Un vincolo di parentela di quarto grado fra un camorrista e i soci di una Sas partecipante ad un appalto pubblico, non risulta sufficiente a sorreggere un giudizio di inidoneità morale dei soci della ditta esclusa, atteso che il sindacato in tale materia

Lazzini Sonia 15/02/07
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In tema di cautele antimafia, appare significativo quanto espresso dalla decisione del Consiglio di Stato numero 6530 del 7 novembre 2006
 
<Al riguardo, il cit. art. 4 del decreto legislativo 490/94 al comma 4 prevede due tipi di informative interdittive, che impediscono la contrattazione, ed inoltre, un terzo tipo di informativa, c.d. “supplementare atipica” fondata sull’accertamento di elementi che, pur denotando il pericolo di collegamenti tra l’impresa e la criminalità organizzata, non raggiungono la soglia di gravità prevista dalle altre due.
 
Tale misura, priva di efficacia interdittiva automatica, consente l’attivazione degli ordinari poteri di ritiro del contratto, da parte della stazione appaltante, nell’esercizio di poteri di autotutela ed è discrezionalmente utilizzabile dalle stazioni appaltanti.
 
Il collegio, pur condividendo tali considerazioni, deve tuttavia rilevare che, nel caso del provvedimento in esame, l’unico collegamento motivazionale tra la ******à Sas ed un camorrista risulta derivare dal solo vincolo di parentela di quarto grado con i soci della Sas.
 
Tale labile elemento di collegamento, in mancanza di qualsivoglia riscontro, anche minimo, che valga a supportare il carattere fittizio della titolarità della società, non può essere sufficiente, in un sistema di legalità, a far presumere l’esistenza di tale collegamento criminale, e quindi, non appare sufficiente a sorreggere un giudizio di inidoneità morale dei soci della ditta esclusa, atteso che il sindacato in tale materia non può, comunque, prescindere da una parvenza di concretezza>
 
A cura di *************
 
REPUBBLICA ITALIANA    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta          ANNO 2005 
 
ha pronunciato la seguente
 
DECISIONE
 
Sul ricorso in appello n. 3830/2005 proposto dal COMUNE di MUGNANO di NAPOLI rappresentato e difeso dall’avv. ************ con domicilio eletto in Roma Piazza Capo di Ferro, n. 13 presso la Segreteria del Consiglio di Stato,
 
CONTRO
 
– il PREFETTO di NAPOLI non costituitosi;
 
– la Soc. *** S.A.S. non costituitasi;
 
– il MINISTERO dell’INTERNO rappresentato e difeso dall’avv. *************** con domicilio in Roma via dei Portoghesi, n. 12 presso l’AVVOCATURA GENERALE dello STATO;
 
– l’UFFICIO TERRITORIALE GOVERNO NAPOLI rappresentato e difeso dall’avv. *************** con domicilio in Roma via dei Portoghesi, n. 12 presso l’AVVOCATURA GENERALE dello STATO;
 
per la riforma
 
della sentenza del TAR CAMPANIA-NAPOLI: Sezione I 19716/2004, resa tra le parti;
 
Visto il ricorso con i relativi allegati;
 
Visto l’atto di costituzione in giudizio del MINISTERO dell’INTERNO e l’UFFICIO TERRITORIALE GOVERNO NAPOLI;
 
Viste le memorie fondate dalle parti a sostegno delle relative difese;
 
Udito alla pubblica udienza del 20 dicembre 2005 il relatore Consigliere ************ e udito, altresì, per le parti gli avv.ti ********* per delega dell’avv. ******;
 
FATTO
Con l’appello in esame il Comune di Mugnano ha impugnato la sentenza con la quale è stato accolto il ricorso proposto dalla *** sas avverso l’esclusione da una gara per lavori di riqualificazione di strade, in conseguenza della recezione, da parte della Prefettura, di una informativa antimafia riguardante la società stessa.
 
Si sostiene il vizio di violazione e falsa applicazione dell’art. 1 septies del D.L. 6 settembre 1982 n. 629, convertito con modificazioni con l’art. 1 L. n. 726/82, richiamato dall’art. 10, comma 9 del dpr n. 252/98.
 
In particolare, si afferma che i giudici di I grado avrebbero dato una interpretazione restrittiva di tali norme perché, malgrado l’informazione prefettizia non rientrasse tra quelle interdittive, non poteva ritenersi preclusa, per la stazione appaltante, la possibilità di esercitare un suo diritto di “gradimento“, volto a colpire una forma particolarmente insidiosa di aggiramento delle cautele antimafia.
 
