Un requisito riferito alla capacità tecnico-economica non può anche essere elemento di valutazione (TAR Sent.N.00215/2012)

Lazzini Sonia 20/02/13
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Viene confermata l’illegittimità della lettera di invito per un abusivo utilizzo di criteri soggettivi nella valutazione delle offerte (con specifico riguardo all’attribuzione di 10 punti per il possesso del maggior fatturato)

la Stazione Appaltante non deve far pesare i requisiti soggettivi di partecipazione anche nei punteggi da attribuire ai concorrenti ormai ammessi, trattandosi di una confusione, come ormai da tempo evidenziato anche dalla Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche Comunitarie del 1 marzo 2007, in conflitto con la normativa comunitaria e nazionale;Rilevato in particolare che il divieto generale di commistione tra le caratteristiche oggettive dell’offerta e i requisiti soggettivi dell’impresa concorrente conosce una sola eccezione nel caso – che non ricorre nella fattispecie in esame – in cui gli aspetti organizzativi o le esperienze pregresse, per il loro stretto collegamento con lo specifico oggetto dell’appalto, non vengano considerati in quanto tali, ma come elemento incidente sulle modalità esecutive dello specifico servizio (in tal senso cfr.: Cons. di Stato, Sez. VI, 18 settembre 2009, n. 5626);

Considerato infatti che la lettera di invito impugnata prevede tout court quale elemento valutativo e di attribuzione di un punteggio premiante un requisito (quello del fatturato) esclusivamente riferibile alla capacità tecnico-economica dell’impresa, senza alcuna possibile interferenza direttamente funzionalizzata alle caratteristiche oggettive dell’offerta;

Ritenuto che il ricorso trova pertanto assorbente accoglimento in relazione alla rilevata illegittimità della lex specialis, mentre deve essere disattesa l’istanza risarcitoria, solo genericamente formulata nelle conclusioni del gravame, senza alcuna successiva documentata quantificazione nel corso di causa e tantomeno in prossimità dell’udienza di discussione (in presenza, fra l’altro, di una continuità gestionale del servizio di mensa in capo alla stessa ditta ricorrente nella sua qualità di precedente aggiudicataria del servizio stesso, come ampiamente illustrato dalla difesa del comune senza alcuna avversaria confutazione sul punto);

Sentenza collegata

38540-1.pdf 147kB

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