Tutela dei minori: stabiliti dall’AGCOM i criteri di classificazione delle trasmissioni televisive che possono nuocere gravemente allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori

Redazione 04/06/13
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Biancamaria Consales

La tutela dei minori rappresenta un’importante linea di attività dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) secondo quanto stabilito dall’art. 1, comma 6 lett. b) n. 6 della L. 249/1997 (legge istitutiva dell’Autorità stessa).

Con delibera 52/13/CSP del 3 maggio 2013, l’Autorità ha stabilito i criteri di classificazione delle trasmissioni televisive che possono nuocere gravemente allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori ed, in particolare, di programmi che presentano scene di violenza gratuita o insistita o efferata ovvero pornografiche e che possono essere messe a disposizione del pubblico da parte dei fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta, con imposizione di un sistema di controllo specifico e selettivo che vincoli all’introduzione di un sistema di protezione.

In particolare, l’art. 3 della suddetta delibera precisa che i contenuti sono classificati come gravemente nocivi ai minori sulla base dei gruppi di parametri delle “aree tematiche” e delle “principali modalità rappresentative”.

In particolare, le “aree tematiche” di classificazione sono: violenza; sesso; diritti fondamentali e incolumità della persona. Nell’ambito di ciascuna area tematica, la classificazione del singolo contenuto come gravemente nocivo per i minori viene effettuata in base alle principali modalità rappresentative del medesimo. Sulla base di tale presupposto metodologico, i contenuti di sesso o di violenza non si identificano necessariamente con la pornografia o con la violenza gratuita, insistita o efferata, ma la classificazione del contenuto come gravemente nocivo avviene solo all’esito del processo di valutazione effettuato tramite l’utilizzo dei parametri esplicitati.

Nell’ambito di ciascuna area tematica, la classificazione del singolo contenuto come gravemente nocivo per i minori viene effettuata in base alle seguenti “principali modalità rappresentative”: frequenza e durata delle scene; livello di verosimiglianza (rappresentazione dei contenuti e dei personaggi in termini di realismo); scena e sviluppo della trama (scena avulsa dal contesto narrativo, non giustificata dalla trama, oppure non funzionale o non effettivamente necessaria alla comprensione della trama o dei personaggi…); tonalità emotiva (morbosità delle inquadrature, insistenza sui particolari, dettagli, primi piani o descrizione minuziosa dell’episodio…).

La delibera sottolinea che la classificazione come gravemente nociva per i minori dei programmi che presentano scene di violenza gratuita, insistita o efferata è basata sulla:

a) rappresentazione, realistica e/o dettagliata, di violenza, gratuita o efferata o insistita, caratterizzata da ferocia e crudeltà o da accanimento nei confronti della vittima, e dei suoi effetti, fermo restando il divieto assoluto di “incitamento all’odio comunque motivato”;

b) rappresentazione, realistica e/o dettagliata, idonea ad esaltare e/o legittimare i comportamenti violenti, ovvero rappresentazione, realistica e/o dettagliata, di comportamento violento continuamente provocato oppure premiato o presentato come normale e ovvio o quale unica modalità di perseguimento dei propri obiettivi o di soluzione delle controversie.

Infine, con riferimento ai diritti fondamentali e all’incolumità della persona la classificazione di programmi che possono nuocere gravemente allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori, è basata su:

a) la rappresentazione, realistica e/o dettagliata, idonea ad esaltare e/o legittimare comportamenti in palese violazione delle norme o offensivi dei diritti fondamentali dell’individuo, fermo restando il rispetto di quanto previsto dall’art. 32, comma 5 del D.Lgs. 177/2005 (Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici), come modificato e integrato dal D.Lgs. 44/2010 con specifico riguardo alla dignità della persona;

b) la rappresentazione, realistica e/o dettagliata, idonea ad esaltare e/o legittimare il consumo smodato di alcol o l’utilizzo di sostanze stupefacenti o la pratica del gioco d’azzardo, ovvero palese approvazione, invito all’utilizzo o utilizzo eccessivo (presentato in luce favorevole) di alcool o droga o palese approvazione o invito alla pratica del gioco d’azzardo oppure comportamenti, specie se messi in atto da minori, che pongono in serio pericolo l’incolumità, la salute, propria o degli altri.

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