U.S. National Space Policy statunitense e diritto internazionale

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Premessa. 1. Confronto tra alcuni principi della U.S. National Space Policy e alcuni principi di diritto internazionale. 2. Contrasto con il principio di cooperazione relativo all’esplorazione e allo sfruttamento dello spazio extra-atmosferico. 3. Osservazioni conclusive
                                                                                                                                                             Silverio Annibale*
 
Premessa
L’U.S. National Space Policy – (documento emesso periodicamente dal Presidente degli USA per stabilire le politiche relative alle attività spaziali degli Stati Uniti) varata dal governo del Presidente Bush, il 30 agosto 2006 – fa un passo in avanti rispetto alla precedente politica spaziale di Reagan (scudo spaziale) e successivamente di Clinton (1996)[1] che subordinava ogni azione al rispetto dei trattati internazionali, poiché, a detta di molti esperti in tale campo, riguarderebbe le attività militari degli USA (politica aggressiva) subordinando le attività scientifiche ed esplorative.
L’U.S. National Space Policy – firmato da Giorgio Bush allo scopo di ridisegnare la politica spaziale americana per esigenze di natura governativa – , a nostro parere, relativamente ad alcuni punti, ha bisogno di essere confrontata con i principi di diritto internazionale, le norme contenute dalla Carta di San Francisco del 1945 e in altri trattati internazionali di cui sono destinatari di Stati Uniti d’America.
 
1. Confronto tra alcuni principi della U.S. National Space Policy e alcuni principi di diritto internazionale
Il principio n. 5 incluso nell’art. 2[2] sembra stabilire il diritto degli Stati Uniti di negare ad ogni Stato ostile agli interessi americani, l’accesso allo spazio extra-atmosferico. Ciò perchè gli Stati Uniti considerano le possibilità spaziali – incluso il terreno e i segmenti di spazio – vitali per i propri interessi nazionali[3], nel senso chela libertà di azione nello spazio è importante per gli Stati Uniti come la potenza aerea e marittima”.
Sicché gli Stati Uniti si riservano:
1) il diritto di libertà di azione nello spazio, di dissuadere altri che vogliano impedire questi diritti (non si comprende in che modo e cioè se anche con l’uso della forza), di prendere ogni azione necessaria (anche l’uso della forza?) per proteggere (autotutela, anche se viene denominata dal governo statunitense legittima difesa preventiva) le proprie capacità spaziali.
Dei propositi che, se realizzati, si porrebbero in netto contrasto con alcuni principi di diritto internazionale e con il Trattato sulle norme per l’esplorazione e l’utilizzazione, da parte degli Stati, dello spazio extra-atmosferico, compresi la luna e gli altri corpi celesti firmato il 27 gennaio 1967 anche dagli Stati Uniti (e successivamente ratificato il 10 ottobre 1967).
Il preambolo del Trattato/1967 e numerose dichiarazioni di principi dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite considerano il progresso, l’esplorazione e l’utilizzazione, a scopi pacifici[4], dello spazio extra-atmosferico, come interesse comune dell’umanità[5]. Pertanto, le attività di esplorazione e utilizzazione dello spazio extra-atmosferico, devono essere condotte per il bene di tutti paesi[6] (specialmente dei paesi in via di sviluppo)[7], senza riguardo al livello del loro sviluppo economico o scientifico (Trattato/1967, parr. 1-2 del preambolo, art. 1, par. 1)[8].
2) di rispondere ad ogni interferenza (rappresaglia o legittima difesa?) e di negare, se necessario ai nemici l’uso dello spazio per fini ostili agli interessi nazionali USA (es., Iran Venezuela, lista degli Stati canaglia che potrebbe accrescersi pretestuosamente appunto per una maggiore appropriazione dello spazio) (legittima difesa preventiva?)[9].
Essendo res communis omnium lo spazio extra-atmosferico (compresi la luna e gli altri corpi celesti): a) può essere, a parità di condizioni e in conformità con il diritto internazionale (inclusa la Carta delle Nazioni Unite), esplorato e utilizzato liberamente da parte di tutti gli Stati senza alcuna discriminazione (Trattato/1967, art. 1, par. 2)[10]; b) non può essere oggetto da parte degli Stati di appropriazione, di occupazione, di utilizzazione, nel senso che non può essere soggetto ad alcuna sovranità (Trattato/1967, art. 2; Risoluzione Ag., 13 dicembre 1963, n. 1962, par. 3)[11].
Lo status dello spazio extra-atmosferico[12] si configura – utilizzando un termine coniato dalla dottrina internazionalistica – come una sorta di mare libero[13] che implica l’applicazione del principio di uguaglianza sovrana di tutti gli Stati membri che costituiscono la c.d. “comunità internazionale”, consacrato dall’art. 2, par. 1, della Carta delle Nazioni Unite[14].
 
2. Contrasto con il principio di cooperazione relativo all’esplorazione e allo sfruttamento dello spazio extra-atmosferico
La pretesa chiusura dello spazio agli “Stati nemici” – che implica un rifiuto a priori ad eventuali accordi sul controllo delle armi che possano limitare la “flessibilità d’azione” degli Stati Uniti nello spazio – contrasterebbe con il principio di cooperazione relativo all’esplorazione e allo sfruttamento dello spazio extra-atmosferico (a scopi pacifici) anche nell’intento di sviluppare le relazioni amichevoli tra Stati e la convivenza pacifica.
L’interesse comune dell’umanità all’attività di esplorazione e utilizzazione a scopi pacifici dello spazio extra-atmosferico (compresi la luna e gli altri corpi celesti) richiede una cooperazione internazionale per quanto concerne gli aspetti scientifici e giuridici dell’esplorazione dell’utilizzazione, a scopi pacifici[15], dello spazio extra-atmosferico (Trattato/1967, par. 4 del preambolo; art. 4, par. 2)[16].
La cooperazione, infatti, potrà senz’altro contribuire allo sviluppo di una comprensione reciproca e al rafforzamento delle relazioni amichevoli fra Stati e tra popoli (Trattato/1967, par. 5 del preambolo)[17] e allo scopo di contribuire alla realizzazione degli scopi dei principi dello Statuto delle Nazioni Unite (Trattato/1967, par. 8 del preambolo)[18].
Pertanto, le attività degli Stati contraenti, nel corso dell’esplorazione e dell’utilizzazione dello spazio extra-atmosferico, compresi taluni degli altri corpi celesti, devono essere condotte secondo le norme del diritto internazionale, incluso lo statuto delle Nazioni Unite[19], nell’intento di mantenere la pace e la sicurezza internazionali e di promuovere la cooperazione e la comprensione fra gli Stati (Trattato/1967, art. 3)[20].
Ciononostante, come si legge nel Documento, gli Stati Uniti “si opporranno allo sviluppo di nuove leggi o restrizioni che mirino a vietare o limitare l’accesso degli Stati Uniti allo spazio o all’uso dello spazio”, e che “gli accordi sugli armamenti non devono nuocere al diritto degli Stati Uniti a condurre ricerca, procedere a esperimenti o effettuare altre attività nello spazio nell’interesse nazionale americano”[21].
Una chiusura alla cooperazione con altri Stati comporterebbe (inevitabilmente), contrariamente a quanto stabilito dall’art. 11 del Trattato/1967, anche un’inaccessibilità alle stazioni, alle installazioni, al materiale e ai veicoli spaziali collocati sulla luna o su altri corpi celesti[22].
Il par. 9 (Space Nuclear Power)[23] sembra confermare un primo passo verso la ripresa delle sperimentazioni su veri e propri sistemi di propulsione nucleare, che a detta di alcuni celerebbe l’intenzione degli Stati Uniti di collocare sullo spazio delle armi nucleari.
L’uso pacifico dello spazio extra-atmosferico implica la rinuncia degli Stati a collocare in orbita terrestre oggetti di vettori di armi nucleari o di qualsivoglia altro tipo di armi di distruzione di massa, nonché la rinuncia a insediare dette armi su corpi celesti[24]. In particolare, sui corpi celesti sono vietati l’insediamento di basi e installazioni militari, l’insediamento di opere di difesa militare, gli esperimenti di qualsiasi tipo di arma e l’esecuzione di manovre militari.
È lecita l’utilizzazione di personale militare a scopi di ricerca scientifica o a qualsiasi altro fine pacifico. È parimenti lecita la utilizzazione di armamenti o installazioni necessari all’esplorazione pacifica della luna e degli altri corpi celesti (Trattato/1967, art. 4, par. 3)[25]. Ciò implica la necessità di impedire la minaccia che rappresenta il sistema antisatellite e pertanto un effetto destabilizzante della pace e della sicurezza internazionali (Risoluzione Ag., 9 dicembre 1981, n. 36/97/C, par. 8 del preambolo)[26].
Quindi evitare che lo spazio diventi un luogo di confronto militare[27]. Pertanto l’Assemblea generale chiede a tutti gli Stati, in particolare a quelli dotati di “mezzi e potenzialità spaziali”, di cooperare attivamente per evitare la corsa agli armamenti nello spazio extra-atmosferico[28] e di astenersi dal compiere azioni contrarie alla realizzazione di tale obiettivo[29].
Infine, il par. 10 della U.S. National Space Policy del 2006 (Radio Frequency Spectrum And Orbit Management And Interference Protection) prevede la possibilità per gli Stati Uniti di utilizzare pienamente le frequenze e il diritto di proteggersi da ogni interferenza esterna di carattere dannoso[30].
 
3. Osservazioni conclusive
La politica unilaterale statunitense non nuova già in tempi passati mostra con questo documento l’intenzione di raggiungere lo spazio extra-atmosferico. Il diritto internazionale, anche se per qualche autorevole esponente governativo non esisterebbe più (Colin Powell), a nostro parere, è ancora integro anche se continuamente sottoposto a scossoni, appunto, da parte della stessa politica unilaterale americana.
Il diritto internazionale, seppure con qualche difetto, è il collante che tiene ferme le relazioni (amichevoli) tra Stati sul piano internazionale mediante principi fondamentali inderogabili (eguaglianza tra Stati che esclude la presenza di super-Stato che si arroghi il potere di dirigere il mondo interno, rispetto della sovranità territoriale, dell’integrità territoriale, della forma di governo che dovrebbe essere garantita dal principio della non ingerenza negli affari interni di uno Stato, principio pacta sunt servanda).
È pur vero che il diritto internazionale e gli stessi Stati non dovrebbero ingerirsi della politica interna di un altro paese purché questa rimanga “confinata” nel proprio territorio, abbia come destinatari i propri sudditi e non entri in contrasto con i principi di diritto internazionale e tantomeno con i trattati internazionali ratificati.
Ciò perché qualsiasi paese (compresi gli Stati Uniti d’America), di fatto e di diritto, è parte della c.d. “comunità internazionale” dotata di proprie regole e principi. Regole e principi che non possono essere svuotati dal tentativo di far prevaricare la politica interna (mediante un documento programmatico) – strettamente legata a (dei semplici) interessi di carattere interno[31], se non addirittura di natura imperialistica – sull’intero paradigma che lega la convivenza internazionale.
Diritto internazionale e diritto interno degli Stati appaiono come due ordinamenti separati che, seppur a volte possono anche inter-agire tra loro[32] (casi di rinvio recettizio o non recettizio), nessuno dei due (specie il diritto interno) può prevaricare sull’altro[33]; anzi, quando uno Stato si impegna sul piano internazionale – attivamente con la ratifica di trattati internazionali, o passivamente con l’essere destinatario di norme consuetudinarie – la politica interna di un paese deve necessariamente coordinarsi con gli impegni assunti o derivati[34].
L’attuazione della U.S. National Space Policy del 30 agosto 2006 – seppure legittima dal punto di vista del diritto interno statunitense – pugnerebbe con la convivenza internazionale, con dei principi di diritto internazionale (pacta sunt servanda) e con il trattato internazionale del 1967 ratificato dagli stessi Stati Uniti d’America il 10 ottobre 1967.
La necessità di chiudere lo spazio extra-atmosferico (a Stati nemici) come presupposto per l’esercizio della legittima difesa preventiva da “presumibili attacchi dei c.d. Stati canaglia” non trova neppure accoglimento nella Carta delle Nazioni Unite (sottoscritta anche dagli USA).
Infatti, nel periodo in cui si è adottata la Carta di San Francisco i redattori (probabilmente) non pensavano alla possibilità di un’aggressione di “natura cosmica”, cioè al di là dell’ambito terrestre tradizionale.
Tuttavia, l’esercizio della legittima difesa, così come appare dall’art. 51 della Carta di San Francisco, non sembra soffrire limiti spaziali, ma solo limiti di natura sostanziale – inizio dell’attacco armato nemico (in qualsiasi luogo) – di natura temporale – “fintantoché il Consiglio di Sicurezza non abbia preso le misure necessarie per mantenere la pace e la sicurezza internazionale” – di natura procedurale “le misure prese da Membri nell’esercizio di questo diritto di autotutela sono immediatamente portare a conoscenza del Consiglio di Sicurezza…”[35].  
Se invece trattasi di legittima difesa preventiva (cosmica) questa non può trovare applicazione nel sistema delle Nazioni Unite. Se per qualcuno l’avvento delle armi nucleari e dei missili porrebbe la necessità di superare la nozione di “attacco armato sferrato” – poiché sarebbe assurdo sostenere che uno Stato sia tenuto ad attendere, senza reagire, un attacco (nucleare) di un avversario – tuttavia l’eccezione prevista dallo Statuto ONU (art. 51) al divieto dell’uso della forza (art. 2, par. 4) deve necessariamente coordinarsi con lo scopo delle Nazioni Unite che è quello di ridurre al minimo le ipotesi di impiego dell’uso della forza e delle violenze contro uno o più Stati.
Devesi quindi ritenere, a rigor di logica, che l’eccezione prevista nell’art. 51 dello Statuto/ONU, può trovare fondamento giuridico solo in risposta ad un attacco armato già sferrato (e non quindi in caso di minaccia)[36].
In conclusione, qualora si desse attuazione a quei principi controversi contenuti nella U.S. National Space Policy del 2006 si verrebbero a creare degli effetti dirompenti sia sul piano politico-internazionale (tensioni internazionali, rottura degli equilibri), sia sul piano del diritto internazionale (violazione di alcuni principi di diritto internazionale, inadempimento ad alcuni trattati internazionali). Financo alla necessità di denunciare il Trattato/1967 da parte degli Stati Uniti[37] o di sottoporlo a procedure di emendamento[38].
 
 
 
 
 


* Ricercatore di diritto internazionale e Professore supplente di organizzazione internazionale nella Facoltà di Scienze Politiche della Università degli studi di Teramo.
 
[1] Un piano, quello inserito nella politica spaziale clintoniana che tuttavia contemperava il raggiungimento dello scopo “rafforzare e mantenere la sicurezza nazionale degli Stati Uniti” con la missione di “aumentare la conoscenza della Terra, del sistema solare e dell’Universo attraverso l’esplorazione umana robotizzata”.
 
[2] In particolare: «The United States considers space capabilities – including the ground and space segments and supporting links – vital to its national interests. Consistent with this policy, the United States will: preserve its rights, capabilities, and freedom of action in space; dissuade or deter others from either impeding those rights or developing capabilities intended to do so; take those actions necessary to protect its space capabilities; respond to interference; and deny, if necessary, adversaries the use of space capabilities hostile to U.S. national interests».
[3] Così dal Documento si legge che la “libertà di azione nello spazio è importante per gli Stati Uniti quanto la nostra potenza navale e marittima”, che l’obiettivo della nuova politica in campo spaziale è “rafforzare la leadership spaziale della nazione e assicurare che le capacità nello spazio siano disponibili per gli obiettivi della sicurezza nazionale, interna e di politica estera” e che quindi risulta necessario fare in modo che “le operazioni americane nello spazio volte a difendere i nostri interessi [statunitensi] non siano in alcun modo ostacolate”. Secondo alcuni studiosi e specialisti del settore la nuova strategia americana in campo spaziale avrebbe l’intento di sviluppare, provare dispiegare armamenti nello spazio, di tenere la porta aperta a una strategia di guerra nello spazio ed ha un tono bellicoso e molto unilaterale (Michael Krepon e Michael Katz-Hyman, The Responsibilities of Space Faring Nations, in http://www.stimson.org/pub.cfm?id=340).
[4] Par. 1 del preambolo della Convenzione sull’immatricolazione degli oggetti lanciati nello spazio extra-atmosferico (conclusa a New York il 12 novembre 1974). Risoluzione Ag., 9 dicembre 1982, n. 37/83 (par. 4 del preambolo). Risoluzione Ag., 12 dicembre 1985, n. 40/87 (par. 4 del preambolo). Risoluzione Ag., 30 novembre 1987, n. 42/33 (par. 4 del preambolo). Risoluzione Ag., 15 dicembre 1989, n. 44/112 (par. 4 del preambolo). Risoluzione Ag., 9 dicembre 1992, n. 47/51 (par. 1 del preambolo).
 
[5] Risoluzione Ag, 12 dicembre 1959, n. 1472 (par. 1 del preambolo). Risoluzione Ag., 20 dicembre 1961, n. 1721/A (par. 2 del preambolo). Risoluzione Ag., 14 dicembre 1962, n. 1802 (par. 4 del preambolo). Risoluzione Ag., 13 dicembre 1963, n. 1962 (par. 1). Risoluzione Ag., 13 dicembre 1963, n. 1963 (par. 2 del preambolo). Risoluzione Ag., 19 dicembre 1966, n. 2224 (par. 3 del preambolo). Risoluzione Ag., 3 novembre 1967, n. 2260 (par. 6 del preambolo). Risoluzione Ag., 20 dicembre 1968, n. 2453/B (par. 4 del preambolo). Risoluzione Ag., 16 dicembre 1969, n. 2601/A (par. 3 del preambolo). Risoluzione Ag., 16 dicembre 1970, n. 2733/C (par. 3 del preambolo). Risoluzione Ag., 29 novembre 1971, n. 2776 (par. 3 del preambolo). Risoluzione Ag., 9 novembre 1972, n. 2915 (par. 3 del preambolo). Risoluzione Ag., 18 dicembre 1973, n. 3182 (par. 4 del preambolo). Risoluzione Ag., 12 novembre 1974, n. 3234 (par. 3 del preambolo). Risoluzione Ag., 18 novembre 1975, n. 3388 (par. 3 del preambolo). Risoluzione Ag., 8 novembre 1976, n. 31/8 (par. 3 del preambolo). Risoluzione Ag., 20 dicembre 1977, n. 32/196/A (par. 3 del preambolo). Risoluzione Ag., 20 dicembre 1977, n. 32/196/B (par. 2 del preambolo). Risoluzione Ag., 10 novembre 1978, n. 33/16 (par. 3 del preambolo). Risoluzione Ag., 5 dicembre 1979, n. 34/66 (par. 3 del preambolo). Risoluzione Ag., 3 novembre 1980, n. 35/14 (par. 3 del preambolo). Risoluzione Ag., 18 novembre 1981, n. 36/35 (par. 2 del preambolo). Risoluzione Ag., 9 dicembre 1981, n. 36/97/B (par. 1 del preambolo). Risoluzione Ag., 9 dicembre 1982, n. 37/83 (par. 2 del preambolo). Risoluzione Ag., 10 dicembre 1982, n. 37/89 (par. 3 del preambolo). Risoluzione Ag., 15 dicembre 1983, n. 38/70 (par. 2 del preambolo). Risoluzione Ag., 15 dicembre 1983, n. 38/80 (par. 2 del preambolo). Risoluzione Ag., 12 dicembre 1984, n. 39/59 (par. 2 del preambolo). Risoluzione Ag., 12 dicembre 1985, n. 40/87 (par. 2 del preambolo). Risoluzione Ag., 3 dicembre 1986, n. 41/53 (par. 2 del preambolo). Risoluzione Ag., 30 novembre 1987, n. 42/33 (par. 2 del preambolo). Risoluzione Ag., 7 dicembre 1988, n. 43/70 (par. 2 del preambolo). Risoluzione Ag., 15 dicembre 1989, n. 44/112 (par. 2 del preambolo). Risoluzione Ag., 4 dicembre 1990, n. 45/55 (par. 1 del preambolo). Risoluzione Ag., 6 dicembre 1991, n. 46/33 (par. 2 del preambolo). Risoluzione Ag., 16 dicembre 1993, n. 48/74/A (par. 1 del preambolo). Risoluzione Ag., 12 dicembre 1995, n. 50/69 (par. 1 del preambolo). Risoluzione Ag., 10 dicembre 1996, n. 51/44 (par. 1 del preambolo). Risoluzione Ag., 13 dicembre 1996, n. 51/122 (par. 1 del preambolo). Risoluzione Ag., 1 dicembre 1999, n. 54/53 (par. 1 del preambolo). Risoluzione Ag., 9 dicembre 1997, n. 52/37 (par. 1 del preambolo). Risoluzione Ag., 20 novembre 2000, n. 55/32 (par. 1 del preambolo). Risoluzione Ag., 29 novembre 2001, n. 56/23 (par. 1 del preambolo). Risoluzione Ag., 10 dicembre 2001, n. 56/51 (par. 2 del preambolo). Risoluzione Ag., 22 novembre 2002, n. 57/57 (par. 1 del preambolo). Risoluzione Ag., 8 dicembre 2003, n. 58/36 (par. 1 del preambolo). Risoluzione Ag., 3 dicembre 2004, n. 59/65 (par. 1 del preambolo). Risoluzione Ag., 8 dicembre 2005, n. 60/54 (par. 1 del preambolo).
 
[6] Nonostante le attività di esplorazione e utilizzazione dello spazio extra-atmosferico debbano essere condotte per il bene di tutti paesi, solo gli Stati contraenti (cioè il paese sul cui registro è iscritto un oggetto lanciato nello spazio, secondo quanto emerge anche dalla Convenzione sull’immatricolazione degli oggetti lanciati nello spazio extra-atmosferico, conclusa a New York il 12 novembre 1974) assumono la responsabilità internazionale per i danni cagionati dalle loro attività nazionali nello spazio extra-atmosferico, compresi la Luna e gli altri corpi celesti, siano esse condotte da organi governativi o da enti non governativi. A tal fine essi devono prendere all’uopo tutte le misure opportune per evitare effetti pregiudizievoli di contaminazione e di modificazioni nocive del mezzo terrestre, dovute a l’introduzione di sostanze extra terrestri. Se uno Stato contraente e ha ragione di ritenere che un’attività o un esperimento nello spazio extra-atmosferico, compresi da lune gli altri corpi celesti, da lui progettato o dai suoi cittadini, possa cagionare una interferenza dannosa con le attività di altri paesi contraenti, nel campo dell’esplorazione dell’utilizzazione a scopi pacifici dello spazio extra-atmosferico, compresi la luna e gli altri corpi celesti, detto paese deve procedere a por tu ne consultazioni internazionali prima di iniziare l’attività o l’esperimento programmato. Allo stesso modo, ogni Stato contraente, il quale abbia ragione di ritenere che una attività o un esperimento nello spazio extra-ha atmosferico, compresi la luna e gli altri corpi celesti, programmato da un altro paese contraente, possa cagionare possibili interferenze con attivi da di esplorazione e utilizzazione a scopi pacifici dello spazio extra-atmosferico, compresi la luna e gli altri corpi celesti, è autorizzato a richiedere consultazioni internazionali rispetto all’attività o all’esperimento di cui si tratta (articolo nove). Vedi anche Risoluzione Ag., 13 dicembre 1963, n. 1962 (par. 8). Inoltre, lo Stato contraente che effettua o fa effettuare il lancio di un oggetto nello spazio extra-atmosferico, compresi la luna e gli altri corpi celesti, come pure il paese contraente dal cui territorio un oggetto viene lanciato o le cui installazioni servono al lancio, sono responsabili internazionalmente per i danni arrecati, ad altri Stati partecipi del trattato o a persone fisiche o giuridiche rilevanti da questi ultimi, da parte dell’oggetto suddetto o delle sue parti componenti, sulla terra, nell’atmosfera o nello spazio extra-atmosferico, compresi la luna e gli altri corpi celesti (Trattato/1967, art. 7). Le attività di enti non governativi, invece, devono essere autorizzate, o sottoposte alla continua sorveglianza da parte dello Stato responsabile, partecipe del trattato. Ove le attività nello spazio extra atmosferico, compresi la Luna e gli altri corpi celesti, vengano condotte da una organizzazione internazionale, la responsabilità del rispetto delle norme del presente trattato ricade su detta organizzazione internazionale e sugli Stati contraenti che ne fanno parte (Trattato/1967, art. 6; Risoluzione Ag., 13 dicembre 1963, n. 1962, par. 5). Parimenti, lo Stato contraente, nel quale è registrato un oggetto lanciato nello spazio extra-atmosferico, conserva la giurisdizione e il controllo su detto oggetto e sull’eventuale suo equipaggio, quando essi si trovano nello spazio extra-atmosferico, compresi quelli costruiti o portati su un corpo celeste, e la proprietà delle loro parti componenti non muta quando essi si trovano nello spazio extra-atmosferico o su un corpo celeste, o quando essi ritornano sulla Terra. Tali oggetti o parti componenti, se recuperati al di fuori dei confini dello Stato di registrazione partecipe del Trattato/1967, devono essere a questi restituiti, previo controllo dei dati di identificazione, che da esso sono forniti a richiesta (Trattato/1967, art. 8). Per maggiori approfondimenti si rinvia alla Convenzione sulla responsabilità internazionale per danni cagionati da oggetti spaziali conclusa a Londra, Mosca e Washington, il 29 marzo 1972.
 
[7] A tal fine Stati contraenti che conducono attività nello spazio extra-atmosferico, compresi la luna e gli altri corpi celesti, convengono, alla fine di promuovere la cooperazione dagli stadi nel campo dell’esplorazione e dell’utilizzazione a scopi pacifici dello spazio extra-atmosferico, di informare, possibilmente, il segretario generale della organizzazione delle Nazioni Unite, come pure il pubblico e la comunità scientifica internazionale, circa la natura e la condotta di tali attività, i luoghi dove sono effettuate e i risultati ottenuti. Il segretario generale dell’Onu provvede immediatamente alla diffusione delle informazioni ricevute (articolo 11). Il principio dell’uso pacifico è previsto in numerose Dichiarazioni di principi dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite adottate precedentemente e successivamente al Trattato in questione. In particolare: Risoluzione 13 dicembre 1958, n. 1348 (parr. 1 e 4 del preambolo). Ed ancora: Risoluzione Ag., 13 dicembre 1963, n. 1962 (par. 1). Risoluzione Ag., 3 novembre 1967, n. 2260 (par. 3 del preambolo). Risoluzione Ag., 3 novembre 1967, n. 2261 (par. 3 del preambolo). Risoluzione Ag., 20 dicembre 1968, n. 2453/A (par. 3 del preambolo). Risoluzione Ag., 3 dicembre 1986, n. 41/64 (par. 6 del preambolo). Risoluzione Ag., 2 dicembre 1987, n. 42/68 (par. 8 del preambolo). Risoluzione Ag., 6 dicembre 1988, n. 43/56 (par. 6 del preambolo). Risoluzione Ag., 8 dicembre 1989, n. 44/46 (par. 6 del preambolo). Risoluzione Ag., 11 dicembre 1990, n. 45/72 (par. 6 del preambolo). Risoluzione Ag., 9 dicembre 1991, n. 46/45 (par. 6 del preambolo). Risoluzione Ag., 14 dicembre 1992, n. 47/67 (par. 6 del preambolo). Risoluzione Ag., 8 dicembre 2000, n. 55/122 (par. 3 del preambolo). Risoluzione Ag., 10 dicembre 2001, n. 56/51 (par. 3 del preambolo). Risoluzione Ag., 11 dicembre 2002, n. 57/116 (par. 3 del preambolo).Risoluzione Ag., 9 dicembre 2003, n. 58/89 (par. 3 del preambolo). Risoluzione Ag., 10 dicembre 2004, n. 59/116 (par. 3 del preambolo). Risoluzione Ag., 8 dicembre 2005, n. 60/99 (par. 3 del preambolo).
 
