Ultime modifiche alla tenuità del fatto ex art. 131bis c.p.

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Le criticità della modifica  all’art. 131bis c.p. effettuata con il decreto sicurezza bis

Come è noto, il Legislatore nell’anno 2015 ha introdotto la causa di non punibilità per tenuità del fatto ex art. 131bis C.P., prevedendo l’applicabilità della norma a tutti i reati “per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena”. Ciò al fine di ridurre e velocizzare la trattazione di quei procedimenti per fatti  bagattellari, espungendoli dal circuito penale, in applicazione con il principio di economia processuale e proporzionalità della pena.

A suffragio di quanto predetto, le Sezioni Unite, andando a chiarire i dubbi interpretativi sorti all’indomani dell’introduzione della norma, hanno definito la particolare tenuità del fatto come una causa di non punibilità, con effetti anche in tema di deflazione, la quale, in considerazione della propria portata generale deve ritenersi “applicabile per qualsiasi tipo di reato che rientri nell’ambito definito testualmente dalla disposizione, poiché per qualsiasi reato è possibile graduare la modalità della condotta[1];

Tuttavia, con l’art. 16, comma 1, lett b) della L. 8 agosto 2019, n. 77 (di conversione con modifiche del D.L. 14 giugno 2019, n. 53, cd. decreto dicurezza bis), il Legislatore ha modificato l’art. 131bis C.P. introducendo l’esclusione dell’applicabilità dell’istituto in parola per i delitti puniti con pena nel massimo superiore a due anni e sei mesi di reclusione commessi in occasione di manifestazioni sportive e “nei casi di cui agli articoli 336, 337 e 341-bis, quando il reato è commesso nei confronti di un pubblico ufficiale nell’esercizio delle proprie funzioni”.

Tale ultima modifica si è basata su contingenti valutazioni politico-criminali[2], che hanno condotto all’introduzione della prima ipotesi di esclusione oggettiva per tipologia di reati, potendo questa essere ritenuta in evidente contrasto con le linee tracciate dalle Sezioni Unite in relazione alla disposizione in esame.

Invero, a seguito della novella normativa, numerose sono state le critiche degli addetti ai lavori, i quali hanno valutato la riforma non solo come irragionevole ma altresì come incostituzionale: invero, tale modifica è andata di fatto a costituire una presunzione astratta di non tenuità, tale da condurre alla trattazione processuale di situazioni diverse in maniera uguale, situazione che mal si concilia con i principi costituzionali di eguaglianza, offensività e colpevolezza.

Tra le critiche legate all’illogicità della scelta legislativa si segnala, innanzitutto, come sia stata prevista l’esclusione dell’applicabilità della tenuità del fatto per un reato quale l’oltraggio a pubblico ufficiale di cui all’art. 341bis C.P.,  lasciando invece ferma l’applicabilità dell’art. 131bis C.P.  per un delitto del tutto omogeneo quale l’oltraggio a magistrato in udienza ex art. 343 C.P. e da considerarsi di maggiore gravità rispetto al precedente delitto se si fa riferimento all’edittale. Ancora, si è rilevato come i delitti di cui agli artt. 336, 337 e 341bis C.P. non siano gli unici a tutelare il bene giuridico del buon andamento della pubblica amministrazione, tale che numerosi altri reati, commissibili sia da privati che da pubblici ufficiali, siano invece inclusi nel novero di applicabilità della causa di non punibilità in esame, non potendosi comprendere, pertanto, la scelta di effettuare una esclusione arbitraria riferita solo ad alcune fattispecie criminose, in assenza di ragioni di necessità.

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Le critiche dei tribunali alla riforma 2019 e la questione di costituzionalità della norma di modifica dell’applicabilità del 131bis c.p.

Le critiche dottrinali in merito alla modifica dettata dal decreto sicurezza sono state raccolte anche da alcuni Tribunali, i cui Giudici si sono determinati a sollevare questione di legittimità costituzionale.

In particolare, il Tribunale di Torino, già in data 5 febbraio 2020, ha sollevato la questione in relazione alla violazione degli artt. 3, 27 co. 3 e 117, co. 1, Cost, nonché in relazione all’art. 49, co. 3, CDFUE, da parte della riforma 2019 all’art. 131bis C.P., specificatamente riferendosi alla presunzione astratta di non tenuità del delitto di resistenza a pubblico ufficiale di cui all’art. 337 C.P.[3].

Invero, il Giudice, in ordinanza, ha rilevato come l’esclusione aprioristica della norma predetta realizzi “una generalizzata e indiscriminata sottrazione al regime ordinario di applicabilità dell’art. 131bis C.P.[4], che di fatto non è supportata da alcun fondamento giustificativo razionale, oltre ad essere contrario al principio di eguaglianza, nonché a quello di proporzionalità e del fine rieducativo della pena.

