Tribunale di Venezia – Decreto del 12-03-11 (Organizzazione degli uffici e gestione del personale – obbligo di contrattazione – non sussiste)

sentenza 21/04/11
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Nonostante la persistente vigenza del CCNL, le disposizioni del D.Lgs. 150/09 in tema di contrattazione integrativa di cui all’art. 65 co. 1 e 2 devono ritenersi imperative.
Pertanto, a far data dall’1.1.2011 la contrattazione integrativa non può svolgersi sulle materie attribuite all’esclusiva competenza del dirigente, e ciò con specifico riferimento all’organizzazione degli uffici ed alla gestione del personale, nonostante ciò comporti – contrariamente a quanto previsto per la generalità delle loro disposizioni – la sostanziale disapplicazione delle norme contenute nei contratti collettivi nazionali vigenti al momento dell’entrata in vigore del D.Lgs. 150/09 che rimettevano alla contrattazione collettiva integrativa materie riferite all’organizzazione degli uffici ed alla gestione del personale, salvo doversi garantire comunque alle OO.SS il diritto all’informazione.

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