parrebbero dunque prive di tutela le ipotesi di usura reale o di usura pecuniaria non ad interessi che non siano ulltra dimidium, sulla scorta dell’art. 1448 c.c.. In realtà, per questo tipo di ipotesi, si potrebbe ipotizzare comunque una responsabilità precontrattuale, da contatto sociale.

In conclusione, la disciplina dell’usura rappresenta un limite all’autonomia delle parti, giacché le vincola a pattuire gli interessi al di sotto di una determinata soglia prevista per legge, pena l’incriminazione ex art. 644 c.p., nullità della clausola feneratizia ex art.  1815 c.c., la possibilità di esperire l’azione di rescissione per lesione ex art. 1448 c.c.

Si tiene conto degli interessi convenzionali moratori?

La giurisprudenza più recente dà risposta senz’altro affermativa al quesito in discorso.

Con riferimento all’inclusione nel calcolo degli interessi usurari, ha recentemente confermato questa impostazione Cass. n. 27.442/2018. La Cassazione precisa che “tale conclusione è l’unica consentita da tutti e quattro i tradizionali criteri di ermeneutica legale: l’interpretazione letterale, l’interpretazione sistematica, l’interpretazione finalistica e quella storica.

Quanto all’interpretazione letterale “nessuna delle norme che vietano la pattuizione di interessi usurari esclude dal suo ambito applicativo gli interessi usurari”. Viceversa, l’art. 1, comma 1, d.l. n. 394 del 2000 (conv. con l. 28 febbraio 2001, n. 24), impone di includere nel calcolo dell’usura interessi convenuti “a qualunque titolo”.

Quanto all’interpretazione sistematica, gli interessi corrispettivi e gli interessi convenzionali moratori “sono ambedue soggetti al divieto di interessi usurari, perchè ambedue costituiscono la remunerazione d’un capitale di cui il creditore non ha goduto: nel primo caso volontariamente, nel secondo caso involontariamente”.

Sul piano dell’interpretazione finalistica, la Cassazione ha rilevato che “La L. n. 108 del 1996 ha introdotto un criterio oggettivo al duplice scopo di tutelare da un lato le vittime dell’usura, e dall’altro il superiore interesse pubblico all’ordinato e corretto svolgimento delle attività economiche.

Escludere, pertanto, dall’applicazione di quella legge il patto di interessi convenzionali moratori da un lato sarebbe incoerente con la finalità da essa perseguita; dall’altro condurrebbe al risultato paradossale che per il creditore sarebbe più vantaggioso l’inadempimento che l’adempimento; per altro verso ancora potrebbe consentire pratiche fraudolente, come quella di fissare termini di adempimento brevissimi, per far scattare la mora e lucrare interessi non soggetti ad alcun limite”.

Infine, sul piano dell’interpretazione storica, “che anche gli interessi convenzionali di mora soggiacciano alle previsioni dettate dalla legge antiusura è conclusione imposta da una millenaria evoluzione storica, dalla quale non può prescindere l’interprete che volesse degli istituti giuridici non già ritenere il vuoto nome, ma intenderne la vim ac potestatem”.

Volume consigliato:

Clausola penale e caparra

Questo nuovissimo fascicolo esamina gli istituti della penale e della caparra quali rimedi forniti dall’ordinamento per far fronte a situazioni patologiche del rapporto contrattuale, in via alternativa o cumulativa rispetto alle domande risarcitorie o di risoluzione dei rapporti obbligatori.Di taglio estremamente pratico, la trattazione illustra le nozioni di ordine generale nel quadro normativo di riferimento, per poi analizzare nel dettaglio la funzione e gli effetti della clausola penale e della caparra, grazie al supporto di formule, giurisprudenza più recente e rilevante e consigli operativi che garantiscono l’immediata fruibilità del testo.Manuela RinaldiAvvocato in Avezzano; Dottore di ricerca in Diritto dell’Economia e dell’Impresa, Diritto Internazionale e Diritto Processuale Civile, Diritto del Lavoro. Incaricata (a.a. 2016/2017) dell’insegnamento Diritto del Lavoro (IUS 07) presso l’Università degli Studi di Teramo, Facoltà di Giurisprudenza. Dal 2011 Docente Tutor Diritto del Lavoro c/o Università Telematica Internazionale Uninettuno; relatore in vari convegni, master e corsi di formazione. Autore di numerose pubblicazioni, monografiche e collettanee.Soluzioni di Diritto è una collana che offre soluzioni operative per la pratica professionale o letture chiare di problematiche di attualità. Uno strumento di lavoro e di approfondimento spendibile quotidianamente.L’esposizione è lontana dalla banale ricostruzione manualistica degli istituti ovvero dalla sterile enunciazione di massime giurisprudenziali.Si giunge a dare esaustive soluzioni ai quesiti che gli operatori del diritto incontrano nella pratica attraverso l’analisi delle norme, itinerari dottrinali e giurisprudenziali e consigli operativi sul piano processuale. 

Rinaldi Manuela | 2018 Maggioli Editore

18.00 €  17.10 €

Ti potrebbe interessare anche:Usura

 

Redazione

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento