Un partecipante ad una gara pubblica che intende avvalersi di un documento attestante un particolare requisito, ha l’onere di verificarne l’esattezza prima di produrlo ed è anche l’inosservanza di tale onere che il bando provvede a sanzionare quando ric

Lazzini Sonia 11/05/06
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Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana con la sentenza numero 995 del 28 dicembre 2005,  merita di essere segnalata per l’importante principio in essa contenuto
 
< Nè potrebbe invocarsi la scusabilità dell’errore, perché, in una procedura improntata al rigore formale, il rispetto delle modalità di presentazione delle domande e delle offerte è garanzia di affidabilità delle stesse e la correttezza e completezza della documentazione nonchè la carenza di errori od omissioni costituiscono un elemento di confronto tra i partecipanti.
 
Risulterebbe pertanto lesiva della parità dei concorrenti l’azione dell’Amministrazione diretta a sanare i vizi delle istanze di alcuni soltanto tra i concorrenti.
 
A cura di Sonia Lazzini
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
            Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana in sede giurisdizionale ha pronunciato la seguente
D E C I S I O N E
sul ricorso in appello n. 522/2005, proposto da
*** s.r.l.,
in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale capogruppo mandataria della costituenda associazione temporanea di imprese con la impresa individuale *** SERVICE di CE-LAURO CALOGERO, rappresentata e difesa dagli avv.ti Domenico Iaria, Ivan Marrone e Pietro Allotta, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo, in Palermo, via Domenico Trentacoste n. 89;
c o n t r o
il COMUNE DI GELA, in persona del Sindaco pro tempore, non co-stituito in giudizio;
e nei confronti
della *** s.r.l., in persona del legale rappre-sentante pro tempore, non costituita in giudizio;
per la riforma
della sentenza n. 203, in data 9 febbraio 2005, del Tribunale Ammini-strativo Regionale della Sicilia, Sezione staccata di Catania, II;
            Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
            Visto il dispositivo n. 242, in data 27 settembre 2005;
            Visti gli atti tutti della causa;
            Relatore il Consigliere Pier Giorgio Trovato; udito, alla pubbli-ca udienza del 21 settembre 2005, l’avv. P. Allotta per sè e su delega dell’avv. D. Iaria, per la *** s.r.l. in proprio e n.q.;
            Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
F A T T O
1.         Il Comune di Gela bandì una gara per l’appalto del servizio di locazione di bagni mobili ecologici a funzione chimica per le aree pubbliche da adibire a fiere e mercati.
Alla gara parteciparono due concorrenti: la ATI tra le imprese *** s.r.l. – *** Service di *** Calogero (di seguito ATI ***) e la *** s.r.l.
Era esclusa la ATI *** per incompletezza e irregolarità della documentazione relativa a:
– iscrizione al Registro delle imprese, presso la competente Camera di commercio, per le attività e la categoria adeguata alla locazione da effettuare e alla attività di pulizia e di disinfezione ex lege n. 82/1994 e D.M. 7 luglio 1997, n. 274 (nel certificato CCIAA non era indicato il nominativo del preposto alla gestione tecnica);
– iscrizione all’albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti cat. 4 ex art. 30 comma 4 d.lgs. n. 22/1997 (nel certificato di iscrizione era indicato il nominativo di un responsabile tecnico nel frattempo cessato dall’incarico).
L’appalto era aggiudicato alla *** s.r.l..
2.         Contro la sua esclusione ricorreva al Tribunale amministrativo regionale della Sicilia, Sezione staccata di Catania, la ATI ***, sostenendo che:
1) l’indicazione del preposto alla gestione tecnica e del responsabile tecnico non era prescritta dal bando;
2) in ogni caso si sarebbe dovuto applicare il principio secondo cui le clausole poco chiare del bando vanno lette nel senso favorevole alla partecipazione del maggior numero possibile di aspiranti e la esclu-sione non poteva essere disposta in assenza di una espressa specifica previsione; ove diversamente interpretate le clausole del bando risulte-rebbero illegittime;
3) la eventuale carenza della documentazione prodotta configurerebbe una irregolarità sanabile con integrazioni anche d’ufficio; nella specie l’Amministrazione aveva d’ufficio accertato quali fossero il soggetto preposto alla gestione tecnica e il responsabile tecnico e non poteva quindi addivenire alla esclusione per irregolarità nella loro indicazione nominativa; inoltre l’errore relativo al soggetto preposto alla gestione tecnica era imputabile alla Camera di commercio che aveva rilasciato il certificato;
4) era illegittima la clausola del bando che richiedeva tra i requisiti di partecipazione alla gara la iscrizione all’albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti cat. 4 ex art. 30 coma 4 d.lgs. n. 22/1997.
La ricorrente contestava anche la necessità, prevista dal bando, di dichiarare di non avere procedimenti penali in corso e di non avere riportato condanne definitive.
3.         Il TAR respingeva il ricorso con sentenza n. 203, in data 9 feb-braio 2005, che è stata appellata dalla ATI *** s.r.l.
L’appellante ha riproposto i motivi di primo grado, censurando le argomentazioni reiettive del TAR.
