TRIBUNALE DI Siracusa, ordinanza di convalida di arresto del 19 agosto 2005 per aver violato una prescrizione di sorveglianza speciale con obbligo di dimora in considerazione della modifica all’art 9 L. 1423/56 operata dal D.L. 144/05 convertito in legge

sentenza 22/09/05
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TRIBUNALE DI SIRACUSA

Sezione Feriale

Ordinanza di convalida

?

Il Tribunale di Siracusa in composizione monocratica, in persona del giudice **************,

all?udienza del 19 agosto 2005 ha pronunciato la seguente ordinanza.

Esaminata la richiesta di convalida dell?arresto di (??) arresto eseguito in data 18 agosto 2005 ? ore 10.10, da Ufficiali e Agenti della Squadra Mobile della Questura di Siracusa, in ordine al reato di cui all?art. 9, 2? comma, Legge 27 dicembre 1956 n. 1423, siccome modificato dall?art. 14 Legge 31 luglio 2005 n. 155;

sentite le richieste del P.M. di convalida dell?arresto nonch? di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari;

sentito l?arrestato, che ha ammesso l?addebito e i di lui difensori di fiducia, che, previa eccezione di legittimit? costituzionale dell?art. 14, 1? comma, Legge 155/2005 per contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione, si sono opposti alla convalida dell?arresto, chiedendo che non venga applicata alcuna misura cautelare;

quanto alla eccezione di illegittimit? costituzionale sollevata dalla difesa, rilevato:?

che il nuovo enunciato dell?art. 9, 2? comma,? Legge 1423/1956, relativo alle infrazioni commesse da persona sottoposta alla sorveglianza di P.S. e all?obbligo di soggiorno, nell?esplicitare che ove la violazione commessa concerna ?gli obblighi e le prescrizioni inerenti alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno? si applichi la reclusione da uno a cinque anni, ha inteso introdurre un trattamento differenziato e pi? severo nei confronti di coloro i quali, in considerazione di una pi? spiccata pericolosit? sociale, siccome valutata dal giudice della prevenzione, sono gravati altres? dell?obbligo o divieto di soggiorno a norma della Legge 1423/1956, alla stregua di una condotta criminosa che, anche con riferimento al nucleo comune delle prescrizioni inerenti la sorveglianza speciale (al quale appartiene la infrazione denunciata nel caso di specie) appare dotata di un disvalore intrinsecamente pi? accentuato rispetto alle medesime violazioni commesse dal sorvegliato speciale semplice;

che tale disciplina appare il frutto di un apprezzamento discrezionale operato dal legislatore, il quale ove ? come nel caso di specie ? sorretto da idonea e ragionevole giustificazione, non ? sindacabile sul terreno costituzionale;

che, pertanto, la norma sospettata di illegittimit? costituzionale per irragionevolezza, violazione del principio di eguaglianza e violazione del diritto di difesa non appare priva di intrinseca coerenza e razionalit? in rapporto alla peculiare ipotesi da essa regolata, rispondendo le ipotesi di infrazioni commesse da persona gravata da sorveglianza speciale semplice e quelle commesse da persona altres? gravata dall?obbligo di soggiorno a logiche diverse, restando impregiudicato il potere-dovere del giudice di calibrare in concreto la determinazione del trattamento sanzionatorio in rapporto alla entit? effettiva della violazione commessa;

ritenuto, quindi, che la eccezione appare manifestamente infondata;

quanto alla richiesta convalida dell?arresto:

rilevato:

