Tutela della buona fama online: esame dei nuovi disegni di legge

Due disegni di legge mirano a proteggere buona fama e riservatezza online dopo proscioglimento o assoluzione.

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Sono attualmente all’esame della Commissione giustizia della Camera dei Deputati due disegni di leggi (e segnatamente i disegni di legge A.C. 632 e A.C. 2328) con cui si vuole approntare un’apposita tutela del diritto alla buona fama e alla riservatezza nella rete internet nei casi di proscioglimento e regime di pubblicità delle sentenze di assoluzione o proscioglimento.
Orbene, scopo del presente scritto è quello di vedere cosa prevedono siffatti progetti normativi.
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leg.19.pdl_.camera.2328.19PDL0136340.pdf 205 KB
leg.19.pdl_.camera.632.19PDL0012890.pdf 180 KB

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Indice

1. La proposta A.C. 632: obblighi informativi delle testate e ruolo del Garante


Nel primo progetto normativo succitato, che consta di un solo articolo, al fine di “potenziare le attribuzioni del Garante per la protezione dei dati personali affinché possa provvedere ai sensi dell’articolo 144 del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ove, a seguito di richiesta dell’imputato assolto con sentenza divenuta irrevocabile o dell’indagato prosciolto, il direttore o il responsabile di una testata giornalistica, radiofonica, televisiva o online non dia pubblicità alla sentenza di assoluzione o di proscioglimento, ovvero non lo faccia con le stesse modalità e la stessa evidenza data alla notizia dell’avvio del procedimento penale o alle dichiarazioni, informazioni e atti oggetto del processo” (così: relazione di accompagnamento afferente codesto progetto di legge, p. 1), si interviene su siffatto precetto normativo nei seguenti termini: “1. Al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dopo l’articolo 144-bis è inserito il seguente: «Art. 144-ter. (Pubblicità delle sentenze di assoluzione o proscioglimento. Segnalazioni al Garante) 1. Su richiesta dell’imputato assolto con sentenza divenuta irrevocabile o dell’indagato prosciolto, il direttore o il responsabile della testata giornalistica, radiofonica, televisiva o online che abbia dato notizia dell’avvio del relativo procedimento penale o di dichiarazioni, informazioni o atti oggetto del procedimento stesso, è tenuto a dare immediata pubblicità alla sentenza di assoluzione o di proscioglimento con le stesse modalità, lo stesso spazio e la stessa evidenza data alla notizia dell’avvio del procedimento penale o alle dichiarazioni, informazioni e atti oggetto del procedimento. 2. L’interessato, in caso di mancato adempimento da parte del direttore o responsabile della testata giornalistica, radiofonica, televisiva o online a quanto previsto dal comma 1, può rivolgere una segnalazione al Garante il quale, nelle quarantotto ore successive al suo ricevimento, decide ai sensi dell’articolo 144»”.
Di conseguenza, per effetto di siffatto innesto normativo, “si stabilisce che, su richiesta dell’imputato assolto con sentenza divenuta irrevocabile o dell’indagato prosciolto, il direttore o il responsabile del mezzo di comunicazione (testata giornalistica, radiofonica, televisiva o online) che abbia fornito notizie inerenti all’avvio del relativo procedimento penale ovvero riguardanti dichiarazioni, informazioni o atti del medesimo procedimento, è tenuto a dare immediata pubblicità alla sentenza di assoluzione o di proscioglimento con le stesse modalità, lo stesso spazio e la stessa evidenza data alle predette notizie” (Servizio studi della Camera dei Deputati, Dossier n. 485 del 28 luglio 2025, riguardante i disegni di legge A.C. 632 e A.C. 2328 (“Tutela del diritto alla buona fama e alla riservatezza nella rete internet nei casi di proscioglimento e regime di pubblicità delle sentenze di assoluzione o proscioglimento”), in camera.it, p. 5). Per supporto ai professionisti, abbiamo preparato uno strumento di agile consultazione, il “Formulario annotato del processo penale 2025“, giunto alla sua V edizione, acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon, e il Codice Penale e norme complementari 2026 – Aggiornato a Legge AI e Conversione dei decreti giustizia e terra dei fuochi, acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon.

