Un segretario comunale viene condannato dalla Corte dei Conti, anche in appello, alla restituzione del danno erariale per la tardiva redazione e pubblicazione di una delibera giuntale con la quale si disponeva il pagamento di una somma a favore di una d

Lazzini Sonia 08/06/06
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L’impossibilità dell’estensione del contraddittorio in appello si verifica, anzitutto, nel caso di convenuti presenti in primo grado e che in quella fase siano stati condannati o assolti, ma non siano compresi tra quelli che hanno impugnato la sentenza e si verifica, a maggior ragione, per tutti i potenziali corresponsabili, ivi inclusi quegli eventuali soggetti estranei al giudizio di primo grado, che una diversa e più approfondita lettura delle risultanze processuali possa far ritenere coinvolti o coinvolgibili, appunto in grado di appello, nei fatti di causa
 
LA sentenza numero 361 del 15 novembre 2005 la Corte Dei Conti – Sezione Seconda Giurisdizionale Centrale Di Appello. , nel conferma la decisione di primo grado, ritiene responsabile per danno erariale un segretario comunale per omessa tempestiva redazione e pubblicazione (mediante affissione nell’albo pretorio) di una  deliberazione di Giunta, con la quale era stata disposta la liquidazione a favore di terzi di una somma, già oggetto di decreto ingiuntivo e poi di precetto, per il pagamento di alcune fatture relative a lavori pubblici.
 
Le ragioni della conferma della condanna:
 
<il Collegio ritiene di sottolineare l’importanza della menzionata delibera giuntale n. 109 del 1995 e delle conseguenze dalla stessa derivanti, atteso che tale atto – tenuto conto del Decreto ingiuntivo del 9 febbraio 1995 (per £. 12.850.400 oltre accessori) che la predetta ditta creditrice aveva fatto pervenire alla civica Amministrazione – disponeva la liquidazione della somma “anche al fine di evitare l’insorgere di un contenzioso che farebbe lievitare le somme”. La Giunta provvedeva, altresì, sulla base pure del parere favorevole di legittimità e di copertura finanziaria  reso dal Segretario ad “imputare la somma sul cap. 1929 del B.P. capiente e disponibile” ed a stabilire l’esecutività dell’atto stesso “decorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione all’Albo Pretorio, ai sensi dell’art. 45, 2° comma della L. 142/90”.
 
La natura indiscutibilmente perentoria, cogente ed indilazionabile della disposizione in tal modo assunta – discendente come detto da un titolo esecutivo statuito dal giudice, quale l’atto ingiuntivo non opposto – non poteva non richiamare ed esigere ogni attenzione ed interessamento, perché essa, indipendentemente dalla dichiarazione di immediata eseguibilità della delibera stessa, fosse portata ad una pronta esecuzione, a preferenza di ogni altro adempimento che non rivestisse analoga premura e solerzia. Tale conclusione discende, a tacer d’altro, da elementari considerazioni di “buon senso”, non occorrendo che, contrariamente a quanto asserisce l’appellante, intervenissero al riguardo “sollecitazioni di altri amministratori”.
 
Ma non solo:
 
<indipendentemente da disfunzioni od omissioni che nella vicenda possano essere imputate ad altri soggetti, non risulta documentato che il Segretario abbia concretamente posto in essere quelle doverose operosità ed accuratezza, anche mediante azione di stimolo ed impulso nei confronti dei suddetti, affinché fosse portato a compimento l’iter di pagamento della somma ormai obbligatoriamente dovuta>
 
a cura di *************
 
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE dei CONTI – SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE DI APPELLO
 
composta dai seguenti magistrati
 
dott. ********************************   Presidente
 
dott. ********     **********                Consigliere relatore
 
dott. *****         ********                            Consigliere
 
dott. *******       *******                     Consigliere
 
dott. *****         *********                 Consigliere
 
ha pronunciato la seguente
 
SENTENZA
 
sull’appello interposto dal dott. ******************, rappresentato e difeso, giusta procura speciale a margine dell’atto, dall’avv. COLALILLO Vincenzo, presso il quale è elettivamente domiciliato in Roma, via Albalonga n. 7 (studio dell’avv. *******************) avverso la sentenza della Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio n. 2992/02R del 14 ottobre 2002 depositata il 4 novembre 2002;
 
