Unico centro decisionale (comporta esclusione ed escussione della provvisoria in caso di presentazione del patto di integrità) .gli indizi possono trarsi da intrecci azionari o di quote sociali tra i concorrenti, cariche sociali ricoperte dalle medesime

Lazzini Sonia 07/07/11
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Situazione di collegamento sostanziale fra partecipanti – indizi gravi, precisi e concordanti circa la provenienza delle offerte da un unico centro decisionale – pluralità di elementi indicativi di una reciproca conoscenza delle offerte o quantomeno dell’esistenza di un reciproco condizionamento nella formulazione delle stesse –

Unico centro decisionale (comporta esclusione ed escussione della provvisoria in caso di presentazione del patto di integrità) .gli indizi possono trarsi da intrecci azionari o di quote sociali tra i concorrenti, cariche sociali ricoperte dalle medesime persone nelle diverse compagini, rapporti di parentela tra soci o amministratori dell’una e dell’altra, sedi sociali nello stesso luogo, polizze fideiussorie rilasciate lo stesso giorno dalla stesa compagnia, plichi spediti lo stesso giorno dal medesimo ufficio postale e con le stesse modalità ecc

Dispone l’art. 38, comma 1, lett, m-quater) del D. Lgs. 12/4/2006 n. 163, che non possono partecipare alla gara i soggetti “che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale”.

La giurisprudenza ha affermato che al di là delle ipotesi tipizzate nell’art. 2359 (estranee all’odierna fattispecie), è configurabile un’ipotesi di collegamento sostanziale allorquando i partecipanti siano legati tra loro da una stabile comunanza di interessi e tale condizione è riscontrabile in presenza di un pluralità di elementi indicativi di una reciproca conoscenza delle offerte o quantomeno dell’esistenza di un reciproco condizionamento nella formulazione delle stesse. Deve trattarsi di indizi gravi, precisi e concordanti circa la provenienza delle offerte da un unico centro decisionale (cfr. fra le tante TAR Sardegna, I Sez., 25/11/2009, n. 1953).

A quanto sopra aggiungasi che di recente la Corte di Giustizia 19/5/2009 n. 538/07 ha affermato che l’esistenza di un collegamento sostanziale tra imprese non può di per sé solo impedire alle stesse di partecipare alla medesima gara, dovendosi riconoscere a queste ultime la possibilità di dimostrare che il detto rapporto non ha influito sul loro rispettivo comportamento nell’ambito della specifica procedura d’appalto. Il che implica la necessità di compiere ancor più penetranti verifiche circa gli effetti del collegamento sull’offerta presa in considerazione (T.A.R. Lazio – Roma, III Sez., 4/112010, n. 33167).

Nel caso di specie l’odierna istante ritiene indicativi del denunciato collegamento sostanziale i seguenti elementi: a) tutte le dichiarazioni di gara della Controinteressata sono state redatte su carta su cui figura anche il logo della Alfa American Espress; b) dal sito internet della Controinteressata risulta che la stessa è associata alla Alfa American Espress Corporate Travel; c) dal sito di quest’ultima emerge che la Controinteressata è sua partner e dalla descrizione del network contenuta nello stesso sito si ricava che le agenzie associate usufruiscono dei vantaggi ivi meglio specificati.

Orbene ad avviso del Collegio i sopra elencati elementi non sono sufficienti ad evidenziare l’esistenza di un collegamento sostanziale tra le due citate ricorrenti che abbia potuto influire nella predisposizione delle rispettive offerte.

Difatti, come emerge dalla stessa documentazione depositata in giudizio dalla ricorrente (documento 18) e dalle difese della Controinteressata, la relazione esistente tra quest’ultima e la Alfa American Espress Corporate Travel è inquadrabile nell’ambito della normale dinamica di un rapporto di collaborazione tra imprese.

Ed invero, dalla partecipazione al network commerciale gli associati traggono unicamente vantaggi di tipo contrattuale con i vari fornitori dei servizi, senza implicazioni sulla propria autonomia decisionale.

In questo contesto non assume significativo rilievo la circostanza che la carta intesta utilizzata per rendere le dichiarazioni di gara rechi anche il logo della Alfa.

Lazzini Sonia

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