2. La proposta A.C. 2328: riconoscimento del diritto alla buona fama digitale


L’altro disegno di legge da doversi prendere in considerazione nel caso di specie, è il progetto normativo A.C. 2328, che consta di due articoli, con cui si vuole riconoscere nel nostro ordinamento giuridico “il diritto alla buona fama e alla riservatezza” (così: relazione di accompagnamento afferente codesto progetto di legge, p. 1) definito, nella medesima relazione di accompagnamento riguardante siffatto progetto normativo, nei termini di “legittima pretesa di un individuo a ottenere la rimozione dei dati personali che lo riguardano, relativi ad una vicenda giudiziaria, dai motori di ricerca e dalle piattaforme digitali in rete” (ibidem, p. 1).
Precisato ciò, venendo ad esaminare i precetti normativi contemplati da siffatto progetto normativo, incominciando dal primo, all’art. 1 è disposto quanto sussegue: “1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 64-ter delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, alla persona nei cui confronti sono stati pronunciati una sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere ovvero un provvedimento di archiviazione è riconosciuto il diritto alla buona fama e alla riservatezza. 2. La persona di cui al comma 1 ha diritto, entro dodici mesi dalla pronuncia dei provvedimenti di cui al comma 1, alla non visibilità ai motori di ricerca e sulla rete internet di tutte le informazioni e di tutti gli articoli di stampa facenti riferimento alla propria pregressa condizione giuridica di imputato o indagato e ai dati personali riportati nei suddetti provvedimenti”.
Di conseguenza, in ragione di codesta previsione di legge, è enunciato, da una parte, che, “fermo restando quanto previsto dall’art. 64-ter del D.lgs. n. 271/1989 (“Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale”), è riconosciuto il diritto alla buona fama ed alla riservatezza nei confronti del destinatario di una sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere ovvero di un provvedimento di archiviazione” (Servizio studi della Camera dei Deputati, Dossier n. 485 del 28 luglio 2025, riguardante i disegni di legge A.C. 632 e A.C. 2328 (“Tutela del diritto alla buona fama e alla riservatezza nella rete internet nei casi di proscioglimento e regime di pubblicità delle sentenze di assoluzione o proscioglimento”), in camera.it, p. 1 e p. 2), dall’altra, che
“il soggetto destinatario di una sentenza di proscioglimento, di non luogo a procedere o di un provvedimento di archiviazione, entro 12 mesi dalla pronuncia dei predetti provvedimenti, ha diritto alla non visibilità ai motori di ricerca e sulla rete internet di tutte le informazioni e di tutti gli articoli
di stampa inerenti alla sua pregressa condizione giuridica di imputato o indagato, nonché ai dati personali riportati nei suddetti provvedimenti” (ibidem, p. 2).
Precisato cosa prevede siffatta statuizione legislativa, venendo ad analizzare l’altro articolo preveduto in siffatto disegno di legge, l’art. 2, dal canto suo, dispone quanto segue: “1. Al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dopo l’articolo 144-bis è inserito il seguente: «144-ter. – (Pubblicità delle sentenze di assoluzione o proscioglimento e segnalazioni al Garante) – 1. Su richiesta dell’imputato assolto con sentenza divenuta irrevocabile o dell’indagato prosciolto, il direttore o il responsabile della testata giornalistica, radiofonica, televisiva o telematica che abbia dato notizia dell’avvio del relativo procedimento penale o di dichiarazioni, informazioni o atti oggetto del procedimento stesso è tenuto a dare immediata pubblicità alla sentenza di assoluzione o di proscioglimento con le stesse modalità, lo stesso spazio e la stessa evidenza con cui è stata data notizia dell’avvio del procedimento penale o delle dichiarazioni, informazioni e atti oggetto del procedimento. 2. L’interessato, in caso di mancato adempimento da parte del direttore o responsabile della testata giornalistica, radiofonica, televisiva o telematica a quanto previsto dal comma 1, può rivolgere una segnalazione al Garante, il quale, nelle quarantotto ore successive al suo ricevimento, decide ai sensi dell’articolo 144. 3. In caso di inadempimento dell’obbligo di cui al comma 2 del presente articolo, il Garante diffida il fornitore del servizio ad adempiere entro trenta giorni. In caso di inottemperanza alla diffida di cui al precedente periodo il Garante applica la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’articolo 83, paragrafi 4 e 5, del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016.»”.