Visti l’appello e tutti gli altri atti del giudizio, iscritto al n. 17045 del registro di segreteria;
 
Uditi alla pubblica udienza del 18 ottobre 2005 il Consigliere relatore dott. *******************, l’avv. *****************, per delega dell’avv. *********, nonchè il Pubblico Ministero in persona del VPG dott. ***************
 
Ritenuto in
 
FATTO
 
Con la sentenza in epigrafe indicata la Sezione laziale ha condannato il dott. ******************, già Segretario comunale del Comune di Vallemaio ed il dott. ********************, già Sindaco del medesimo Comune, al pagamento in favore della civica Amministrazione della somma, determinata in via equitativa, di € 517 ciascuno, comprensive di rivalutazione monetaria, oltrechè al pagamento di interessi e spese di giudizio, a causa dell’omessa tempestiva redazione e pubblicazione (mediante affissione nell’albo pretorio) della deliberazione di Giunta n. 109 del 12 aprile 1995, con la quale era stata disposta la liquidazione a favore di terzi (ditta **********) di una somma, già oggetto di decreto ingiuntivo e poi di precetto, per il pagamento di alcune fatture relative a lavori pubblici.
 
I primi giudici, mentre hanno imputato al ***************** una generale condotta omissiva ed il ritardo con cui si era proceduto al riconoscimento della somma quale debito fuori bilancio (a seguito del quale potè essere poi effettuato il pagamento), hanno censurato il comportamento del Segretario ********* per la tardiva redazione e pubblicazione della delibera giuntale e per non aver registrato l’impegno di spesa nell’apposito libro mastro.
 
Avverso la sentenza ha interposto appello, con atto depositato il 4 febbraio 2003, il solo *********, il quale ha dedotto violazione dell’art. 132 c.p.c. per erroneità, illogicità e contraddittorietà della motivazione.
 
Infatti, non sarebbe stata la condotta astrattamente addebitata al suddetto ad aver prodotto il danno lamentato, essendo, viceversa, rilevante solo la successiva inerzia dell’Amministrazione, la quale, soprattutto in sede di assestamento di bilancio, aveva l’obbligo di procedere al pagamento attraverso il meccanismo del riconoscimento del debito fuori bilancio (omissione che è stata perpetrata per ben tre esercizi finanziari).
 
Inoltre, anche in base al principio della causalità adeguata sancito dall’art. 41 comma 2 cod. pen., la causazione del danno sarebbe da ricollegarsi non alla condotta del ********* (che determinò un ritardo di 50 giorni, tempo impiegato per la collazione dell’atto), bensì alla condotta inerte (appunto per 3 anni) dell’Amministrazione, la quale avrebbe potuto e dovuto pagare già dopo la pubblicazione della delibera 109/1995, avvenuta nell’ottobre del 1996.
 
Il Segretario, poi, prestava servizio per due soli giorni a settimana presso l’Ente, il quale era sprovvisto di personale cui affidare la collazione materiale dell’atto e la delibera in questione, contrariamente a quanto sostenuto in prime cure, non rivestiva il carattere dell’urgenza, non essendo stato quest’ultimo ravvisato dalla stessa Giunta (che non aveva sancito l’immediata eseguibilità).
 
Il ********* in sede di audizione non ha mai affermato, né poteva farlo, che il Sindaco e l’Assessore avevano già sottoscritto il deliberato, né, tanto meno, che lo stesso era eseguibile, mentre apodittica sarebbe l’affermazione del primo giudice che il predetto abbia consegnato la deliberazione solo nel settembre 1996, a distanza di oltre un anno dalla sua adozione, nessuna valenza probatoria in contrario potendosi desumere dalle affermazioni, evidentemente interessate, della dott.ssa ******** e del prof. Di *******, rispettivamente Segretario succeduto dal gennaio 1996 e Sindaco sino all’aprile 1995.
 
Il ********* pubblicò regolarmente le deliberazioni adottate nella seduta del 12 aprile 1995 e collazionate prima del cambio dell’Amministrazione, ma non anche le tre assunte sempre il 12 aprile 1995 e non collazionate, per mancanza di tempo, prima delle elezioni, dato che gli amministratori precedenti, una volta cessati dalla carica, si rifiutarono per lungo tempo di sottoscrivere gli atti, impedendone così la pubblicazione.
 
Anche la mancata iscrizione dell’impegno di spesa non è stato determinante ai fini del danno, atteso che, trattandosi di debito derivante da provvedimento giurisdizionale esecutivo, poteva ad esso ovviarsi mediante ricorso al debito fuori bilancio e non è stato dimostrato dalla Procura che nel settembre 1996 (data di pubblicazione della delibera) non vi fosse più disponibilità economica nel relativo capitolo di bilancio, considerato che quest’ultimo era indicato nell’atto deliberativo e, comunque in caso di assenza di disponibilità finanziaria, si poteva provvedere in sede di assestamento.
 
Ed ancora, stante la mancata esecutività immediata della deliberazione giuntale n. 109/1995, nessuna annotazione poteva essere fatta sul libro mastro fino alla sua pubblicazione, solo al termine della quale la stessa diveniva esecutiva.
 
Errata, infine, sarebbe l’impugnata sentenza la quale si è limitata ad addebitare la parte di danno non ascrivibile al nuovo Sindaco (per l’inerzia manifestata per ben tre anni) interamente a carico del *********, dimenticando che tale parte di danno era stata causata anche e soprattutto dal nuovo Sindaco (per l’inerzia manifestata dai membri della Giunta e da coloro che dovevano sottoscrivere l’atto collazionato, soggetti tutti ai quali, come litisconsorzi necessari, doveva essere esteso il contraddittorio).
 
Conclusivamente l’appellante ha chiesto che, previa riforma della gravata sentenza, sia dichiarata l’assenza di responsabilità in capo al medesimo o che venga disposta l’integrazione del contraddittorio, con remissione al giudice di prime cure.
 
Il P.G., con atto depositato in data 1 settembre 2005, ha rassegnato le seguenti conclusioni.
 
Premesso di non poter accogliere la richiesta di integrazione del contraddittorio poiché il giudice di prime cure, in applicazione del principio di parziarietà e di personalità dell’obbligazione risarcitoria, ha addossato al ********* ed al ********* solo la parte di danno a loro effettivamente imputabile, il Requirente afferma, nel merito, che la colpa grave del Segretario comunale ********* discende inequivocabilmente dalla violazione di suoi doveri d’ufficio e cioè dall’omessa tempestiva redazione della deliberazione in epoca posteriore alla seduta di Giunta e dalla consegna dell’atto completo, per l’ulteriore corso, solo nel settembre 1996. Inoltre l’omessa annotazione dell’impegno di spesa nell’apposito libro-mastro comportò il mancato riporto della spesa nei residui passivi del 1996 e la conseguente impossibilità di eseguire il pagamento.
 
In tal modo il ********* dette origine all’antecedente causale, senza il quale il danno erariale non si sarebbe formato.
 
Né può fondatamente essere invocato l’art. 132 c.p.c. , in tema di requisiti sostanziali della sentenza, particolarmente in tema di motivazione, avendo il giudice, nella fattispecie, dato conto del proprio convincimento posto a base della pronuncia.
 