[8] Risoluzione Ag., 21 dicembre 1965, n. 1963 (par. 2 del preambolo). Risoluzione Ag., 19 dicembre 1966, n. 2224 (par. 5 del preambolo). Risoluzione Ag., 16 dicembre 1969, n. 2601/A (par. 5 del preambolo). Risoluzione Ag., 9 dicembre 1981, n. 36/97/B (par. 2 del preambolo). Risoluzione Ag., 9 dicembre 1982, n. 37/83 (par. 3 del preambolo). Risoluzione Ag., 15 dicembre 1983, n. 38/70 (par. 3 del preambolo). Risoluzione Ag., 12 dicembre 1984, n. 39/59 (par. 3 del preambolo). Risoluzione Ag., 14 dicembre 1984, n. 39/96 (par. 6 del preambolo). Risoluzione Ag., 12 dicembre 1985, n. 40/87 (par. 3 del preambolo). Risoluzione Ag., 30 novembre 1987, n. 42/33 (par. 3 del preambolo). Risoluzione Ag., 7 dicembre 1988, n. 43/70 (par. 3 del preambolo). Risoluzione Ag., 15 dicembre 1989, n. 44/112 (par. 3 del preambolo). Risoluzione Ag., 4 dicembre 1990, n. 45/55 (par. 2 del preambolo). Risoluzione Ag., 9 dicembre 1992, n. 47/51 (par. 2 del preambolo). Risoluzione Ag., 16 dicembre 1993, n. 48/74/A (par. 2 del preambolo). Risoluzione Ag., 12 dicembre 1995, n. 50/69 (par. 2 del preambolo). Risoluzione Ag., 10 dicembre 1996, n. 51/44 (par. 2 del preambolo). Risoluzione Ag., 13 dicembre 1996, n. 51/122 (par. 1). Risoluzione Ag., 9 dicembre 1997, n. 52/37 (par. 2 del preambolo). Risoluzione Ag., 1 dicembre 1999, n. 54/53 (par. 2 del preambolo). Risoluzione Ag., 29 novembre 2001, n. 56/23 (par. 2 del preambolo). Risoluzione Ag., 22 novembre 2002, n. 57/57 (par. 2 del preambolo). Risoluzione Ag., 8 dicembre 2003, n. 58/36 (par. 2 del preambolo). Risoluzione Ag., 3 dicembre 2004, n. 59/65 (par. 2 del preambolo). Risoluzione Ag., 8 dicembre 2005, n. 60/54 (par. 2 del preambolo).
 
[9] Da prendere in considerazione anche: a) la Rebuilding America’s Defense pubblicata nel settembre del 2000 nella quale si sostiene che se gli Stati Uniti non sono capaci di proteggere i suoi interessi nello spazio o nell’infosfera avrebbe avuto delle difficoltà insormontabili ad esercitare il ruolo della leadership globale; b) la National Security strategy of The United States of America, che riafferma la necessità di “costruire un sistema di difesa spaziale contro i missili balistici e altri strumenti di distruzione”; c) la Counterspace Operations Doctrine del 2004 nella quale si ribadiva la necessità di proteggere i satelliti e le navicelle spaziali americane al fine di garantire il predominio USA nello spazio (U. Zona, Il lebensraum galattico di G.W. Bush. La National Space Policy della Casa Bianca, in http://ww2.carta.org/articoli/articles/art_8985.html).
 
[10] Risoluzione Ag., 13 dicembre 1963, n. 2130/II (par. 11). Risoluzione Ag., 19 dicembre 1966, n. 2221 (par. 2 del preambolo). Risoluzione Ag., 9 dicembre 1982, n. 37/83 (par. 5 del preambolo). Risoluzione Ag., 3 dicembre 1986, n. 41/53 (par. 3 del preambolo). Risoluzione Ag., 6 dicembre 1999, n. 54/67 (par. 3 del preambolo). Risoluzione Ag., 3 dicembre 2004, n. 59/65 (par. 4 del preambolo).
 
[11] Come sostiene R. De Nova, Prospettive giuridiche della guerra cosmica, in DI, 1961, I, pag. 138: «Le attività di tipo cosmico, per loro natura, non sono territorialmente o spazialmente governabili, perché sfuggono alla presa di una potestà operante nella zona di spazio dove si esplicano via via con vertiginosa rapidità i mezzi idonei ad operare negli spazi superni possiedono una velocità di spostamento che li sottrae ad un controllo mantenentesi nei limiti spaziali corrispondenti ad una circoscrizione terrestre, cioè al territorio di uno Stato. Il missile o la “nave” superspaziale bucano fulimineamente le colonne spaziali riferite ad una presunta sovranità territoriale, e altrettanto dovrebbero fare i mezzi che altri Stati mettessero in moto per sottoporli alla loro autorità: queste sarebbero tutte attività congenitamente svincolate da un condizionamento di tipo territorialistico. Quindi non può esistere, per i mezzi spaziali, uno spazio nazionale ed uno straniero; più specificamente, per i mezzi bellici spaziali non può esistere uno spazio che è lecito teatro di guerra e uno che non lo è perché pertinente a Stati estranei alla guerra, cioè territorio neutrale».
 
[12] Per tutti U. Leanza, Fenomeni di contiguità aerea nel diritto internazionale, Napoli 1961, pp. 187, ss: «Gli spazi aerei soprastanti la terra ferma… sono in tale posizione sia rispetto all’organizzazione sovrana che rispetto alla comunità governata, da potersi dire che essi non costituiscono né l’ambito della prima, né la stabile sede della seconda. … Nell’ambito di tali spazi non può parlarsi di effettività del potere di governo e quindi nemmeno di delimitazione spaziale di detto potere, poiché criterio della effettività e criterio di delimitazione spaziale sono indissolubilmente legati tra loro».
[13] Si vedano alcuni articoli della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (Montego Bay, 10 dicembre 1982) la quale prevale, tra gli Stati contraenti, sulle Convenzioni di Ginevra del 29 aprile 1958 sul diritto del mare (art. 311). In particolare: a) l’articolo 87 (libertà dell’alto mare): «1. L’alto mare è aperto a tutti gli Stati, sia costieri sia privi di litorale. La libertà dell’alto mare viene esercitata secondo le condizioni sancite dalla presente Convenzione e da altre norme del diritto internazionale. Essa include, tra l’altro, sia per gli Stati costieri sia per gli Stati privi di litorale, le seguenti libertà: a) libertà di navigazione; b) libertà di sorvolo; c) libertà di posa di cavi sottomarini e condotte, alle condizioni della Parte VI; d) libertà di costruire isole artificiali e altre installazioni consentite dal diritto internazionale, alle condizioni della Parte VI; e) libertà di pesca, secondo le condizioni stabilite nella sezione 2; f) libertà di ricerca scientifica, alle condizioni delle Parti 2. Tali libertà vengono esercitate da parte di tutti gli Stati, tenendo in debito conto sia gli interessi degli altri Stati che esercitano la libertà dell’alto mare, sia i diritti sanciti dalla presente Convenzione relativamente alle attività nell’Area». Proprio perché tali libertà possono essere esercitate da parte di tutti i paesi «nessuno Stato può legittimamente pretendere di assoggettare alla propria sovranità alcuna parte dell’alto mare» (art. 89 Conv/Montego Bay). Ne deriva che «ogni Stato, sia costiero sia privo di litorale, ha il diritto di far navigare nell’alto mare navi battenti la sua bandiera» (art. 90 Conv/Montego Bay). Ed infine, l’alto mare deve essere usato esclusivamente per fini pacifici (articolo 88 Conv/Montego Bay). Principi che collimano sostanzialmente con quelli che regolano l’esplorazione e lo sfruttamento dello spazio extra-atmosferico.
[14] Risoluzione 13 dicembre 1958, n. 1348 (par. 2 del preambolo).
 