Pertanto, alla stregua di quanto disposto in tale norma giuridica, si incrementano “le attribuzioni del Garante per la protezione dei dati personali, mediante l’inserimento dell’articolo 144-ter nel codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che prevede che, a seguito di richiesta dell’imputato assolto con sentenza divenuta irrevocabile o dell’indagato prosciolto, il direttore o il responsabile di una testata giornalistica, radiofonica, televisiva o online dia pubblicità alla sentenza di assoluzione o di proscioglimento e lo faccia con le stesse modalità e la stessa evidenza data alla notizia dell’avvio del procedimento penale o alle dichiarazioni, informazioni e atti oggetto del processo” (così: relazione di accompagnamento afferente codesto progetto di legge, p. 3).
Inoltre, considerato che tale previsione di legge è strutturata in modo analogo rispetto a quanto sancito dall’art. 1 del disegno di legge A.C. 632 (così: Servizio studi della Camera dei Deputati, Dossier n. 485 del 28 luglio 2025, riguardante i disegni di legge A.C. 632 e A.C. 2328 (“Tutela del diritto alla buona fama e alla riservatezza nella rete internet nei casi di proscioglimento e regime di pubblicità delle sentenze di assoluzione o proscioglimento”), in camera.it, p. 5), valgono quindi, oltre quanto sin qui esposto, anche le valutazioni già espresse in precedenza, essendo sufficiente osservare, a questo punto della disamina, unicamente che, come emerge dai lavori parlamentari, il “solo articolo 2, comma 3 dell’A.C. 2328 prevede, inoltre, che nel caso di mancato adempimento dell’obbligo di cui al comma 2 del medesimo articolo (…), il Garante della privacy diffida il fornitore del servizio ad adempiere entro trenta giorni” (così: Servizio studi della Camera dei Deputati, Dossier n. 485 del 28 luglio 2025, riguardante i disegni di legge A.C. 632 e A.C. 2328 (“Tutela del diritto alla buona fama e alla riservatezza nella rete internet nei casi di proscioglimento e regime di pubblicità delle sentenze di assoluzione o proscioglimento”), in camera.it, p. 5) fermo restando che in “caso di inottemperanza alla diffida di cui al precedente periodo il Garante applica la sanzione amministrativa pecuniaria disciplinata dall’art. 83 par. 4 e 5 del Reg. UE 2016/679” (ibidem, p. 5), i quali, com’è noto, stabiliscono rispettivamente quanto segue: 1) paragrafo 4 (“In conformità del paragrafo 2, la violazione delle disposizioni seguenti è soggetta a sanzioni amministrative pecuniarie fino a 10 000 000 EUR, o per le imprese, fino al 2 % del fatturato mondiale totale annuo dell’esercizio precedente, se superiore: a) gli obblighi del titolare del trattamento e del responsabile del trattamento a norma degli articoli 8, 11, da 25 a 39, 42 e 43; b) gli obblighi dell’organismo di certificazione a norma degli articoli 42 e 43; c) gli obblighi dell’organismo di controllo a norma dell’articolo 41, paragrafo 4”; 2) paragrafo 5 (“In conformità del paragrafo 2, la violazione delle disposizioni seguenti è soggetta a sanzioni amministrative pecuniarie fino a 20 000 000 EUR, o per le imprese, fino al 4 % del fatturato mondiale totale annuo dell’esercizio precedente, se superiore: a) i principi di base del trattamento, comprese le condizioni relative al consenso, a norma degli articoli 5, 6, 7 e 9; b) i diritti degli interessati a norma degli articoli da 12 a 22; c) i trasferimenti di dati personali a un destinatario in un paese terzo o un’organizzazione internazionale a norma degli articoli da 44 a 49; d) qualsiasi obbligo ai sensi delle legislazioni degli Stati membri adottate a norma del capo IX; e) l’inosservanza di un ordine, di una limitazione provvisoria o definitiva di trattamento o di un ordine di sospensione dei flussi di dati dell’autorità di controllo ai sensi dell’articolo 58, paragrafo 2, o il negato accesso in violazione dell’articolo 58, paragrafo 1”).

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3. Considerazioni conclusive sull’iter parlamentare


Queste sono in sostanza le novità che connotano siffatti progetti di legge.
Non resta dunque che attendere di “vedere” se tali progetti normativi verranno approvati congiuntamente, così come sono attualmente previsti, da ambedue i rami del Parlamento.

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Avv. Di Tullio D’Elisiis Antonio

Avvocato e giornalista pubblicista. Cultore della materia per l’insegnamento di procedura penale presso il Corso di studi in Giurisprudenza dell’Università telematica Pegaso, per il triennio, a decorrere dall’Anno accademico 2023-2024. Autore di diverse pubblicazioni redatte per…Continua a leggere

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