Tutele per i canali digitali

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La pubblicità attraverso canali digitali è certamente sempre più rilevante all’interno del mercato e le aziende tutte, dalle medio piccole alle grandi imprese, si stanno munendo di siti web nell’obiettivo di raggiungere nuovi clienti di tutto il mondo.
Abbiamo già trattato della tutela del software esponendone i limiti e gli strumenti di tutela ma la pagina web, il sito internet, sono tutelabili?
Il Tribunale di Milano con provvedimento del 4 ottobre 2018 ha statuito che la pagina web ed il sito internet debbono configurarsi come opere dell’ingegno ai sensi dell’art 1 L.d.A. non potendosene disconoscere in via di principio il carattere creativo e pertanto va riconosciuta la loro tutelabilità, anche se aventi natura multimediale, trattandosi di creazioni che combinano in unico prodotto singole opere di genere diverso espresse attraverso partole, immagini e suoni, tutti coesistenti, questi ultimi in formato omogeneo di natura digitale, funzionante a mezzo di un apposito programma di software gestionale ( Trib. Bologna 08/03/2004).
La tutela fondata sugli art. 13 e 16 l.d.a. non può essere accordata in caso di conflitto tra siti web per molti aspetti analoghi sia per quanto riguarda l’impostazione generale della struttura che per il contenuto delle singole parti, tuttavia non appaiono uguali, neppure in parte, sussistendo modifiche, seppur lievi che impediscono di valutarne l’identità ai fini dell’applicazione della legge in questione (Trib. Bologna 08/03/2004).

I diritti di sfruttamento economico

Nell’ipotesi in cui l’impresa commissioni la realizzazione del sito web ad un terzo i diritti di sfruttamento economico del sito web saranno di esclusiva pertinenza del committente mentre sarà necessario, e sufficiente, indicare nella pagina web il creatore della stessa ai fini della paternità dell’opera.
Le opere figurative non possono essere pubblicate, neppure previa rielaborazione, sul sito web senza il consenso dell’autore ( cfr Trib. Napoli 16.07.2007).
L’unica eccezione emersa sul punto è costituita dalla possibilità di pubblicare opere dell’arte figurative tutelare dal diritto d’autore solo per periodi di tempo limitati, nel contesto di un resoconto di una mostra o esposizione di opere d’arte in corso, e per scopi meramente informativi ( Trib. Roma 22.04.2008).
Il Tribunale di Torino, con provvedimento del 18.01.2008 ha precisato che la pubblicazione di un catalogo di un concorrente sul proprio sito internet possa concretizzare la fattispecie di concorrenza sleale servile, trattandosi di comportamento idoneo a creare nel consumatore una confusione con i prodotti del concorrente medesimo.
E’ altresì vietata la riproduzione del materiale video tratto da programmi di un’emittente televisiva costituendo violazione diritti di esclusiva attribuiti a quest’ultima dell’art. 79 l.d.a ( Tribunale di Roma 13/10/2004), inoltre, la illecita pubblicazione su un sito Internet di una fotografia protetta da diritto connesso può essere liquidato, rapportandolo al periodo di utilizzazione sulla base del tariffario fotografico d’uso ( Trib. Milano 27.03.2006)

La gratuità di internet

Occorre precisare che, seppure l’uso di Internet si caratterizzi per la gratuità, le opere ivi contenute e quindi i siti internet sono veicoli di pubblicità diretta ed indiretta e quindi aventi natura economica tutelabile e risarcibile.
Inoltre, è bene ricordare che la L.d.A. tutela anche in sede penale i creatori di opere protette dal diritto d’autore dall’illecita riproduzione ( in particolare vedasi l’art. 171 ter), pertanto la riproduzione illimitata e incontrollata di contenuti altrui può sfociare persino nella commissione di un reato.
In conclusione, la giurisprudenza tutela il sito web e le sue pagine, purché aventi carattere creativo, impedendone la riproduzione da parte dei terzi del suo contenuto e, allo stesso tempo, nel proprio sito web – nonostante la libertà e gratuità di internet – non è possibile replicare contenuti di testi protetti dalla legge sul diritto d’autore.

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Dott. Lione Federico

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