Un regolamento per l’IMU

Redazione 12/07/12
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Dal Mef arrivano le linee guida e la bozza da utilizzare per gli adempimenti in scadenza al 30 settembre prossimo

 

di Fortunato Laurendi (tratto da www.lagazzettadeglientilocali.it)

 

In materia di riscossione coattiva dell’IMU, il regolamento comunale deve precisare che le somme liquidate dal comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell’avviso di accertamento, sono riscosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente a mezzo ingiunzione fiscale (r.d. 639 del 1910). Ma non si procede all’accertamento e alla riscossione dell’imposta qualora l’ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l’importo di euro 30, con riferimento ad ogni periodo d’imposta. Sono alcune delle indicazioni contenute nella bozza di regolamento IMU diffusa ieri dal Mineconomia.  Nella presentazione del lavoro, accompagnato da specifiche linee guida, si ricorda che “negli ultimi mesi, un gruppo di esperti di settore (…) ha collaborato con il MEF – Dipartimento delle Finanze – Direzione del federalismo fiscale per la definizione di linee guida per la predisposizione delle delibere e dei regolamenti concernenti le entrate tributarie locali e di strumenti prototipali, con particolare riferimento a tributi locali quali l’imposta municipale propria, l’imposta di soggiorno e di sbarco e il tributo comunale sui rifiuti comunali e sui servizi (TARES)”. A fronte dell’anticipazione sperimentale dell’imposta municipale propria prevista dal decreto salva Italia, il gruppo di lavoro ha deciso di procedere in via prioritaria alla definizione delle linee guida e del relativo prototipo di regolamento IMU, “in modo da supportare funzionari e amministratori degli Enti Locali che, entro il 30 settembre 2012, dovranno dotarsi di tale strumento”. Il regolamento proposto punta ad “assicurare una gestione dell’imposta conforme al dettato normativo, nonché ai criteri di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza posti alla base dell’azione amministrativa”. Tra le altre specificazioni contenute nella bozza e nelle linee guida, di rilievo quelle relative a sanzioni e interessi. Sulla scorta di quanto sancito dall’articolo 9 del d.lgs. n. 23 del 2011, che effettua un espresso rinvio all’articolo 14 del d.lgs. n. 504 del 1992, il regolamento comunale deve prevedere che, per l’omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di euro 51.  Se la dichiarazione è infedele – continua il documento – si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento della maggiore imposta dovuta, mentre se l’omissione o l’errore attengono a elementi non incidenti sull’ammontare dell’imposta, si applica la sanzione amministrativa da euro 51 a euro 258. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele. In materia di rimborsi, infine, spiegano le linee guida “è opportuno che l’ente comunale (…) preveda nel regolamento” che il rimborso delle somme versate e non dovute debba essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui sia stato accertato il diritto alla restituzione; che il rimborso venga effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell’istanza; la misura degli interessi spettanti sulle somme rimborsate; la misura minima entro cui i rimborsi debbano essere effettuati, che deve corrispondere a quella fissata dall’articolo 13 in materia di versamenti.

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