Tribunale di Verona 22 aprile 2010

sentenza 03/03/11
Scarica PDF Stampa

R. G. n. 130/10

Il Giudice

esaminati gli atti e sciogliendo la riserva che precede;

considerato che l’eccezione di inesistenza della notificazione

dell’atto di citazione non pare prima facie fondata, atteso che:

Fatto

1) i vizi della relata di notifica si traducono in motivi di nullità soltanto ove abbiano determinato un’irregolare costituzione del contraddittorio od abbiano ingenerato incertezza circa il richiedente la notificazione la notificazione, l’atto consegnato o i soggetti ai quali l’atto era stato notificato, con la precisazione che tale incertezza deve essere accertata sulla base di una valutazione unitaria della relata di notificazione e dell’atto notificato (V., tra le altre, Cass. n. 5079/10, relativa all’erronea indicazione nella relata del luogo della notificazione, Cass. 9493/09, relativa ad un’ipotesi di mancanza totale della relata di notificazione eseguita a mezzo posta, Cass. n. 7514/07, relativa all’erronea od omessa indicazione di una delle parti nella relata di notificazione);

2) nel caso di specie l’erronea indicazione nella relata dell’atto notificato (“sentenza” in luogo di “atto di citazione”) non ha ingenerato alcuna incertezza circa l’atto effettivamente notificato e non ha impedito la regolare instaurazione del contraddittorio (come confermato dalla tempestiva costituzione dell’opposta);

considerato che l’eccezione di inesistenza dell’atto di citazione (e quindi di inammissibilità dell’opposizione) per la mancanza della procura alle liti, idonea a giustificare lo jus postulandi del difensore dell’opponente, non appare prima facie fondata, atteso che:

a) il novellato art. 182 c.p.c., che consente di sanare retroattivamente i vizi della procura alle liti, deve ritenersi applicabile anche all’ipotesi di inesistenza o mancato rilascio della procura alle liti, come si desume dal rilievo che il termine per la sanatoria è previsto non solo per la “rinnovazione” della procura, ma anche per il “rilascio” della stessa;

b) questa interpretazione infatti, pur basata sull’ipotesi di un’implicita modificazione dell’art. 125 comma 2 c.p.c., risponde a quella esigenza di maggior semplificazione degli atti processuali (con ampliamento delle regolarizzazioni possibili in corso di causa e superamento della problematica distinzione tra nullità ed inesistenza) perseguita dal legislatore del 2009 (al fine di dare attuazione all’obiettivo del giusto processo, previsto dall’art. 111 della Costituzione); c) d’altra parte, già in passato la giurisprudenza aveva affermato la possibilità di un’applicazione estensiva dell’art. 182 c.p.c. (con sanatoria retroattiva) all’ipotesi dell’omesso deposito della procura generale alle liti richiamata nell’atto, sostenendo di fatto un’interpretazione evolutiva dell’art. 125 comma 2, adeguata alle esigenze di semplificazione già evidenti nella formulazione dell’art. 182 c.p.c. prima della riforma;

ritenuto, quindi, che all’opponente debba essere assegnato un termine per il rilascio e il deposito di idonea procura alle liti, evidenziando che la procura depositata in udienza, essendo redatta su un foglio autonomo senza essere apposta in calce o margine di alcun atto difensivo, non risponde ai requisiti previsti dall’art. 83 comma 3 c.p.c.;

considerato, peraltro, che in attesa del perfezionamento del meccanismo di cui all’art. 182 c.p.c. deve comunque essere esaminata l’istanza ex art. 649 c.p.c. di parte opponente, in quanto atto urgente, sorretto da uno jus postulandi in attesa di regolarizzazione;

considerato a tal riguardo che non è possibile allo stato una prognosi di fondatezza dell’opposizione;

considerato infatti, con specifico riferimento alla domanda di annullamento, che grava sull’opponente l’onere di provare la sussistenza dell’errore o del dolo (fermo restando che le due domande contestuali appaiono incompatibili: ******** n. 22900/05) e tale onere allo stato non può ritenersi assolto, soprattutto tenuto conto del fatto che la stessa opponente nella fase delle trattative precontrattuali è stata assistita da professionisti in grado di valutare la consistenza della azienda (e quindi della società) acquistata e si è persino avvalsa di una due diligence redatta da un proprio tecnico ed avente ad oggetto, tra l’altro, l’analisi dei fatturati e delle immobilizzazioni (ossia proprio quegli aspetti su cui la parte lamenta nell’atto di opposizione il deficit informativo);

considerato, inoltre, che grava sempre sulla stessa opponente l’onere di provare l’esistenza, la consistenza e le conseguenze dei presunti atti di concorrenza sleale dell’opposta ed anche tale onere non può ritenersi allo stato assolto, evidenziando sin d’ora che le singole condotte evidenziate nell’atto di opposizione devono essere valutate nel quadro della fase di transizione graduale che doveva caratterizzare il passaggio societario;

P.Q.M.

assegna all’opponente termine perentorio fino al 20/5/10 per il deposito di una valida procura alle liti;

rigetta l’istanza ex art. 649 c.p.c.;

fissa nuova udienza ex art. 183 c.p.c. per il giorno 17/6/10 h. 9:00

manda alla Cancelleria per la comunicazione del provvedimento alle parti a mezzo fax.

Verona, 22/4/2010

Il Giudice

dott. ****************

sentenza

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento