Una società civile bandisce la violenza

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Rischia infatti una condanna per maltrattamenti in famiglia chiunque usa delle violenze per educare i figli, questo è quanto stabilito dalla V sezione penale con sentenza n. 2100/2010.

Il fatto:

La Corte di Cassazione (V Sez. Penale sentenza n. 2100) ha confermato la condanna di un padre 51enne di Ravenna che era solito riprendere i figli con schiaffi e calci nel sedere, emessa il 10 febbraio 2009 dalla Corte d’Appello di Bologna. Quest’ultima aveva condannato il padre manesco per “abuso dei mezzi di correzione” nei confronti dei figli sostenendo che per fare scattare la condanna prevista dall’art. 571 c.p. era necessario anche «un solo fatto». 

I Giudici di Cassazione sostengono che “negare l’abitualità della condotta vessatoria e nel contempo affermare che l’abuso è consistito in un ingiustificato eccesso di ripetizione del gesto correttivo non integra alcuna illogicità di ragionamento” Da qui il rigetto del ricorso del padre che dovrà anche pagare le spese.

Articolo 571 c.p.: Abuso dei mezzi di correzione o di disciplina

“Chiunque abusa dei mezzi di correzione o di disciplina in danno di una persona sottoposta alla sua autorità, o a lui affidata per ragione di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, ovvero per l’esercizio di una professione o un arte, è punito, se dal fatto deriva il pericolo di una malattia nel corpo o nella mente, con la reclusione fino a sei mesi.

Se dal fatto deriva una lesione personale, si applicano le pene stabilite negli articoli 582 e 583 ridotte a un terzo; se ne deriva la morte, si applica la reclusione da tre a otto anni.”

Già la sesta sezione penale della Suprema Corte recentemente, con la sentenza n. 48272/2009, aveva sottolineato la condanna per maltrattamenti in famiglia nei confronti di un padre marocchino che si era difeso contro le accuse sostenendo che “la sua condotta aveva finalità correttive educative” in relazione anche alle consuetudini del suo paese.

Nella sentenza 48272, si legge : “giova al riguardo considerare che per il primato che il nostro ordinamento attribuisce alla dignità della persona, anche del minore, ormai soggetto titolare di diritti e non più, come in passato, semplice oggetto di protezione (se non addirittura di disposizione) da parte degli adulti, le finalità di correzione-educazione del medesimo, che mirano in particolare a conseguire un risultato di armonico sviluppo -della personalità, rendendola sensibile ai valori di pace, tolleranza, uguaglianza e solidale convivenza, non possono essere perseguite utilizzando un mezzo violento, che tali fini contraddice”. E aggiunge “Né diverso criterio interpretativo può evidentemente essere adottato in relazione alla particolare concezione socio-culturale di cui sia eventualmente portatore l’imputato, posto che in materia vengono in gioco valori fondamentali dell’ordinamento (consacrati nei principi di cui agli artt. 2, 3, 30 e 32 della Costituzione), che fanno parte del incontrastato e consolidato patrimonio etico-culturale della nazione e del contesto sovranazionale in cui la stessa è inserita e, come tali, non sono suscettibili di deroghe di carattere soggettivo e non possono essere oggetto, da parte di chi vive e opera nel nostro territorio ed è quindi soggetto alla legge penale italiana, di valida eccezione di ignoranza scusabile”.

In questo turbinio di eventi sociali diventa sempre più diffusa la consapevolezza di trovarsi in una situazione di «emergenza educativa».

Le difficoltà, che sempre comporta l’educazione, sono diventate tali da indurre molti adulti (genitori, insegnanti, educatori ecclesiali e adulti in genere) a riflettere su come confrontarsi con le sfide che da essa derivano e a essere tentati di «gettare la spugna». Per inquadrare l’entità delle difficoltà e della sfida, il motivo dell’emergenza e dell’allarme sempre più fragoroso e procrastinato, bisogna individuare le cause e i fattori scatenanti.

La specifica dei motivi risulterebbe lunga, infatti quasi tutti riconducibili all’insieme della condizione attuale della vita; ed è in riferimento ad essa che si possono cogliere i vari aspetti e il collegamento tra di loro, che aiutano a precisare anche meglio il «contesto concreto» della vita attuale.

La Cassazione ha focalizzato l’attenzione sui doveri educativi dei genitori e sul diritto dei bambini a raggiungere un sano e armonico sviluppo della personalità, dovendo essere, i primi, adeguati alla evoluzione dei costumi e delle concezioni psico-pedagogiche di un paese civile, nonché conformi al livello di tutela giuridica che l’ordinamento appresta ai bambini. La Corte recepisce concetti e valutazioni che fanno parte del patrimonio culturale “in fieri” di un paese e di una civiltà, che ha escluso la violenza come strumento educativo, sottolineando anzi la valenza negativa, contraddittoria e controproducente rispetto al raggiungimento del pieno ed armonico sviluppo della personalità, a cui il processo educativo anela in una società fondata sul primato di ciascuna persona umana e sulla valorizzazione della sua intrinseca dignità. Sono principi e valori che avvolgono la cultura ed il costume di un Paese, e costituiscono il fondamento dell’ordinamento costituzionale della Repubblica, che ripudia la violenza come strumento di soluzione delle controversie, non soltanto a livello interstatale, politico e sociale, ma anche interpersonale.

 

Corbi Mariagabriella

Corbi Mariagabriella

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