Con memoria illustrativa depositata il 27 settembre 2005, il ********* afferma e ribadisce:
 
– l’assenza di responsabilità a suo carico (con riferimento a tutte le fasi del procedimento del deliberato, ivi compresa quella della stesura ed esecutività) per cui anche la condanna equitativa in primo grado andrebbe annullata;
 
– la richiesta di estensione del contraddittorio ai membri della Giunta e ad altri dipendenti che avevano ritardato l’iter di esecutività dell’atto e quindi di pagamento, tra l’altro, in un contesto di carente assetto organizzativo dell’Ente;
 
– con riferimento alla sua posizione di segretario, che la delibera risulta pubblicata dopo un anno dalla sua approvazione, atteso che la fase della pubblicità dell’atto può avvenire solo dopo che gli altri soggetti individuati dalla legge la sottoscrivono, restando responsabili per l’eventuale omissione;
 
– che alla data in cui il nuovo Segretario prendeva servizio la somma da pagare alla ditta ********** era solo quella di cui al decreto ingiuntivo e alla deliberazione di G.C. n. 109 del 1995, essendo stato il precetto notificato il 16 aprile 1999;
 
– l’omessa annotazione dell’impegno di spesa va imputata al Responsabile del servizio di ragioneria e non al Segretario comunale, e, ai sensi dell’art. 27 D.L.vo 25 febbraio 1995 n. 77 e dell’art. 55 della L. 8 giugno 1990 n. 142 e stante la mancata esecutività immediata della delibera giuntale n. 109/1995, nessuna annotazione poteva essere fatta sul libro mastro fino alla sua pubblicazione (al termine della quale essa diventava esecutiva), potendo l’annotazione trovare giustificazione solo in un atto esecutivo di impegno di spesa;
 
– la colpa grave del medesimo è esclusa proprio dalla cronologia degli eventi, dalla situazione dell’Ente, dalla vicenda elettorale e dalla nomina del nuovo Segretario.
 
All’odierna pubblica udienza, mentre l’avv. ******** si è riportato alle richieste scritte, il P.M. ha brevemente reiterato le argomentazioni del suo atto conclusionale, insistendo per la reiezione del gravame e la condanna dell’appellante alle spese della presente fase del giudizio.
 
Considerato in
 
DIRITTO
 
Il Collegio, anzitutto, intende respingere la richiesta dell’appellante di integrazione del contraddittorio nei confronti dei componenti la Giunta municipale e degli altri dipendenti, i quali avrebbero ritardato l’iter per l’esecutività della delibera n. 109 del 12 aprile 1995 e, quindi, per il pagamento delle somme dovute alla ditta ****************. Ciò in adesione al costante orientamento della giurisprudenza di questa Corte, secondo cui nel giudizio di responsabilità amministrativo-contabile non è consentito procedere nella fase del gravame all’integrazione del contraddittorio nel caso di litisconsorzio facoltativo, quale si verrebbe a realizzare nella controversia in esame, (caratterizzata dalla presenza non già di un unitario rapporto bensì da una pluralità di rapporti sostanziali, derivanti dalla diversità della posizione e delle funzioni relative ai vari soggetti interessati).
 
Infatti, l’impossibilità dell’estensione del contraddittorio in appello si verifica, anzitutto, nel caso di convenuti presenti in primo grado e che in quella fase siano stati condannati o assolti, ma non siano compresi tra quelli che hanno impugnato la sentenza e si verifica, a maggior ragione, per tutti i potenziali corresponsabili, ivi inclusi quegli eventuali soggetti estranei al giudizio di primo grado, che una diversa e più approfondita lettura delle risultanze processuali possa far ritenere coinvolti o coinvolgibili, appunto in grado di appello, nei fatti di causa.
 
I singoli e distinti comportamenti degli eventuali compartecipi nella produzione dell’evento danno concorrono alla costituzione di un rapporto che, come detto, non è unitario ma, in linea di principio divisibile, con l’impossibilità che in tal caso si produca l’ipotesi di litisconsorzio necessario (cfr. in tal senso, Sezioni riunite, 20 giugno 2001 n. 5/QM).
 