che il provvedimento restrittivo ? stato legittimamente eseguito, stante la ricorrenza di gravi indizi del contestato reato di violazione delle misure di prevenzione di cui all?art. 9, comma 2?, L.1423/1956, in base al testo novellato dall?art. 14? D.L. 27 luglio 2005 n. 144, entrato in vigore in data 2 agosto 2005, convertito nella Legge 155/2005 cit., reato per il quale ? previsto l?arresto anche al di fuori dai casi di flagranza (art. 9, 3? comma, cit.), indizi desumibili dal verbale di arresto, dal quale si evince che l?indagato alle ore 00.02 e quindi alle ore 00.45 del 18 agosto 2005 non veniva trovato all?interno della propria abitazione, in violazione della prescrizione, inerente la misura della sorveglianza speciale di P.S. applicatagli giusta decreto del Tribunale di Siracusa n. 1/2002 del 7 marzo 2002, aggravato con decreto del 31 marzo 2003 e ulteriormente aggravato ? proprio con la imposizione dell?obbligo di soggiorno nel comune di residenza ? con decreto del 6 aprile 2005, provvedimenti tutti in corso di esecuzione;

che trattasi di reato per il quale ? consentito l?arresto anche al di fuori dai casi di flagranza;

che anche in considerazione della personalit? del soggetto, il quale proprio in anni recenti, ? incorso in numerosissime violazioni della misura di sorveglianza speciale a lui applicata, l?arresto deve reputarsi correttamente compiuto dalla Polizia Giudiziaria;

rilevato che non sono decorsi i termini per la convalida dell?arresto, posto che, in base al disposto di cui agli artt. 558, 4? comma, 449 e 391 c.p.p., il giudice deve fissare l?udienza entro 48 ore dalla richiesta avanzata dal P.M., la quale, nella specie, ? intervenuta nella stessa data odierna e che non sono decorse ancora 48 ore dal compiuto arresto;

ritenuto, dunque, che sono stati osservati tutti i termini previsti dagli artt. 386, 390, 449 c.p.p.;

considerato, quanto alla richiesta in materia cautelare, che sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato addebitato all?arrestato, siccome pi? compiutamente descritto nel capo di imputazione;

considerato che, in ragione delle recenti reiterate trasgressioni alle prescrizioni inerenti il regime della sorveglianza speciale dallo stesso commesse (ben diciotto accertate nella sentenza del 1? luglio 2004 e quattro in quella del 4 febbraio 2005) e della di lui personalit?, particolarmente riottosa a conformarsi ai precetti dell?autorit?, nonch? dei numerosi e significativi pregiudizi penali annoverati dall?indagato, esiste il ragionevole e concreto pericolo che l?(??), ove svincolato da restrizione alcuna, possa tornare a commettere illeciti della natura e specie di quelli a lui contestati, e che la relativa esigenza, avuto riguardo alle circostanze appena enunciate, pu? essere adeguatamente salvaguardata mediante la misura degli arresti domiciliari, posto che la mera imposizione dell?obbligo periodico di firma dinanzi all?autorit? di Pubblica Sicurezza ha dimostrato di non potere scongiurare il descritto pericolo;

ritenuto, infine, che in considerazione dei precedenti annoverati, l?indagato, ove ne venisse riconosciuta la penale responsabilit?, non potrebbe fruire del beneficio della sospensione condizionale della pena;

P.Q.M.

Visti gli artt. 23 e 24 L. 11 marzo 1953 n. 87,

dichiara manifestamente infondata la eccepita questione di legittimit? costituzionale.

Visti gli artt. 381, 386, 390, 558 c.p.p. e 9 L. 1423/1956,

convalida

l?arresto di (??), come in premessa generalizzato.

Visti gli artt. 273, 274, 275 e 284 c.p.p.,

applica

all?(??) la misura degli arresti domiciliari, da eseguirsi presso la di lui abitazione sita in Siracusa, via (???)

Gli prescrive di non allontanarsi dalla propria abitazione.

Dispone per l?effetto la immediata liberazione dell?(??.) se non detenuto per altra causa.

Dispone che copia del presente provvedimento venga trasmessa, a norma dell?art. 97 disp. att. c.p.p., alla Casa Circondariale di ********* ? Siracusa ove l?(??.) ? stato finora ristretto.

Onera la Cancelleria degli adempimenti di legge.

Siracusa, 19 agosto 2005

??? Il Giudice

**************??

?

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