Un diamante è davvero per sempre? Tra donazioni e liberalità d’uso

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            La cessazione di una convivenza ha sempre delle conseguenze giuridiche e lo sa bene la ex compagna di un imprenditore che si è vista chiedere la restituzione dei regali che aveva ricevuto in costanza della relazione.

 

            È dovuta intervenire la Suprema Corte per porre veramente fine a questa storia, che nella sentenza del 19 settembre 2016, n. 18280, stabilisce che ”la liberalità d’uso prevista dall’art. 770, secondo comma, cod. civ. (non costituente donazione in senso stretto e perciò non soggetta alla forma propria di questa), sussiste quando la elargizione si uniformi, anche sotto il profilo della proporzionalità, alle condizioni economiche dell’autore dell’atto, agli usi e costumi propri di una determinata occasione, da vagliarsi anche alla stregua dei rapporti esistenti fra le parti e della loro posizione sociale. Tali liberalità trovano fondamento negli usi invalsi a seguito dell’osservanza di un certo comportamento nel tempo, e dunque di regola in occasione di quelle festività, ricorrenze, occasioni celebrative che inducono comunemente a elargizioni, soprattutto in considerazione dei legami esistenti tra le parti”.

 

            Pertanto, è possibile affermare che i regali fatti durante la convivenza, non rientrano tra le donazioni (ex art. 769 c.c.) per via dell’assenza dell’animus donandi, ma piuttosto tra le liberalità d’uso (ex art. 770 secondo comma c.c.) nota1. Infatti, come deciso dagli ermellini, tali liberalità trovano fondamento negli usi invalsi a seguito del protrarsi nel tempo di un certo comportamento, in occasione delle festività e delle ricorrenze, tenendo anche in considerazione la posizione sociale che determina la misura della elargizionenota2.

 

            Nel caso de quo, i gioielli regalati allo scopo di consentire la prosecuzione di una convivenza, non sono assimilabili alla liberalità d’uso e pertanto andranno restituiti, non tutti quindi ma solo quelli fatti al di fuori delle solite feste di routine e di un valore cosi elevato tale da produrre un apprezzabile depauperamento del patrimonio anche per l’uomo facoltosonota3.

 

            Il quadro di Picasso ed il diamante da tredici carati,  necessitavano della forma solenne dell’atto pubblico (ex art. 782 c.c.) per rimanere nella disponibilità della ex convivente e, pertanto, non rientrando nelle liberalità d’uso (art. 770 secondo comma c.c.) vanno riconsegnati.

 

 

 

Nota 1

A. TRABUCCHI, Cause e motivi degli atti di liberalità, in Ist. Diritto Civile, Padova, Cedam, 1968,  966 ss.

 

Nota 2

Cassazione Civile, sez. II, 18.06.2008, n. 16550, in Giust. civ., 2009, I, 163;

Cassazione Civile, sez. I, 09.12.1993, n. 12142, in Mass. Giust. Civ., 1993, 1731.

 

Nota 3

B. BIONDI, Le donazioni, in Tratt. F. Vasalli, Torino, 1961, 759 s.;

U. CARNEVALI, Le donazioni, in Tratt. dir. priv., dir. da P. Rescigno, VI, Torino, 1997, 504-505;

A. MORA, Le liberalità d’uso, in Tratt. dir. successioni e donazioni, dir. da G. Bonilini, VI, Milano, 2009, 237 s.

 

 

Bibliografia

BIONDI, Le donazioni, in Tratt. F. Vasalli, Torino, 1961;

CARNEVALI, Le donazioni, in Tratt. dir. priv., dir. da P. Rescigno, VI, Torino, 1997;

MORA, Le liberalità d’uso, in Tratt. dir. successioni e donazioni, dir. da G. Bonilini, VI, Milano, 2009;

TRABUCCHI, Cause e motivi degli atti di liberalità, in Ist. Diritto Civile, Cedam, Padova, 1968.

Claudio Morelli

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