Anche nella suddetta fase del gravame, dunque, il giudice ben può decidere il merito della causa, eventualmente ridimensionando la quota di danno autonomamente e direttamente imputabile ai soli convenuti sulla base dell’accertata efficienza causale determinata dai rispettivi comportamenti, previa incidentale valutazione della posizione dei non convenuti e quindi senza la concomitante presenza di tutti i presunti responsabili.
 
Solo in taluni casi – tra i quali non rientra la fattispecie – (vedasi ad esempio l’art. 331 c.p.c., concernente cause inscindibili o tra loro dipendenti) il contraddittorio va necessariamente esteso dallo stesso giudice di appello anche in quella fase, con la chiamata dei soggetti già presenti in primo grado e non appellanti.
 
Passando al merito, il Collegio ritiene di sottolineare l’importanza della menzionata delibera giuntale n. 109 del 1995 e delle conseguenze dalla stessa derivanti, atteso che tale atto – tenuto conto del Decreto ingiuntivo del 9 febbraio 1995 (per £. 12.850.400 oltre accessori) che la predetta ditta creditrice ********** aveva fatto pervenire alla civica Amministrazione – disponeva la liquidazione della somma “anche al fine di evitare l’insorgere di un contenzioso che farebbe lievitare le somme”. La Giunta provvedeva, altresì, sulla base pure del parere favorevole di legittimità e di copertura finanziaria reso dal Segretario dott. *********, ad “imputare la somma sul cap. 1929 del B.P. capiente e disponibile” ed a stabilire l’esecutività dell’atto stesso “decorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione all’Albo Pretorio, ai sensi dell’art. 45, 2° comma della L. 142/90”.
 
La natura indiscutibilmente perentoria, cogente ed indilazionabile della disposizione in tal modo assunta – discendente come detto da un titolo esecutivo statuito dal giudice, quale l’atto ingiuntivo non opposto – non poteva non richiamare ed esigere ogni attenzione ed interessamento, perché essa, indipendentemente dalla dichiarazione di immediata eseguibilità della delibera stessa, fosse portata ad una pronta esecuzione, a preferenza di ogni altro adempimento che non rivestisse analoga premura e solerzia. Tale conclusione discende, a tacer d’altro, da elementari considerazioni di “buon senso”, non occorrendo che, contrariamente a quanto asserisce l’appellante, intervenissero al riguardo “sollecitazioni di altri amministratori”.
 
Con riguardo a siffatte incombenze, è d’uopo richiamare i compiti e le responsabilità previste dalla L. 8 giugno 1990 n. 142, vigente all’epoca dei fatti, in capo al Segretario comunale.
 
Ad esso spettava di sovrintendere allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e di coordinarne l’attività; di curare l’attuazione dei provvedimenti e di espletarne l’istruttoria; di provvedere ai relativi atti esecutivi e di partecipare alle riunioni della Giunta e del Consiglio (cfr. art. 52 comma 3). Il Segretario, inoltre, era incaricato di esprimere il parere di legittimità, quale puntuale obbligo di servizio diretto ad un necessitato controllo di legalità delle iniziative degli organi politici ed implicante il suo coinvolgimento nell’assunzione delle deliberazioni comunali e delle determinazioni ivi contenute che non costituivano più prerogativa esclusiva degli amministratori, come avveniva nel precedente regime ed implicante, altresì, la responsabilità del predetto Segretario in via amministrativa e contabile (art. 53 comm1 e 3).
 
Insomma era proprio del particolare e rilevante impegno professionale del Segretario, quale vertice amministrativo e figura eminente e responsabile della struttura burocratica comunale, il compito di seguire lo svolgimento dei servizi e garantire, specie nei Comuni di piccole dimensioni (quale quello di cui trattasi), il buon andamento dell’Amministrazione e di assicurare il rispetto delle procedure e delle disposizioni di legge, ivi incluse quelle di natura contabile con le connesse operazioni e scritturazioni.
 