L’avvocatura dello Stato, costituitasi in giudizio, con ampia memoria, ha sostenuto i motivi di appello proposti dal comune.
 
DIRITTO
Il bando di gara in esame dispone che l’amministrazione, in osservanza al “Protocollo di legalità” sottoscritto con la Prefettura di Napoli, si riserva di acquisire, preventivamente all’apertura delle offerte, le informazioni antimafia ai sensi del D.Lgs. n. 252/98 e che, qualora risultino a carico del partecipante in forma singola, associato, consorziato, società cooperativa, tentativi o elementi di infiltrazioni mafiose, l’amministrazione procederà all’esclusione del concorrente dalla gara.
 
Con l’appello in esame si sostiene la legittimità del provvedimento comunale con il quale è stata disposta l’esclusione della sas *** dalla gara indetta dal Comune per l’affidamento dei lavori di riqualificazione di strade, con riferimento alla informativa prefettizia relativa a tale società, con cui si comunicava che “***** ***, padre dei soci ******** e ******, è zio del noto latitante ******* *** colpito da più provvedimenti restrittivi per associazione a delinquere di stampo camorristico ed altro (********* è fratello della madre di ******* ***)”.
 
Al riguardo va, preliminarmente rilevato che, in mancanza di ulteriori elementi motivazionali, come ha affermato il giudice di I grado, il controllo sulle determinazioni dell’amministrazione non può che spostarsi sui contenuti dell’informazione prefettizia.
 
L’avvocatura dello Stato rileva, al riguardo,che il fenomeno della criminalità organizzata e della sua infiltrazione negli appalti pubblici ha subito in questi anni recenti cambiamenti ed evoluzioni in conseguenza dei quali i personaggi di spicco si sono riciclati attraverso i cosiddetti colletti bianchi, al fine di presentare credenziali idonee ad aggirare la normativa e ogni altro ostacolo che lo Stato frappone alla loro ingerenza nell’attività imprenditoriale; pertanto il rapporto sulla parentela trasmesso dalla Prefettura va valutato come forma particolarmente delicata e insidiosa di possibile aggiramento delle cautele antimafia, non potendo il fenomeno criminale essere affidato esclusivamente alle investigazioni penali, che sono correlate all’accertamento di fatti specifici e non assicurano efficaci azioni preventive.
 
Al riguardo, il cit. art. 4 del decreto legislativo 490/94 al comma 4 prevede due tipi di informative interdittive, che impediscono la contrattazione, ed inoltre, un terzo tipo di informativa, c.d. “supplementare atipica” fondata sull’accertamento di elementi che, pur denotando il pericolo di collegamenti tra l’impresa e la criminalità organizzata, non raggiungono la soglia di gravità prevista dalle altre due.
 
Tale misura, priva di efficacia interdittiva automatica, consente l’attivazione degli ordinari poteri di ritiro del contratto, da parte della stazione appaltante, nell’esercizio di poteri di autotutela ed è discrezionalmente utilizzabile dalle stazioni appaltanti.
 
Il collegio, pur condividendo tali considerazioni, deve tuttavia rilevare che, nel caso del provvedimento in esame, l’unico collegamento motivazionale tra la *** sas ed il camorrista ******* *** risulta derivare dal solo vincolo di parentela di quarto grado con i soci della sas Pasquale e ****** ***.
 
Tale labile elemento di collegamento, in mancanza di qualsivoglia riscontro, anche minimo, che valga a supportare il carattere fittizio della titolarità della società, non può essere sufficiente, in un sistema di legalità, a far presumere l’esistenza di tale collegamento criminale, e quindi, non appare sufficiente a sorreggere un giudizio di inidoneità morale dei soci della ditta esclusa, atteso che il sindacato in tale materia non può, comunque, prescindere da una parvenza di concretezza.
 
Per tali motivi l’appello deve essere respinto.
 
Sussistono giusti motivi per compensare, tra le parti, le spese del giudizio.
 
P.Q.M.
 
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione quinta, definitivamente pronunciando, respinge l’appello meglio specificato in epigrafe; compensa, tra le parti, le spese del grado di giudizio.
 
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità Amministrativa.
 
Così deciso, in Roma, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione V, nella camera di consiglio del 20 dicembre 2005, con l’intervento dei signori magistrati:
 
***************** Presidente
 
*************** Consigliere
 
*********   Consigliere
 
************* Consigliere
 
************ Consigliere rel. estensore
 
 
L’ESTENSORE    IL PRESIDENTE
 
f.to ************     f.to *****************
 
 
IL SEGRETARIO
 
f.to ***************
 
 
DEPOSITATA IN SEGRETERIA – Il 7 novembre 2006

Lazzini Sonia

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