[15] Risoluzione Ag., 20 dicembre 1961, n. 1721/A (par. 1 del preambolo). Risoluzione Ag., 14 dicembre 1962, n. 1802/I (par. 2). Risoluzione Ag., 13 dicembre 1963, n. 1962 (par. 2 del preambolo). Risoluzione Ag., 19 dicembre 1966, n. 2221 (par. 5 del preambolo, par. 3). Risoluzione Ag., 19 dicembre 1966, n. 2222 (par. 2 del preambolo). Risoluzione Ag., 20 dicembre 1968, n. 2453/B (par. 6 del preambolo). Risoluzione Ag., 16 dicembre 1969, n. 2601/B (par. 1 del preambolo). Risoluzione Ag., 16 dicembre 1970, n. 2733/B (par. 1 del preambolo). Risoluzione Ag., 16 dicembre 1970, n. 2733/C (par. 5 del preambolo). Risoluzione Ag., 29 novembre 1971, n. 2776 (par. 4 del preambolo). Risoluzione Ag., 9 novembre 1972, n. 2915 (par. 7 del preambolo). Risoluzione Ag., 18 dicembre 1973, n. 3182 (par. 9 del preambolo). Risoluzione Ag., 12 novembre 1974, n. 3234 (par. 6 del preambolo). Risoluzione Ag., 18 novembre 1975, n. 3388 (par. 6 del preambolo). Risoluzione Ag., 8 novembre 1976, n. 31/8 (par. 4 del preambolo). Risoluzione Ag., 20 dicembre 1977, n. 32/196/A (par. 4 del preambolo). Risoluzione Ag., 5 dicembre 1979, n. 34/66 (par. 5 del preambolo). Risoluzione Ag., 3 novembre 1980, n. 35/14 (par. 5 del preambolo). Risoluzione Ag., 18 novembre 1981, n. 36/35 (par. 3 del preambolo). Risoluzione Ag., 10 dicembre 1982, n. 37/89 (par. 4 del preambolo). Risoluzione Ag., 10 dicembre 1982, n. 37/90 (parr. 2-3 del preambolo). Risoluzione Ag., 15 dicembre 1983, n. 38/80 (par. 3 del preambolo). Risoluzione Ag., 3 dicembre 1986, n. 41/64 (parr. 3 e 7 del preambolo). Risoluzione Ag., 2 dicembre 1987, n. 42/68 (par. 3 del preambolo). Risoluzione Ag., 6 dicembre 1988, n. 43/56 (par. 3 del preambolo). Risoluzione Ag., 8 dicembre 1989, n. 44/46 (parr. 3 e 8 del preambolo). Risoluzione Ag., 11 dicembre 1990, n. 45/72 (par. 3 del preambolo). Risoluzione Ag., 9 dicembre 1991, n. 46/45 (parr. 3 e 8 del preambolo). Risoluzione Ag., 14 dicembre 1992, n. 47/67 (par. 3 del preambolo). Risoluzione Ag., 10 dicembre 1993, n. 48/39 (par. 3 del preambolo). Risoluzione Ag., 9 dicembre 1994, n. 49/34 (par. 3 del preambolo). Risoluzione Ag., 13 dicembre 1996, n. 51/122 (par. 6 del preambolo). Risoluzione Ag., 13 dicembre 1996, n. 51/123 (par. 3 del preambolo). Risoluzione Ag., 10 dicembre 1997, n. 52/37 (par. 7 del preambolo). Risoluzione Ag., 6 dicembre 1999, n. 54/67 (par. 5 del preambolo). Risoluzione Ag., 8 dicembre 2000, n. 55/122 (par. 7 del preambolo). Risoluzione Ag., 10 dicembre 2001, n. 56/51 (par. 7 del preambolo). Risoluzione Ag., 20 ottobre 2004, n. 59/2 (par. 2 del preambolo). Risoluzione Ag., 10 dicembre 2004, n. 59/116 (par. 5 del preambolo).
 
[16] Coerentemente a tale principio l’art. 5 del Trattato/1967 stabilisce che gli Stati contraenti considerano i cosmonauti come ambasciatori del genere umano nello spazio extra-atmosferico e forniscono tutta la loro assistenza possibile in caso di incidenti, di difficoltà o di atterraggio di emergenza, nel territorio di un altro paese contraente o in alto mare. Pertanto, i cosmonauti costretti a effettuare tali atterraggi devono essere, senza indugio e con le dovute misure di sicurezza, restituiti allo Stato di registrazione del veicolo spaziale. Ed ancora, nel corso di un’attività nello spazio extra-atmosferico e su corpi celesti, i cosmonauti di uno Stato contraente forniscono, ai cosmonauti di altri paesi partecipi del Trattato/1967, tutta l’assistenza possibile. Infine, gli Stati contraenti sono tenuti a comunicare immediatamente agli altri paesi che hanno ratificato il Trattato/1967, o al segretario generale dell’organizzazione delle Nazioni Unite, tutti i fenomeni che potrebbero presentare un pericolo per la vita o l’incolumità dei cosmonauti scoperti nello spazio extra-atmosferico, compresi la luna e gli altri corpi celesti. Vedi anche Risoluzione Ag., 13 dicembre 1963, n. 1962 (par. 9). Il principio della necessità di una cooperazione internazionale è previsto in numerose Dichiarazioni di principi dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite adottate precedentemente e successivamente al Trattato in questione. In particolare: Risoluzione 13 dicembre 1958, n. 1348 (par. 3 del preambolo, par. 9).
 
[17] Ai sensi dell’art. 1 par. 3 del Trattato/1967 nello spazio extra-atmosferico (compresi la luna gli altri corpi celesti), le ricerche scientifiche sono libere e gli Stati devono facilitare e promuovere, in dette ricerche, la cooperazione fra gli Stati. Così anche le seguenti dichiarazioni di principi adottate dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite: Risoluzione 13 dicembre 1958, n. 1348 (par. 8 del preambolo). Risoluzione Ag., 14 dicembre 1962, n. 1802 (par. 5 del preambolo). Risoluzione Ag., 3 novembre 1967, n. 2260 (par. 7 del preambolo). Risoluzione Ag., 20 dicembre 1977, n. 32/195 (par. 5 del preambolo). Risoluzione Ag., 12 dicembre 1985, n. 40/87 (par. 5 del preambolo).
 
[18] Al fine di raccogliere delle informazioni sulle problematiche relative all’utilizzo dello spazio extra-atmosferico prima di raccomandare dei programmi precisi di cooperazione internazionale in questo ambito, l’Assemblea generale, con la risoluzione 13 dicembre 1958, n. 1348 (par. 1), ha posto le basi per l’istituzione di un comitato speciale delle utilizzazioni pacifiche dello spazio extra-atmosferico incaricato di sottoporre ad essa un rapporto riguardante: 1) le attività e le risorse dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, delle sue istituzioni specializzate e degli altri organismi internazionali relative all’uso pacifico dello spazio extra-atmosferico; 2) la portata della cooperazione e dei programmi internazionali relativi all’uso pacifico dello spazio extra-atmosferico che potrebbero essere utilmente avviati sotto l’egida delle Nazioni Unite a vantaggio degli Stati, senza riguardo al livello del loro sviluppo economico o scientifico, tenendo conto specialmente dei seguenti auspici: a) continuo proseguimento delle ricerche sullo spazio extra-atmosferico che si effettuano (anche) nell’ambito del programma di cooperazione scientifica dell’Anno geofisico internazionale; b) organizzazione dello scambio e della diffusione, su base mutualistica, delle informazioni in materia di ricerche sullo spazio extra-atmosferico; c) coordinamento dei programmi nazionali di ricerca scientifica riguardanti lo studio dello spazio extra-atmosferico, e concessionedi aiutiper la realizzazione dei suddetti; 3) gli impegni organizzativi da assumere necessariamente in futuro al fine di facilitare la cooperazione internazionale nel quadro dell’Organizzazione delle Nazioni Unite; 4) la natura dei problemi giuridici che potrà sollevare l’esecuzione dei programmi di esplorazione dello spazio extra-atmosferico (Risoluzione Ag., 20 dicembre 1961, n. 1721/B, par. 3). 
Il Comitato inizialmente era composto dai rappresentanti dei seguenti Stati: a) Argentina; b) Australia; c) Belgio;d) Brasile; e) Canada; f) Cecoslovacchia; g) Francia; h) Giappone; i) India; j) Iran; k) Italia; l) Messico; m) Polonia; n) Regno Unito della Gran Bretagna e dell’Irlanda del Nord; o) Repubblica araba unita; p) Stati Uniti d’America; q) Svizzera; r) Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche. La successiva Risoluzione Ag., 12 dicembre 1959, n. 1472, crea il Comitato delle utilizzazioni pacifiche dello spazio extra-atmosferico che aumenta il numero dei rappresentanti degli Stati rispetto alla risoluzione precedente. Il Comitato, infatti, sino, al 1961, era composto dai rappresentanti dei seguenti Stati: a) Albania; b) Argentina; c) Australia; d) Austria; e) Belgio; f) Brasile; g) Bulgaria; h) Canada; i) Cecoslovacchia; j) Francia; k) Giappone; l) India; m) Iran; n) Italia; o) Libano; p) Messico; q) Polonia; r) Regno Unito della Gran Bretagna e dell’Irlanda del Nord; s) Repubblica araba unita; t) Romania; u) Stati Uniti d’America; v) Svizzera; w) Ungheria; x) Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche. Infine, con la Risoluzione 20 dicembre 1961, n. 1721/E (par. 1) l’Assemblea ha deciso di aumentare la composizione del Comitato integrandola con l’aggiunta dei rappresentanti del Ciad, del Marocco, della Mongolia e della Sierra Leone.
 