A fronte dei suddetti impegni e responsabilità, perdono consistenza le argomentazioni addotte dall’appellante, in particolare per quanto riguarda:
 
1) l’inerzia, prolungata per circa tre anni, degli amministratori succeduti al Segretario *********, per non aver proceduto al riconoscimento del debito fuori bilancio, atteso che, pur alla luce del principio dell’equivalenza delle cause nel caso in cui l’evento dannoso si colleghi ad una pluralità di azioni od omissioni, va riconosciuta efficacia causale all’inattività ed al ritardo imputabili al predetto funzionario per la tardiva redazione ed esecuzione della delibera e per la non corretta e/o per l’intempestiva scritturazione contabile dell’impegno di spesa, posto che siffatti accadimenti hanno pur sempre concorso a creare le condizioni per il verificarsi dell’evento dannoso, avendo dato inizio alla relativa seriazione causale;
 
2) la natura del servizio “a scavalco”, l’imminenza delle elezioni comunali, la carenza del personale addetto e l’assenza del dichiarato carattere di urgenza o di immediata eseguibilità della delibera, atteso il carattere di cogenza e di indilazionabilità della stessa, come sopra affermato;
 
3) la mancata tempestiva sottoscrizione della delibera da parte di Sindaco ed Assessore e l’imputazione dell’omessa iscrizione dell’impegno di spesa nel mastro dell’esercizio 1995 al Responsabile del servizio di ragioneria, posto che era comunque compito del Segretario assicurare, con ogni sollecitudine, la legalità e correttezza amministrativa e contabile dell’azione e, in definitiva, il buon andamento dell’ente locale;
 
4) l’impossibilità dell’annotazione sul libro mastro, stante la mancata esecutività della delibera n. 109/1995, atteso che, come detto, la pubblicazione della medesima doveva essere assicurata con ogni sollecitudine;
 
5) la misura eccessiva della quota di danno ascritta al *********, considerato che tale quota è stata determinata “solo per la parte astrattamente imputabile” e “in via equitativa” dal Giudice nella sua personale discrezionalità e tenuto conto sia della riconosciuta singola responsabilità del ********* stesso sia del “concorso di altri soggetti” nella produzione del danno.
 
Insomma, indipendentemente da disfunzioni od omissioni che nella vicenda possano essere imputate ad altri soggetti, non risulta documentato che il Segretario abbia concretamente posto in essere quelle doverose operosità ed accuratezza, anche mediante azione di stimolo ed impulso nei confronti dei suddetti, affinché fosse portato a compimento l’iter di pagamento della somma ormai obbligatoriamente dovuta.
 
Da quanto precedentemente esposto, consegue la pronuncia di reiezione dell’appello e di conferma della gravata sentenza.
 
Vanno conseguentemente addebitate all’appellante anche le spese del presente giudizio.
 
P.Q.M.
 
La Corte dei Conti – Sezione Seconda giurisdizionale centrale definitivamente pronunciando ogni contraria ragione ed istanza, RESPINGE l’appello interposto dal dott. ****************** avverso la sentenza della Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio n. 2992/02R del 14 ottobre 2002 depositata il 4 novembre 2002 e, per l’effetto, CONFERMA la sentenza stessa.
 
CONDANNA il predetto dott. ********* al pagamento anche delle spese del presente giudizio che, all’atto della presente sentenza, si liquidano in € 163,72————————————(centosessantatre/72).
 
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 18 ottobre 2005.
 
L’Estensore                                           II Presidente
 
F.to *******************               *************************************
 
Depositata in Segreteria il 15 NOV. 2005
 
Il Direttore della Segreteria
 
F.to ***************
 
 

Lazzini Sonia

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