Tribunale di Ragusa in funzione di giudice del lavoro; ordinanza cautelare del 24 febbraio 2006; scuola; insegnanti di religione; mantenimento in graduatoria tramite sospensiva Tar; diritto all’assunzione; sussistenza

sentenza 13/04/06
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IL TRIBUNALE DI RAGUSA
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Ragusa, dott. ******************** ha emesso la seguente
ORDINANZA
nel procedimento per ricorso ex art.700 c.p.c., iscritto al n. 3/2006 R. G., vertente
TRA                                              
xxxxxxx, rappr. e dif. dagli avv.ti xxxxxxxx per procura a margine del ricorso;
                                                                               ricorrente
CONTRO
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, Centro Servizi Amministrativi di Ragusa, in persona dei legali rappresentanti in carica, rappr. e dif. ex art. 417 bis c.p.c. dal dipendente xxxxxxx per delega agli atti;
                                                                                resistente
E NEI CONFRONTI DI
xxxxxxxx, rappr. e dif. dall’avv. xxxxxxxxx per procura a margine della memoria di difesa;
resistente
  • a scioglimento della riserva;
  • letto il ricorso depositato in data 04.01.2006, proposto ex art. 700 c.p.c., con cui xxxxxxxx chiede prendersi atto della sua inclusione a pieno diritto e senza riserva nella graduatoria relativa alle cattedre della Diocesi di Ragusa, e conseguentemente ordinarsi all’amministrazione scolastica resistente di stipulare il contratto di lavoro a decorrere dall’anno scolastico 2005 – 2006 e di parificarla ad ogni effetto ai colleghi ammessi in servizio dal corrente anno scolastico;
  • instaurato il contraddittorio;
  • esaminati gli atti acquisiti al fascicolo di causa;
  • rilevato che parte ricorrente, con provvedimento del 23 febbraio 2005 del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, e dopo aver superato le prove concorsuali, è stata esclusa dal concorso per l’insegnamento della religione cattolica nella scuola secondaria di I e II grado statale o paritaria, per difetto del requisito dell’insegnamento continuativo per 4 anni nel periodo 1993/1994 – 2002/2003;
  • che il TAR della Sicilia, sezione staccata di Catania, in accoglimento della domanda dell’interessata, ha sospeso l’esecuzione del suddetto provvedimento;
  • che l’Amministrazione resistente ha mantenuto l’iscrizione in graduatoria con riserva di parte ricorrente, disposta a seguito della presentazione del ricorso avverso l’esclusione, pur dopo la pronuncia cautelare del TAR (vds. nota del 20 giugno 2005 dell’Ufficio Scolastico Regionale versata nel fascicolo di parte ricorrente);
  • ritenuta la giurisdizione del giudice ordinario, trattandosi di controversia relativa ad una fase successiva all’espletamento della procedura concorsuale;
  • che invero non è questione, in questa sede, se parte ricorrente debba essere o meno esclusa dalla procedura concorsuale di cui si tratta, bensì se la medesima, come gli altri candidati utilmente posizionati in graduatoria, ha diritto alla stipula del contratto di lavoro con l’amministrazione resistente, dopo che il giudice amministrativo ha sospeso l’esecuzione del provvedimento di esclusione;
  • ritenuto che il ricorso debba essere accolto perché fondato, sussistendo in concreto sia il requisito del fumus boni iuris (ovvero della concreta probabilità che la pretesa della ricorrente, allo stato non manifestamente infondata, possa essere accolta con la sentenza di merito), sia il requisito del periculum in mora (del fondato timore cioè che il diritto azionato subisca, durante il tempo occorrente per farlo valere in via ordinaria, un pregiudizio grave ed irreparabile) nei termini che seguono;
  • che al quesito di cui al precedente alinea deve darsi risposta positiva, poichè l’art. 11 del bando di concorso, che prevede che l’iscrizione con riserva nella graduatoria non comporta il diritto del ricorrente ad ottenere la proposta del contratto a tempo indeterminato, letteralmente e logicamente si riferisce all’iscrizione con riserva disposta dall’Amministrazione, in difetto e prima di una decisione sul ricorso amministrativo o giurisdizionale (“i concorrenti che abbiano presentato ricorso…nelle more della definizione del ricorso stesso, sono ammessi condizionatamente all’esito della procedura e vengono iscritti con riserva nella graduatoria”);
  • che la pronuncia cautelare del giudice amministrativo, riposando sulla ritenuta sussistenza del fumus e del periculum, è idonea a conservare la posizione giuridica di parte ricorrente, parificandola agli altri candidati utilmente collocati in graduatoria;
  • che diversamente opinando, la pronuncia cautelare sarebbe sterilizzata nei suoi effetti, dando luogo soltanto al diritto alla formale permanenza in graduatoria, di per sé non idoneo a fondare un interesse all’azione cautelare;
  • che qualora si riferisse l’iscrizione con riserva di cui all’art. 11 del bando anche al candidato che ha ottenuto una pronuncia cautelare dal giudice amministrativo si otterrebbe il risultato di affrancare preventivamente l’Amministrazione dalle decisioni dell’autorità giudiziaria;
  • che pertanto l’iscrizione in graduatoria di parte ricorrente è certamente sub iudice, ma non deve considerarsi con riserva nel senso previsto dall’art. 11 del bando;
  • ritenuto che sussiste il periculum in mora, non potendo conseguire la ricorrente il contratto di lavoro nelle more del giudizio ordinario;
·         rilevato che attiene al giudizio di merito la questione inerente la statuizione sulle spese di lite (ex art.669 octies c.p.c.);
P.Q.M.
  • visto l’art. 669 octies c.p.c., accoglie il ricorso ed ordina all’Amministrazione scolastica resistente di stipulare il contratto di lavoro con parte ricorrente a decorrere dall’anno scolastico 2005 – 2006;
  • assegna termine di giorni trenta per l’inizio del giudizio di merito.
Ragusa, 24.02.2006 
 
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. ********************

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