[19] L’utilizzazione pacifica dello spazio extra-atmosferico strettamente connessa i principi della Carta delle Nazioni Unite implica un dovere-potere dell’ONU di facilitare la cooperazione internazionale relativa all’uso pacifico dello spazio extra-atmosferico da parte degli Stati [Risoluzione Ag, 12 dicembre 1959, n. 1472 (par. 6 del preambolo). Risoluzione Ag., 20 dicembre 1961, n. 1721/B (par. 1 del preambolo). Risoluzione Ag., 14 dicembre 1962, n. 1802 (par. 4 del preambolo). Risoluzione Ag., 19 dicembre 1966, n. 2221 (par. 4 del preambolo). Risoluzione Ag., 19 dicembre 1966, n. 2224 (par. 4 del preambolo). Risoluzione Ag., 16 dicembre 1969, n. 2600 (parr. 3 e 7 del preambolo). Risoluzione Ag., 9 novembre 1972, n. 2915 (par. 4 del preambolo). Risoluzione Ag., 18 dicembre 1973, n. 3182 (par. 4 del preambolo). Risoluzione Ag., 12 novembre 1974, n. 3234 (par. 4 del preambolo). Risoluzione Ag., 18 novembre 1975, n. 3388 (par. 4 del preambolo). Risoluzione Ag., 5 dicembre 1979, n. 34/67 (par. 7 del preambolo). Risoluzione Ag., 14 dicembre 1984, n. 39/96 (par. 2 del preambolo). Risoluzione Ag., 2 dicembre 1987, n. 42/68 (par. 2 del preambolo). Risoluzione Ag., 6 dicembre 1988, n. 43/56 (par. 2 del preambolo). Risoluzione Ag., 8 dicembre 1989, n. 44/46 (par. 2 del preambolo). Risoluzione Ag., 11 dicembre 1990, n. 45/72 (par. 2 del preambolo). Risoluzione Ag., 9 dicembre 1991, n. 46/45 (par. 2 del preambolo). Risoluzione Ag., 14 dicembre 1992, n. 47/67 (par. 2 del preambolo). Risoluzione Ag., 10 dicembre 1993, n. 48/39 (par. 2 del preambolo). Risoluzione Ag., 9 dicembre 1994, n. 49/34 (par. 2 del preambolo). Risoluzione Ag., 6 dicembre 1995, n. 50/27 (par. 5 del preambolo). Risoluzione Ag., 13 dicembre 1996, n. 52/56 (par. 2 del preambolo). Risoluzione Ag., 10 dicembre 1997, n. 52/37 (par. 2 del preambolo). Risoluzione Ag., 6 dicembre 1999, n. 54/67 (par. 2 del preambolo). Risoluzione Ag., 8 dicembre 2000, n. 55/122 (par. 2 del preambolo). Risoluzione Ag., 10 dicembre 2001, n. 56/51 (par. 2 del preambolo). Risoluzione Ag., 11 dicembre 2002, n. 57/116 (par. 2 del preambolo). Risoluzione Ag., 9 dicembre 2003, n. 58/89 (par. 2 del preambolo). Risoluzione Ag., 10 dicembre 2004, n. 59/116 (par. 2 del preambolo). Risoluzione Ag., 8 dicembre 2005, n. 60/99 (par. 2 del preambolo)].
 
[20] Risoluzione Ag., 20 dicembre 1961, n. 1721/A (par. 1). Risoluzione Ag., 14 dicembre 1962, n. 1802 (par. 2 del preambolo). La Risoluzione Ag., 13 dicembre 1963, n. 1962 (par. 6 del preambolo), tra l’altro, aggiunge che la precedente risoluzione (sempre dell’Ag) 3 novembre 1947, n. 110/II che condanna la propaganda destinata o in modo tale da provocare o incoraggiare ogni forma di minaccia alla pace, rottura della pace o aggressione, è applicabile allo spazio extra-atmosferico. Risoluzione Ag., 13 dicembre 1963, n. 1962 (par. 4). Risoluzione Ag., 9 dicembre 1981, n. 36/97/B (par. 3 del preambolo). Risoluzione Ag., 12 dicembre 1984, n. 39/59 (par. 5 del preambolo). Risoluzione Ag., 14 dicembre 1984, n. 39/96 (par. 3 del preambolo). Risoluzione Ag., 3 dicembre 1986, n. 41/53 (par. 5 del preambolo). Risoluzione Ag., 3 dicembre 1986, n. 41/64 (par. 2 del preambolo). Risoluzione Ag., 30 novembre 1987, n. 42/33 (par. 5 del preambolo). Risoluzione Ag., 2 dicembre 1987, n. 42/68 (par. 5 del preambolo). Risoluzione Ag., 7 dicembre 1988, n. 43/70 (parr. 5-6 del preambolo). Risoluzione Ag., 15 dicembre 1989, n. 44/112 (par. 6 del preambolo). Risoluzione Ag., 14 dicembre 1992, n. 47/68 (principio n. 1). Risoluzione Ag., 9 dicembre 1997, n. 52/37 (par. 4 del preambolo). Risoluzione Ag., 1 dicembre 1999, n. 54/53 (par. 4 del preambolo). Risoluzione Ag., 20 novembre 2000, n. 55/32 (par. 4 del preambolo). Risoluzione Ag., 29 novembre 2001, n. 56/23 (par. 4 del preambolo). Risoluzione Ag., 22 novembre 2002, n. 57/57 (par. 4 del preambolo). Risoluzione Ag., 8 dicembre 2003, n. 58/36 (par. 7 del preambolo). Risoluzione Ag., 8 dicembre 2005, n. 60/54 (par. 4 del preambolo).
 
[21] La politica di chiusura degli Stati Uniti, del resto, emerge da alcuni fatti concludenti. Gli Stati hanno denunciato unilateralmente il Trattato di difesa antibalistico del 1972 (Trattato Abm), rilanciando un progetto di difesa antimissile, e hanno poi rimesso in discussione il Trattato di non proliferazione: la nuova strategia nucleare, così come risulta dal rapporto Nuclear Posture Review del gennaio scorso, prevede la possibilità di ricorrere (ancora una volta, anche in via preventiva) a una guerra nucleare “chirurgica” basata su testate nucleari penetranti di bassa potenza, in particolare contro Stati e gruppi terroristici sospettati di sviluppare armi di distruzione di massa (Si veda Dipartimento della Difesa, Nuclear Posture Review Report, Washington, 8 gennaio 2002, http://www.defenselink.mil/news/Jan2002/d20020109npr.pdf, e Nuclear Posture Review (Excerpts), in http://www.globalsecurity.org/wmd/library/policy/dod/npr.htm). In materia di armi biologiche, nel luglio 2000 il Sottosegretario americano ha respinto in blocco le proposte di miglioramento della Convenzione sull’interdizione delle armi biologiche, affermando che “andavano contro gli interessi commerciali e di sicurezza americani, in particolare in relazione al loro programma di difesa contro le armi biologiche, senza però garantire il rallentamento della proliferazione delle armi biologiche” (P. Conesa e O. Lepick,Washington smantella l’architettura internazionale di sicurezza, in Le Monde Diplomatique, luglio 2002, pp. 8-9).
 
[22] Lo spirito di cooperazione implica che le stazioni, le installazioni, il materiale e i veicoli spaziali, collocati sulla luna o su altri corpi celesti, siano, con obbligo di reciprocità, accessibili ai rappresentanti degli altri Stati contraenti del Trattato/1967 (art. 11). Per garantire, con tutte le misure di sicurezza possibili, lo svolgimento delle consultazioni richieste e per evitare di interferire nel corso normale delle operazioni sui luoghi degli impianti, i rappresentanti degli Stati notificano a tempo debito la richiesta della visita (articolo 12). Ed ancora, al fine di promuovere la cooperazione tra gli Stati nel campo della esplorazione e della utilizzazione dello spazio extra-ha atmosferico, compresi la luna il altri corpi celesti, gli Stati contraenti esaminano, conformemente agli scopi del Trattato/1967 e a parità di condizioni, le richieste di altri paesi contraenti circa l’ottenimento di facilitazioni per l’osservazione del volo di oggetti spaziali lanciati da essi. A tal fine gli Stati interessati stabiliscono congiuntamente la natura di dette facilitazioni e determinano a quali condizioni esse possano venir accordate (Trattato/1967, art. 10).
 
[23] 9. Space Nuclear Power: «Where space nuclear power systems safely enable or significantly enhance space exploration or operational capabilities, the United States shall develop and use these systems. The use of space nuclear power systems shall be consistent with U.S. national and homeland security, and foreign policy interests, and take into account the potential risks. In that regard: • Approval by the President or his designee shall be required to launch and use United States Government and non-government spacecraft utilizing nuclear power sources with a potential for criticality or above a minimum threshold of radioactivity, in accordance with the existing interagency review process; • To that end, the Secretary of Energy shall: conduct a nuclear safety analysis for evaluation by an ad hoc Interagency Nuclear Safety Review Panel which will evaluate the risks associated with launch and in-space operations; assist the Secretary of Transportation in the licensing of space transportation; provide nuclear safety monitoring to ensure that operations in space are consistent with the safety evaluation performed; and maintain the capability and infrastructure to develop and furnish nuclear power systems for use in United States Government space systems; and • For government spacecraft, the head of the sponsoring Department or Agency shall request launch approval and be responsible for the safe operation of the spacecraft in space. • For the launch and use of non-government spacecraft utilizing nuclear power sources, the operator will be responsible for the safe operation of the spacecraft in space, including nuclear power sources. To that end: • The United States Government shall designate a point of entry and develop procedures for reviewing non-governmental missions that use space nuclear power systems; • The Secretary of Transportation shall be the licensing authority for U.S. commercial launch activities involving nuclear materials, including a payload determination, subject to the requirements described above; • The Nuclear Regulatory Commission will license activities prior to launch that involve utilization facilities and nuclear materials not owned by the Department of Energy; • The United States Government will conduct safety analysis, evaluation, and nuclear safety monitoring on a fee-for-service basis, to the extent allowed by law, where the operator will fully reimburse the United States Government entity for services provided; and • The Secretary of Energy shall establish and implement policies and procedures to protect sensitive information regarding the control, dissemination, and declassification of space-related nuclear activities».
 
