Usa documenti falsi per acquistare veicoli: contratto nullo. Salvo il vero intestatario.

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Trova un portafoglio con la carta d’identità che contraffa per l’acquisto di beni e la sottoscrizione dei relativi finanziamenti. È un illecito penalmente rilevante, perciò i contratti sono nulli. Nuova esegesi dell’art. 1418 cc.

La sentenza del Tribunale di Brindisi dello scorso 19 ottobre fornisce una nuova spiegazione dell’espressione <<altri casi stabiliti dalla legge>> contenuta nell’art. 1418 cc. Affronta un caso di furto d’identità, sempre più frequente nella nostra società per lo sviluppo dei social network ed il proliferare del phishing (furto di dati dal pc tramite speciali virus e software spia). Interessanti le connessioni tra i profili civilistici e penali della vicenda esaminata.

Il caso. Un uomo perdeva il portafoglio, contente la carta d’identità e sporgeva denuncia per furto. Essa era stata presa da una coppia che l’aveva alterata ad hoc ed usata per ottenere il finanziamento volto all’acquisto di una moto e di un’auto. Non rimborsavano, però, le rate all’istituto di credito che le chiedeva al vero intestatario del documento. Non è dato sapere se le ditte di cui parla la sentenza sono chi ha provveduto alla vendita e la finanziaria o solo questa ultima, poiché non vi è una dettagliata ricostruzione dei fatti, ma è palese come le stesse siano state tratte in inganno dalla condotta truffaldina e dalla sostituzione di persona posta in esser dai convenuti contumaci, sì che il G.I. ha annullato i patti, con condanna alle spese della coppia. Decisione trascritta nei pubblici archivi.

Il furto d’identità rientra tra gli<<altri casi stabiliti dalla legge>>? Fornisce un’interpretazione autentica di questa espressione contenuta nell’art. 1418 cc. Infatti, dopo un approfondito excursus cui si rinvia in toto, rileva come debba essere interpretata : << è il legislatore che deve stabilire le condizioni alle quali il contratto è nullo, come, appunto, la semplice imperatività della norma e l’assenza di altro e diverso strumento di tutela degli interessi sottesi alla fattispecie concreta>>. In breve il problema della tassatività delle ipotesi individuate da questa disposizione è superato rinviando ad altre norme del codice civile in cui <<la contrarietà>> a quelle imperative è sanzionata con la nullità. Quella in esame, dunque, può essere considerata un’autonoma disposizione cogente per tutelare tutti quei casi non rientranti nella nullità dell’accordo per illiceità della causa.

Le nullità virtuali. La truffa integra un dolo per trarre in errore l’altro contraente, che fa venir meno la libera autodeterminazione, legittimando, così, l’annullamento del negozio. Allo stesso modo la sostituzione di persona, con cui ha in comune l’uso di raggiri e di artifizi per le stesse finalità, è ritenuta una violazione di una norma imperativa. << Sul piano civilistico>>, poi, tale condotta è qualificata come una nullità virtuale: è una figura creata dalla dottrina per disciplinare il sistema sanzionatorio nei casi sopra indicati (assenza di regola cogente e di rimedio alternativo), cui è opposta, però, la tassatività delle ipotesi dell’art. 1418 cc (nullità testuale) ed, anzi, <<si presta a funge da clausola di chiusura del sistema rimediale>> (D’amico, Nullità virtuale-nullità di protezione (variazioni sulla nullità); interessante la parte in cui si dubita se la prassi ed i comportamenti non codificati comportino la sanzione in esame).

Si veda come l’orientamento maggioritario della Cassazione lo abbia escluso (Cass. nn. 19024/05, 27624/07; Sangiovanni Inosservanza delle norme di comportamento: la Cassazione esclude la nullità.). Questa tesi è ormai superata, poiché alcuni critici hanno evidenziato che le motivazioni della citata SS.UU. del 2005 sono state oggetto di una lettura fuorviante. Si deve far riferimento alle regole di correttezza e di mero comportamento la cui trasgressione è equiparata a quella dell’ordine pubblico e del buon costume, universalmente riconosciute come causa di nullità (Roppo-Affareni, Dai contratti finanziari al contratto in genere: punti fermi della cassazione su nullità virtuale e responsabilità precontrattuale). È palese come la condotta dei due contumaci rientri in queste censurate e dunque siano nullità virtuali.

La massima sopra descritta ha, poi, superato queste obiezioni allineandosi con questa ultima interpretazione dell’art. 1418 cc.

Conclusioni del Tribunale. Il comportamento dei convenuti è penalmente rilevante, poiché non solo configura la truffa ex art. 640 cp, ma è punibile anche come sostituzione di persona ai sensi dell’art. 494 cp. È, dunque pacifica la violazione di norme cogenti di carattere imperativo, poiché sono stati commessi potenziali delitti (il cui vaglio spetta all’autorità penale) e, per quanto sopra detto, sia i contratti di acquisto della moto e dell’auto che quelli dei relativi finanziamenti sono nulli. L’attore, perciò, non è tenuto a saldare le rate del muto sottoscritto dai convenuti che si erano impossessati ed avevano usato illegalmente la sua carta d’identità.

Dott.ssa Milizia Giulia

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