Il Tribunale, inoltre, sottolineando come la prassi giudiziaria dimostri con straordinaria frequenza la sussistenza di ipotesi contrarie alla generalizzazione, ha in realtà evidenziato come tale modifica normativa non consenta di valorizzare situazione che per loro natura sono del tutto eterogenee, dovendosi punire un fatto di per sé tenue alla stregua di uno che, per condotta, danno e/o abitualità, supera la soglia di tenuità in base ai criteri codicistici previsti dall’art. 133 C.P..

Anche, il Tribunale di Torre Annunziata, con ordinanza del giorno 16 giugno 2020 ha sollevato questione di legittimità costituzionale in riferimento all’art. 16 c. lett. b), D.L. 14 giugno 2019, n. 53, “nella parte in cui, modificando l’art. 131bis, comma 2, C.P., prevede che l’offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità nel caso di cui all’art. 337 C.P., quando il reato è commesso nei confronti di un pubblico ufficiale nell’esercizio delle proprie funzioni, per violazione degli artt. 3, 25 comma 2, 27, commi 1 e 3, 77, co. 2, Cost.[5].

Quanto alle violazioni costituzionali di tipo sostanziale, il Tribunale di Torre Annunziata ha fondamentalmente ricalcato quanto sostenuto in sede di rimessione dal Tribunale di Torino, facendo leva peraltro sul fatto che l’esclusione di alcune fattispecie dall’ambito di applicazione dell’art. 131bis C.P. (con particolare riferimento alla resistenza a pubblico ufficiale ex art. 337 C.P.) si sia basata su una strumentalizzazione del singolo individuo, il quale, nonostante la tenuità della propria condotta, non viene punito per fini strettamente rieducativi, ma per fortificare simbolicamente il valore della stessa norma violata, andando a rafforzare il valore delle istituzioni.

Quanto invece alle violazioni di tipo formale della norma, si segnala come il Tribunale di Torre Annunziata abbia rilevato ben due tipologie di vizio legate all’art. 77 Cost.: in particolare, la violazione si riferirebbe, in primo luogo, al fatto che non possa essere evidenziato un nesso di interrelazione funzionale tra il decreto legge, formato dal Governo ed emanato dal Presidente della Repubblica, e la legge di conversione dello stesso, la quale è caratterizzata da uno specifico procedimento di approvazione, differente rispetto a quello ordinario[6], nonché, in secondo luogo, alla mancanza di ragioni di necessità ed urgenza tali da giustificare l’emissione di un decreto legge in materia di sicurezza, volto anche alla modifica dell’art. 131bis C.P., al fine di restringendone l’applicabilità[7].

Ulteriori tentativi di riforma: il nuovo decreto immigrazione–sicurezza 2020 e le modifiche all’art. 131bis c.p.

In attesa di una pronuncia della Corte Costituzionale in merito alle sollevate questioni di legittimità costituzionale in relazione all’art. 337 C.P., si segnala come il Legislatore con il D.L. 21 ottobre 2020, n. 130 (in vigore dal 22 ottobre 2020 e in attesa che di conversione) “Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131bis, 391bis, 391ter e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all’utilizzo distorto del web e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale” abbia ancora una volta modificato – da un lato restringendolo e dall’altro ampliandolo in astratto –  l’ambito di applicazione della causa di non punibilità per tenuità del fatto.

In particolare, all’art. 7 del presente decreto è dato leggersi come le parole “di  un  pubblico  ufficiale  nell’esercizio  delle   proprie funzioni” all’articolo 131bis, secondo comma, C.P. siano sostituite con quelle “di un ufficiale  o  agente di  pubblica  sicurezza  o  di  un  ufficiale  o  agente  di  polizia giudiziaria nell’esercizio delle proprie funzioni e  nell’ipotesi  di cui all’articolo 343”.

Innanzitutto, si rileva come tale ulteriore riforma sia andata di fatto a recepire le critiche mosse in relazione alla illogica diversificazione di trattamento tra l’oltraggio a pubblico ufficiale e quello a magistrato in udienza, facendo rientrare anche il delitto di cui all’art. 343 C.P. nelle ipotesi di esclusione oggettiva riferite alla causa di non punibilità per tenuità del fatto.

Invece, la specificazione di un ufficiale o agente “di pubblica sicurezza” e “di polizia giudiziaria” nell’esercizio delle proprie funzioni si ritiene possa essere stata effettuata in considerazione della volontà del Legislatore di ridurre l’ambito applicativo costituito con la modifica del 2019 che prevedeva l’esclusione dell’applicabilità dell’istituto della tenuità del fatto a tutti i procedimenti penali nei quali risultava essere persona offesa un pubblico ufficiale –  così come propriamente inteso dalla giurisprudenza di lungo corso – per uno dei delitti di cui agli artt. 336, 337 e 341bis C.P..