[24] Tale principio è previsto nella risoluzione dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite, n. 1884 (adottata all’unanimità il 17 ottobre 1963) tenuto conto anche della risoluzione n. 110 – sulla condanna della propaganda destinata o propria ha suscitato o a incoraggiare il turbamento della pace, la sua rottura o qualsivoglia atto di aggressione – adottata sempre dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 3 novembre 1947. Risoluzione Ag., 12 dicembre 1985, n. 40/87 (par. 1). Risoluzione Ag., 3 dicembre 1986, n. 41/53 (par. 1). Risoluzione Ag., 30 novembre 1987, n. 42/33 (par. 1). Risoluzione Ag., 15 dicembre 1989, n. 44/112 (par. 5 del preambolo). Risoluzione Ag., 4 dicembre 1990, n. 45/55 (par. 4 del preambolo). Risoluzione Ag., 6 dicembre 1991, n. 46/33 (par. 4 del preambolo). Risoluzione Ag., 9 dicembre 1992, n. 47/51 (par. 4 del preambolo). Risoluzione Ag., 16 dicembre 1993, n. 48/74/A (par. 4 del preambolo). Risoluzione Ag., 12 dicembre 1995, n. 50/69 (par. 4 del preambolo). Risoluzione Ag., 10 dicembre 1996, n. 51/44 (par. 4 del preambolo).
 
[25] Risoluzione Ag., 12 dicembre 1984, n. 39/59 (par. 1).
 
[26] L’11 gennaio 2001 la seconda Commissione Rumsfeld ha presentato un nuovo rapporto nel quale si dice che gli Stati Uniti potrebbero rischiare nei tempi brevi “una seconda Pearl Harbor” che avrebbe i caratteri di un attacco a sorpresa contro i satelliti americani in orbita attorno al pianeta. L’America, sottolinea il rapporto, dipende in modo massiccio dai satelliti, e paesi o gruppi a essa ostili dispongono ora dei mezzi per danneggiare o distruggere i suoi sistemi spaziali. Di fronte a questa possibilità, gli USA devono ridurre la loro vulnerabilità dotandosi di capacità superiori, tra cui quella di negare l’uso ostile dello spazio a detrimento degli interessi americani. In altre parole, la Commissione Rumsfeld chiede la creazione, la sperimentazione e il dispiegamento di armi antisatellite (ASATS) basate nello spazio o sulla Terra (Philip S. Golub, La tentation unilatérale des États-Unis. Rêves d’Empire de l’administration américaine, in http://www.monde-diplomatique.fr/2001/07/GOLUB/15358).
 
[27] Risoluzione Ag., 9 dicembre 1981, n. 36/97/C (par. 9 del preambolo). Risoluzione Ag., 9 dicembre 1982, n. 37/83 (par. 1). Risoluzione Ag., 10 dicembre 1982, n. 37/90 (par. 4). Risoluzione Ag., 15 dicembre 1983, n. 38/70 (parr. 1-3). Risoluzione Ag., 12 dicembre 1985, n. 40/87 (par. 2). Risoluzione Ag., 3 dicembre 1986, n. 41/53 (par. 2). Risoluzione Ag., 30 novembre 1987, n. 42/33 (par. 2). Risoluzione Ag., 7 dicembre 1988, n. 43/70 (par. 1). Risoluzione Ag., 15 dicembre 1989, n. 44/112 (par. 1). Risoluzione Ag., 20 novembre 2000, n. 55/32 (par. 4).
 
[28] Risoluzione Ag., 30 novembre 1987, n. 42/33 (par. 3). Risoluzione Ag., 6 dicembre 1988, n. 43/56 (par. 5 del preambolo). Risoluzione Ag., 7 dicembre 1988, n. 43/70 (par. 3). Risoluzione Ag., 8 dicembre 1989, n. 44/46 (par. 5 del preambolo). Risoluzione Ag., 15 dicembre 1989, n. 44/112 (par. 3). Risoluzione Ag., 4 dicembre 1990, n. 45/55 (parr. 1, 3). Risoluzione Ag., 6 dicembre 1991, n. 46/33 (parr. 1, 3). Risoluzione Ag., 9 dicembre 1992, n. 47/51 (parr. 1, 3). Risoluzione Ag., 16 dicembre 1993, n. 48/74/A (parr. 1, 3). Risoluzione Ag., 12 dicembre 1995, n. 50/69 (parr. 1, 3). Risoluzione Ag., 10 dicembre 1996, n. 51/44 (parr. 1, 3). Risoluzione Ag., 13 dicembre 1996, n. 51/123 (par. 6 del preambolo). Risoluzione Ag., 9 dicembre 1997, n. 52/37 (parr. 1, 3). Risoluzione Ag., 1 dicembre 1999, n. 54/53 (parr. 1, 3). Risoluzione Ag., 6 dicembre 1999, n. 54/67 (par. 26). Risoluzione Ag., 20 novembre 2000, n. 55/32 (par. 7 del preambolo, parr. 1, 3). Risoluzione Ag., 8 dicembre 2000, n. 55/122 (par. 5 del preambolo). Risoluzione Ag., 29 novembre 2001, n. 56/23 (parr. 1, 3). Risoluzione Ag., 10 dicembre 2001, n. 56/51 (par. 5 del preambolo). Risoluzione Ag., 22 novembre 2002, n. 57/57 (parr. 1, 3). Risoluzione Ag., 8 dicembre 2003, n. 58/36 (parr. 1, 3). Risoluzione Ag., 3 dicembre 2004, n. 59/65 (parr. 1, 3). Risoluzione Ag., 8 dicembre 2005, n. 60/54 (parr. 1, 3). Risoluzione Ag., 8 dicembre 2005, n. 60/99 (par. 5 del preambolo).
 
[29] Risoluzione Ag., 9 dicembre 1981, n. 36/97/C (par. 2). Risoluzione Ag., 9 dicembre 1982, n. 37/83 (par. 4). Risoluzione Ag., 15 dicembre 1983, n. 38/80 (par. 14). Risoluzione Ag., 12 dicembre 1984, n. 39/59 (par. 4). Risoluzione Ag., 12 dicembre 1985, n. 40/87 (parr. 4 e 11). Risoluzione Ag., 3 dicembre 1986, n. 41/53 (parr. 4 e 10). Risoluzione Ag., 30 novembre 1987, n. 42/33 (parr. 4 e 11). Risoluzione Ag., 2 dicembre 1987, n. 42/68 (par. 7 del preambolo). Risoluzione Ag., 7 dicembre 1988, n. 43/70 (par. 4). Risoluzione Ag., 15 dicembre 1989, n. 44/112 (parr. 4 e 10). Risoluzione Ag., 4 dicembre 1990, n. 45/55 (par. 4). Risoluzione Ag., 11 dicembre 1990, n. 45/72 (par. 5 del preambolo). Risoluzione Ag., 6 dicembre 1991, n. 46/33 (par. 4). Risoluzione Ag., 9 dicembre 1991, n. 46/45 (par. 5 del preambolo). Risoluzione Ag., 9 dicembre 1992, n. 47/51 (par. 4). Risoluzione Ag., 14 dicembre 1992, n. 47/67 (par. 5 del preambolo). Risoluzione Ag., 10 dicembre 1993, n. 48/39 (par. 5 del preambolo). Risoluzione Ag., 16 dicembre 1993, n. 48/74/A (par. 4). Risoluzione Ag., 9 dicembre 1994, n. 49/34 (par. 5 del preambolo). Risoluzione Ag., 12 dicembre 1995, n. 50/69 (par. 4). Risoluzione Ag., 10 dicembre 1996, n. 51/44 (par. 4 del preambolo). Risoluzione Ag., 13 dicembre 1996, n. 51/123 (par. 33). Risoluzione Ag., 9 dicembre 1997, n. 52/37 (parr. 1 e 4). Risoluzione Ag., 10 dicembre 1997, n. 52/37 (par. 5 del preambolo, par. 30). Risoluzione Ag., 1 dicembre 1999, n. 54/53 (par. 4). Risoluzione Ag., 8 dicembre 2000, n. 55/122 (par. 36). Risoluzione Ag., 29 novembre 2001, n. 56/23 (par. 4). Risoluzione Ag., 10 dicembre 2001, n. 56/51 (par. 35). Risoluzione Ag., 11 dicembre 2002, n. 57/116 (par. 33). Risoluzione Ag., 22 novembre 2002, n. 57/57 (par. 4). Risoluzione Ag., 11 dicembre 2002, n. 57/116 (par. 5 del preambolo, par. 34). Risoluzione Ag., 8 dicembre 2003, n. 58/36 (par. 4). Risoluzione Ag., 3 dicembre 2004, n. 59/65 (par. 4). Risoluzione Ag., 10 dicembre 2004, n. 59/116 (par. 26). Risoluzione Ag., 8 dicembre 2005, n. 60/54 (par. 4). Risoluzione Ag., 8 dicembre 2005, n. 60/99 (par. 28).
 
[30] 10. Radio Frequency Spectrum And Orbit Management And Interference Protection: «The use of space for national and homeland security, civil, scientific, and commercial purposes depends on the reliable access to and use of radio frequency spectrum and orbital assignments. To ensure the continued use of space for these purposes, the United States Government shall: • Seek to obtain and protect U.S. global access to the radio frequency spectrum and orbital assignments required to support the use of space by the United States Government and commercial users; • Explicitly address requirements for radio frequency spectrum and orbit assignments prior
to approving acquisition of new space capabilities; • Consistent with current approaches, assure, to the maximum practical extent, that U.S. national security, homeland security, civil, and commercial space capabilities and services and foreign space capabilities and services of interest to the United States Government are not affected by harmful interference; and • Seek spectrum regulatory status under U.S. domestic regulations for United States Government owned and operated earth stations operating through commercial satellites, consistent with the regulatory status afforded commercial operations and with the allocation status of the satellite service».
 
[31] La Quadriennal Defense Review statunitense insiste sulla necessità di mantenere un consistente dispositivo militare all’esterno come mezzo di dissuasione per eventuali minacce e come punto d’appoggio per delle azioni di forza allo scopo di garantire la sicurezza dei paesi alleati e amici. La necessità di neutralizzare la Cina che da qui a dieci anni potrebbe diventare una potenza che possa mettere in pericolo gli interessi (solo sicurezza?) statunitensi in quanto dotata di armamenti sofisticati e intenzionata a realizzare un importante programma balistico (missili a corto lancio, missili intercontinentali, ricerche su testate nucleari multiple) che potrebbe neutralizzare il sistema di comando e di controllo oltre che il dispositivo satellitare americano (La politique de défense des Étas-Unis: une nation en quête d’invulnérabilité –rapport fait à la suite de la mission effectuée aux Étas-Unis du 6 au 8 mai 2002, in http://www.senat.fr/rap/r01-313/r01-31311.html). Una sorta di legittima difesa preventiva questa volta di natura spaziale, non soltanto nell’ambito della reinsegnement e della sorveglianza, ma dell’azione offensiva, sotto la forma di frappes destinate a dissuadere, prevenire o contrastare un attacco.
 
[32] Si consulti A. Bernardini, Norme internazionali e diritto interno. Formazione e adattamento. Pescara, 1989.
 
[33] Una delle conseguenze della separazione è quella secondo cui ciascuno dei due ordinamenti procede in maniera autonoma alle proprie valutazioni (principio della relatività delle valutazioni giuridiche); così un fatto può essere considerato giuridico nell’ordinamento internazionale e irrilevante nell’ordinamento interno (o viceversa). Ma può anche darsi che uno stesso fatto materiale sia preso in considerazione tanto dall’ordinamento internazionale quanto da un ordinamento interno; in tal caso avremo due fatti giuridici distinti; cioè, un fatto giuridico internazionale e al contempo uno interno.
 
[34] La separazione tra l’ordinamento internazionale e i singoli ordinamenti statali in quanto ordinamenti egualmente originari, comporta che la validità o l’efficacia delle rispettive norme non può che valutarsi in base all’ordinamento proprio; quindi, se uno Stato emanasse una legge contraria al diritto internazionale, questa sarebbe pur sempre obbligatoria dal punto di vista del suo ordinamento, e di conseguenza i suoi sudditi non potrebbero sottrarsi alla sua osservanza ed alla sua applicazione, benché contraria ai doveri internazionali del proprio Stato.
 
[35]) La legittima difesa ad un attacco nucleare sembrerebbe evincersi da un parere della CIG e da alcune risoluzioni del CdS. Parere della CIG che tra l’altro prenderebbe in considerazione l’opportunità di usare l’arma nucleare, anche in conformità alle numerose risoluzioni dell’Assemblea generale. Tutte le forme d’impiego di armi nucleari costituiscono una violazione della Carta delle Nazioni Unite e un crimine contro l’umanità [Risoluzione 24 novembre 1961, n. 1653; Risoluzione 14 dicembre 1978, n. 33/71 B; Risoluzione 11 dicembre 1979, n. 34/83 G; Risoluzione 12 dicembre 1980, n. 35/152 D; Risoluzione 9 dicembre 1981, n. 36/92 I; Risoluzione 9 dicembre 1997, n. 52/39 (C, par. 6 del preambolo); Risoluzione 4 dicembre 1998, n. 53/77 (F, par. 2 del preambolo); Risoluzione 4 dicembre 1998, n. 53/78 (D, par. 6 del preambolo); Risoluzione 4 dicembre 1998, n. 53/78 (D, par. 6 del preambolo); Risoluzione 1° dicembre 1999, n. 54/54 (K, par. 2 del preambolo); Risoluzione 20 novembre 2000, n. 55/33 (N, par. 2 del preambolo); Risoluzione 20 novembre 2001, n. 56/24 (C, par. 2 del preambolo); Risoluzione 8 dicembre 2003, n. 58/47 (par. 2 del preambolo); Risoluzione 8 dicembre 2003, n. 58/64 (par. 6 del preambolo); Risoluzione 3 dicembre 2004, n. 59/79 (par. 2 del preambolo); Risoluzione 3 dicembre 2004, n. 59/102 (par. 6 del preambolo); Risoluzione 8 dicembre 2005, n. 60/79 (par. 2 del preambolo); Risoluzione 8 dicembre 2005, n. 60/88 (par. 6 del preambolo)]. Si condanna, da parte dell’Assemblea generale, la guerra nucleare in quanto contraria alla coscienza e alla ragione umane, e la si qualifica come il crimine più aberrante contro i popoli, come un attentato al diritto primordiale dell’uomo che è il diritto alla vita. Si condannano, altresì, l’elaborazione e la propaganda di dottrine e concetti politici e militari che ritengono legittimo l’impiego dell’arma nucleare (per primi), e che quindi sono suscettibili di causare una guerra nucleare. Pertanto, si richiede a tutti gli Stati, di fare tutti gli sforzi possibili per scongiurare una guerra nucleare e per ridurre, eliminare o cessare, la corsa agli armamenti nucleari [Risoluzione 10 dicembre 1976, n. 31/75 (par. 1); Risoluzione 15 dicembre 1983, n. 38/75 (parr. 2-3)]. La Corte internazionale di giustizia si è espressa – l’8 luglio del 1996, sul seguente quesito posto dall’Assemblea generale: “se la minaccia o l’uso delle armi nucleari sia lecito dal punto di vista del diritto internazionale”.
Il parere della CIG (Attività militari e paramilitari in Nicaragua, in I.C.J., Reports, 1986, pag. 135) conferma che la sola possibilità per potersi giustificare il ricorso alla legittima difesa è quella dell’esistenza di un’aggressione armata effettiva. Il pericolo futuro, o una minaccia non garantiscono che l’intervento di un potenziale aggressore si realizzerà concretamente. Naturalmente lo Stato (che si sente minacciato) ha la possibilità di preparare (nel proprio territorio e non certamente sullo spazio extra-atmosferico) tutti gli strumenti che gli possano garantire una difesa adeguata, tempestiva e proporzionata all’attacco previsto.
La risoluzione CdS 11 aprile 1995, n. 984, sancisce, appunto, che qualsiasi aggressione, con o senza l’uso di armi nucleari, mette in pericolo la pace e la sicurezza internazionali (par. 7 del preambolo). Questa, ribadisce il diritto di legittima difesa (art. 51 della Carta di San Francisco) riconosciuto ai membri delle Nazioni Unite in caso di aggressione armata fino a quando il CdS non abbia adottato le misure necessarie per mantenere la pace e la sicurezza internazionali (par. 9). È da segnalare anche una precedentemente risoluzione del CdS (19 giugno 1968, n. 255) nella quale si condanna ogni forma di minaccia o impiego dell’uso della forza nelle relazioni internazionali, oltre al divieto di utilizzare le armi nucleari, e si consente (implicitamente), al par. 3, il diritto alla legittima difesa.
 
[36] Interpretazione condivisa dalla quasi unanime dottrina. Per tutti, Lamberti zanardi, La legittima difesa nel diritto internazionale, Giuffré, 1972. Contra, D. W. Bowett, Self-defense in International Law, Manchester, 1958, pp. 184, ss., il quale, basandosi sull’espressione inherent right – con la quale il delegato americano nei lavori preparatori alla Carta di San Francisco proponeva, in caso di situazioni date, gli Stati sarebbero rimasti liberi di adottare misure in difesa della propria sovranità politica e territoriale – sostiene che «sarebbe erroneo considerare che i membri delle Nazioni Unite debbano limitare il loro diritto naturale a quanto previsto dalla Carta”, e che quindi tutti gli Stati sarebbero titolari di tutte le prerogative che il diritto internazionale generale gli accorda (in via preventiva contro un attacco armato non ancora sferrato, contro illeciti che possono ricondursi anche a semplici modalità di assistenza a gruppi irregolari bande armate». E. Jimenez de Arechaga, General Principles of International Law governing the conduct of States, in General Course of Pubblic International Law, in Recueil, 1978, pagg..96, ss., risponde sostenendo che, continuare a legittimare la possibilità di difendersi in via preventiva, si consente di violare (anche) la Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati del 1969, poiché tale convenzione impone a qualsiasi Stato, che abbia ratificato qualsiasi trattato (quindi anche lo Statuto delle Nazioni Unite), di rispettarne le previsioni (legittima difesa in caso di attacco armato sferrato – an armed attack occurs, un Membre (…) est l’object d’une aggression armée – senza alcuna possibilità di deroga facendo ricorso a principi che sono esclusi dal testo che è stato adottato (es., legittima difesa preventiva). 
 
[37] Il presente trattato può essere anche disdetto da ogni Stato contraente, già dall’anno successivo alla sua entrata in vigore, mediante notificazione scritta ai governi depositari[37]. La disdetta ha effetto un anno dopo il giorno della notificazione (Trattato/1967, art. 16).
 
[38] Il Trattato/1967 può essere sottoposto alla procedura di emendamento su richiesta di ciascun Stato contraente. Gli emendamenti entreranno in vigore il giorno della loro accettazione da parte della maggioranza degli Stati contraenti, per ogni Stato contraente che li accetta e, successivamente, per ciascun altro paese contraente, il giorno della sua accettazione (Trattato/1967, art. 15).
 

Annibale Silverio

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