Non si sono costituite le parti intimate.
Alla pubblica udienza del 21 settembre 2005, l’appello è passa-to in decisione.
D I R I T T O
1.         L’appello va respinto.
            La esclusione dalla gara della ATI *** appare giustificata per l’assorbente considerazione che la stessa aveva prodotto un dispo-sitivo erroneo di iscrizione all’albo nazionale delle imprese che effet-tuano la gestione dei rifiuti cat. 4 ex art. 30 coma 4 d.lgs. n. 22/1997.
Più esattamente tale dispositivo indicava quale responsabile tecnico un soggetto cessato dall’incarico.
            Al riguardo il bando prevedeva la presentazione di copia auten-tica del dispositivo di iscrizione all’Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, per la Categoria 4 (corrispondente alla raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi) tipologia di rifiuto C.E.R. (Catalogo europeo rifiuti) 20.3.04 (fanghi da sebatoi settici) ai sensi dell’art. 30, 4° comma d.lgs. n. 22/1997 e dell’art. 8 D.M. (Ambiente) 406/1998 (ex Albo smaltitori).
            Non è contestato in fatto che la ATI *** ha prodotto co-pia del dispositivo richiesto, indicante come responsabile tecnico il signor Patrizio *** che però dal 18 ottobre 2000 era stato sostituito dal signor Sandro **.
In questo contesto la esclusione era dovuta, in base alla clauso-la del bando secondo cui si fa luogo all’esclusione dalla gara nel caso che “manchi o risulti incompleto od irregolare uno dei documenti ri-chiesti”.
Non si può accogliere la tesi della appellante laddove si afferma che doveva procedersi alla rettifica del documento presentato a cura del responsabile del procedimento. Invero, secondo condivisibili prin-cipi giurisprudenziali (cfr. Consiglio di stato, sez. V, 2 aprile 2002, n. 1798), il privato che intende avvalersi del documento ha l’onere di verificarne l’esattezza prima di produrlo ed è anche l’inosservanza di tale onere che il bando provvede a sanzionare quando richiede la completezza e regolarità della documentazione allegata all’offerta.
Nè potrebbe invocarsi – come esattamente sottolineato in detta pronuncia – la scusabilità dell’errore, perché, in una procedura im-prontata al rigore formale, il rispetto delle modalità di presentazione delle domande e delle offerte è garanzia di affidabilità delle stesse e la correttezza e completezza della documentazione nonchè la carenza di errori od omissioni costituiscono un elemento di confronto tra i parte-cipanti. Risulterebbe pertanto lesiva della parità dei concorrenti l’azio-ne dell’Amministrazione diretta a sanare i vizi delle istanze di alcuni soltanto tra i concorrenti.
D’altra parte l’errore nella documentazione esibita, come si è detto imputabile alla scarsa diligenza della concorrente nel presentare documenti non verificati nel loro contenuto, non era ininfluente in quanto la qualificazione del responsabile tecnico, ai sensi dell’art. 11 del d.m. 28 aprile 1998, n. 406, costituisce parametro essenziale per dimostrare la sussistenza in capo alla impresa dei requisiti di idoneità tecnica.
Nè vale sostenere che nella specie era illegittima la clausola del bando che prevedeva la presentazione di copia autentica del dispositi-vo di iscrizione all’Albo nazionale delle imprese che effettuano la ge-stione dei rifiuti, per la Categoria e la tipologia sopraricordate.
L’impresa non ha un interesse diretto a fare valere tale presunta illegittimità, risultando in possesso di tale iscrizione. Nè la relativa clausola del bando appare incongrua avuto riguardo allo specifico og-getto della gara.
In ogni caso il carattere non necessario di tale iscrizione non legittimava la presentazione di certificazione errate.
2.         Risultano assorbite le ulteriori questioni poste dall’appello, che, ove pure potessero risolversi in senso favorevole alla appellante, non ne consentirebbero comunque la riammissione.
            Ciò tanto più è a dirsi con riferimento alla contestazione della necessità prevista da bando di dichiarare di non avere procedimenti penali in corso e di non avere riportato condanne definitive.
            Come esattamente rilevato dal TAR nei motivi di esclusione dalla gara non è presa in considerazione una carenza da parte della ATI *** in ordine a tale dichiarazione.
3.         Per le ragioni che precedono – assorbita ogni ulteriore questione – l’appello va respinto.
            Nulla per le spese del grado di giudizio, non essendosi costitui-te le parti intimate.
P. Q. M.
            Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana in sede giurisdizionale respinge l’appello.
Nulla per le spese di questo grado di giudizio.
            Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità am-ministrativa.
            Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 21 set-tembre 2005, dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, in sede giurisdizionale, con l’intervento dei signori: Giuseppe Barbagallo, Presidente, Pier Giorgio Trovato, estensore, Raffaele Ma-ria De Lipsis, Antonino Corsaro, Filippo Salvia, Componenti.
F.to: Giuseppe Barbagallo, Presidente
F.to: Pier Giorgio Trovato, Estensore
F.to: Loredana Lopez, Segretario
Depositata in segreteria
il 28 dicembre 2005
 

Lazzini Sonia

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