Tale disposizione si ritiene sia frutto della volontà del Legislatore di raccogliere parte delle raccomandazioni e perplessità espresse da numerosi fronti, compreso il Presidente della Repubblica, il quale, al momento della promulgazione della legge di conversione del D.L. 14 giugno 2019, n. 53, nella propria lettera diretta ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati e al Presidente del Consiglio dei Ministri. Invero, già in data 8 agosto 2019, il Presidente Mattarella segnalava dubbi sulla conformità all’ordinamento della modifica applicativa alla tenuità del fatto, facendo particolare riferimento alla circostanza secondo cui le fattispecie escluse dal regime dell’art. 131bis C.P. non potessero essere unicamente contestate nei confronti degli appartenenti alle forze dell’ordine, ma anche ad “un ampio numero di funzionari pubblici, statali, regionali, provinciali e comunali nonché soggetti privati che svolgono pubbliche funzioni, rientranti in varie e articolate categorie, tutti qualificati – secondo la giurisprudenza – pubblici ufficiali, sempre o in determinate circostanze”[8].

Conclusioni

In relazione a quanto predetto si rileva, innanzitutto, come l’ultima modifica normativa non possa che essere il prodotto di ulteriori valutazioni di politica criminale, volte ad “sistemare” le significative criticità emerse in seguito alla modifica della causa di non punibilità per tenuità del fatto effettuate con la riforma del 2019. Invero, il malcelato tentativo di rendere costituzionalmente orientata la precedente riforma dell’art. 131bis C.P., si estrinseca, con l’intervento del 2020, nella trasposizione normativa dei suggerimenti e delle critiche provenienti sia dagli ambienti giurisdizionali che da quelli istituzionali: il Legislatore ha cercato quindi di limitare l’esclusione dell’art. 131bis C.P. alle sole condotte, riferite ai delitti di cui agli artt. 336, 337 e 341bis C.P., poste in essere nei confronti delle forze dell’ordine nell’esercizio delle proprie funzioni e ad espandere l’inapplicabilità dell’istituto in parola all’oltraggio a magistrato in udienza.

Quanto poi ai lavori parlamentari in Commissione Affari Costituzionali, atti alla conversione in legge del D.L. 21 ottobre 2020, n. 130, si auspica che il decreto legge venga emendato effettuando la rimozione delle modifiche all’art. 131bis C.P. da ultimo intervenute e, allo stesso tempo, effettuando la rimozione dei riferimenti ai delitti per i quali il decreto sicurezza bis aveva escluso l’applicabilità della causa di non punibilità in parola, conducendo così ad una riespansione dell’istituto deflattivo, anche in considerazione della variegata casistica riconducibile ai delitti di cui agli artt. 336, 337 e 341bis C.P. e alla mancanza di un reale allarme sociale in merito.

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Note

[1] Si veda Cass. SS.UU., n. 13681/2016 e il relativo commento di Amarelli, Le sezioni unite estendono l’ambito di operatività dell’art. 131 bis c.p. ai reati con soglie di punibilità (Nota a Cass. pen., sez. un., 25 febbraio 2016, n. 13681, T. P.), in Dir. pen. e proc., 2016, 787;

[2]Invero, il decreto-sicurezza bis è frutto della volontà della maggioranza parlamentare di inasprire le sanzioni in materia di ordine pubblico e sicurezza, sia nell’ambito dell’immigrazione illegale, che in quello legato a situazione di grave allarme sociale, oltre che delle manifestazioni sportive. L’introduzione di una restrizione dell’applicabilità del 131bis C.P. si inserisce pertanto in tale contesto. Si pensi peraltro che oltre alla modifica in esame vi sono state anche proposte di abrogazione della norma ex art. 131bis C.P.: si ricordi ad esempio la proposta di legge dell’ottobre 2019 dell’On. Cirielli, nella quale si prevedeva l’abrogazione della causa di non punibilità per tenuità del fatto, in considerazione dell’eccessiva funzione deflattiva dell’istituto che in tal modo avrebbe leso le esigenze preventive proprie del sistema penale;

[3]Per ulteriori approfondimenti sull’ordinanza di rimessione alla Corte Costituzionale si veda Talarico, Resistenza a un pubblico ufficiale e particolare tenuità del fatto: dubbi di legittimità costituzionale, in diritto.it, 30 marzo 2020; L’impossibile tenuità, in Questione Giustizia, 3 marzo 2020, online;

[4]Trib. Torino, ord. 5 febbraio 2020, n. 93, Giud. Natale;

[5]Trib. Torre Annunziata, ord. 16 giugno 2020, giud. Contieri;

[6]Sul punto si veda Corte Cost., sentenza 22/2012;

[7]Si veda per approfondimenti: Nota a Tribunale di Torre Annunziata, Sez. Penale, ordinanza 16 giugno 2020, di rimessione della questione di legittimità costituzionale relativa all’art. 131-bis, comma 2 C.P., in Questione Giustizia, 17 giugno 2020, online.

[8]In data 8 agosto 2019 il Presidente della Repubblica ha promulgato il decreto sicurezza bis. Ha contestualmente inviato una lettera ai Presidenti del Senato della Repubblica, Maria Elisabetta Alberti Casellati, e della Camera dei Deputati, Roberto Fico, e al Presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte.

 

Andrea Vandelli

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