Unioni civili, il senato approva la fiducia. Ecco tutti i punti della legge

Redazione 26/02/16
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Il senato ha approvato, nella seduta del 25 febbraio, con voto di fiducia il maxiemendamento interamente sostitutivo del disegno di legge sulle unioni civili, recante “Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze“. I senatori presenti sono stati 245, i votanti 244: 173 i si, 71 i no.

Tra polemiche da un lato e dichiarazioni trionfalistiche dall’altro, il testo passa ora alla Camera per l’approvazione definitiva.

Per garantire i voti necessari, è stato espunta la parte di testo sulla stepchild adoption, circostanza che spinge la senatrice Cirinnà a definire il voto una vittoria col buco nel cuore.

Una parziale concessione alle coppie gay è il riconoscimento ai giudici della possibilità di decidere con sentenza se ammettere o meno l’adozione agli omosessuali del figlio del partner. Inoltre, una parte del provvedimento è dedicata alla disciplina delle coppie di fatto eterosessuali, che potranno stipulare contratti di convivenza in forma scritta alla presenza di un notaio.

Vedi il testo del maxiemendamento

 

 

SCHEDA RIASSUNTIVA DI TUTTI I CONTENUTI DELLA LEGGE

Riassumiamo i punti salienti del maxiemendamento approvato.

Cos’è un’unione civile? Secondo il provvedimento è una specifica formazione sociale, costituita da due persone dello stesso sesso mediante dichiarazione di fronte all’ufficiale di stato civile e alla presenza di due testimoni.

 

Cause impeditive. Sono cause impeditive per la costituzione di un’unione civile tra persone dello stesso sesso:

a) la sussistenza per una delle parti di un vincolo matrimoniale o di altra unione civile tra persone dello stesso sesso;
b) l’interdizione di una delle parti per infermità mentale;
c) rapporti di affinità o parentela tra le parti;
d) la condanna definitiva di un contraente per omicidio consumato o tentato nei confronti di chi sia coniugato o unito civilmente con l’altra parte.

La sussistenza di una delle cause di impedimento elencate determina la nullità dell’unione; stesso effetto hanno le cause di nullità previste dal codice civile per il matrimonio.

 

Documentazione. L’unione civile tra persone dello stesso sesso è certificato dal relativo documento che ne attesta la costituzione, i dati anagrafici delle parti, il regime patrimoniale, la residenza e le generalità dei testimoni.

 

Cognome comune. Con dichiarazione all’ufficiale di stato civile, le parti possono assumere un cognome comune scegliendolo tra i loro cognomi. La parte può anche sommare al cognome comune il proprio cognome, se diverso.

 

Diritti e doveri. Con la costituzione dell’unione civile le parti acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri:

˗ obbligo reciproco di assistenza morale e materiale;
˗ coabitazione;
˗ obbligo per entrambe le parti, ciascuna in relazione alle proprie sostanze, di contribuire ai bisogni comuni.

 

Indirizzo della vita familiare e regime patrimoniale. Le parti concordano l’indirizzo della vita familiare e fissano la residenza comune, spettando a ciascuna parte il potere di attuare l’indirizzo concordato.

In mancanza di diversa convenzione patrimoniale, il regime applicato all’unione civile tra persone dello stesso sesso è la comunione dei beni.

 

Reversibilità. E’ riconosciuta alla parte dell’unione civile l’indennità di reversibilità.

 

Scioglimento veloce. L’unione civile si scioglie quando le parti hanno manifestato anche disgiuntamente la volontà di scioglimento dinanzi all’ufficiale dello stato civile.

 

Cambio di sesso. La sentenza di rettificazione di sesso determina lo scioglimento dell’unione civile tra persone dello stesso sesso. In caso di cambio di sesso nell’ambito di una coppia sposata, anche se i coniugi manifestino la volontà di non far cessare gli effetti civili, consegue l’automatica instaurazione dell’unione civile tra persone dello stesso sesso.

 

Conviventi di fatto eterosessuali. Si intendono per conviventi di fatto due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità, adozione, da matrimonio o unione civile.

I conviventi di fatto hanno gli stessi diritti spettanti al coniuge nei casi previsti dall’ordinamento penitenziario e, in caso di malattia o di ricovero, hanno diritto reciproco di visita, di assistenza nonché di accesso alle informazioni personali

 

Comune residenza. In caso di morte del proprietario della casa di comune residenza, il convivente di fatto supersite ha diritto continuare ad abitare nella stessa per due anni o per un periodo pari alla convenza se superiore a due anni e comunque non oltre i cinque anni. Ove nella stessa casa coabitino gli minori o figli disabili del convivente superstite, il medesimo ha diritto di continuare ad abitare nella casa di comune residenza per un periodo non inferiore a tre anni. Il diritto viene meno nel caso in cui il convivente superstite cessi di abitare stabilmente nella casa di comune residenza o in caso di matrimonio, di unione civile o di nuova convivenza di fatto. Nei casi di morte del conduttore o di suo recesso dal contratto di locazione della casa di comune residenza, il convivente di fatto ha facoltà di succedergli nel contratto.

 

Alloggi popolari. Nel caso in cui l’appartenenza ad un nucleo familiare costituisca titolo o causa di preferenza nelle graduatorie per l’assegnazione di alloggi di edilizia popolare, di tale titolo o causa di preferenza possono godere, a parità di condizioni, i conviventi di fatto.

 

Diritti del convivente nell’impresa dell’altro convivente. Al convivente di fatto che presti stabilmente la propria opera all’interno dell’impresa dell’altro convivente spetta una partecipazione agli utili dell’impresa familiare ed ai beni acquistati con essi nonché agli incrementi dell’azienda, anche in ordine all’avviamento, commisurata al lavoro prestato. Il diritto di partecipazione non spetta qualora tra i conviventi esista un rapporto di società o di lavoro subordinato.

 

Rapporti patrimoniali. I conviventi di fatto possono disciplinare i rapporti patrimoniali realtivi alla loro vita in comune con la sottoscrizione di un contratto di convivenza, in forma scritta, con atto pubblico o scrittura privata. Il contratto può contenere:

l’indicazione della residenza;
le modalità di contribuzione alle necessità della vita comune;
il regime patrimoniale della comunione dei beni.

Il regime patrimoniale scelto nel contratto può essere modificato in qualunque momento.

Il contratto inoltre non può essere sottoposto a termine o condizione.


Risoluzione del contratto.
Il contratto di convivenza si risolve per:

accordo delle parti;
recesso unilaterale;
matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra un convivente ed altra persona;
morte di uno dei contraenti.

La risoluzione determina lo scioglimento della comunione dei beni, se prevista.


Alimenti.
In caso di cessazione della convivenza di fatto, il giudice stabilisce il diritto del convivente di ricevere dall’altro convivente gli alimenti qualora versi in stato di bisogno e non possa mantenersi. Gli alimenti sono assegnati per un periodo proporzionale alla durata della convivenza. L’obbligo alimentare del convivente è adempiuto con precedenza sui fratelli e sulle sorelle.

Vedi il testo del maxiemendamento 

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