TRIBUNALE DI PESARO , Sentenza del 20.06.2008

sentenza 31/03/11
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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI PESARO

 

Nella persona del Giudice Unico GOT -Avv. *****************- ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

Nella causa civile iscritta al n. 2380/04 RG. promossa con citazione notificata in data 09.09.2004, da:

******, nato a Urbino il ****** e residente in Pesaro, C.F. ******, rappresentato e difeso, in forza di procura alle liti posta a margine dell’atto di citazione, dall’avv, ************* ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo in Pesaro Via Curiel n. 11

 

attore

CONTRO

Amministrazione Provinciale ***** in persona del suo Presidente pro tempore, con sede in ***** ed ivi elettivamente domiciliata in ******* presso e nello studio dell’Avv. ***** che la rappresenta e difende come da delega in calce alla copia notificata dell’atto di citazione

 

convenuto

e posta in decisione alla udienza del 22.10.2007 sulle seguenti conclusioni:

per parte attrice: “Piaccia all’Ill.mo Tribunale di Pesaro, contrariis reiectis, previo riconoscimento dell’esclusiva colpa della ***** nel sinistro “de quo”, condannare la stessa, in persona del Suo Presidente pro-tempore, al risarcimento dei danni subiti da *****, mediante il pagamento in suo favore della somma di euro 52.126,33 o di quella più precisa che risulterà, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal sinistro al saldo, sentenza provvisoriamente esecutiva come per Legge, con vittoria di spese, funzioni ed onorari del presente procedimento”;

per parte convenuta: “Piaccia all’Ecc.mo Tribunale adito, in composizione monocratica, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa: A) nel merito, dichiarare che il sinistro è avvenuto con modalità diverse da quelle descritte dall’attore e, in ogni caso, che esso non è imputabile a responsabilità della convenuta Amministrazione Provinciale ****** e, di conseguenza, respingere la domanda attorea nei confronti di quest’ultima perché infondata in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese, diritti, onorari e spese generali; B) in via di estremo subordine, salvo gravame, nella denegata e non creduta ipotesi che l’********************* dovesse riconoscere un minoritario concorso di colpa a carico della convenuta, dichiarare che il danno è di importo inferiore rispetto alla somma richiesta dall’istante e, di conseguenza, liquidare a quest’ultimo quanto risulterà di giustizia in proporzione alle rispettive responsabilità ex art. 1227 c.c, con esclusione del danno morale ex art. 2059 c.c, e 185 c.p.. Quantomeno con le spese di lite compensate”.

 

FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato in data 09.09.2004, ***** conveniva in giudizio l’Amministrazione Provinciale ***** esponendo che il giorno 31.12.2002 ad ore 12,15 circa, alla guida della propria autovettura Alfa Romeo tg. *****, percorreva la Strada Micaloro con direzione Ginestreto-VilIa ********* quando, nell’impegnare un tratto curvilineo destrorso, si imbatteva in una insidia rappresentata da una chiazza oleosa trasparente che gli faceva perdere il controllo del mezzo che invadeva la corsia di marcia opposta andando a collidere con altra autovettura.

A causa ed in conseguenza dell’urto -continuava l’attore- riportava gravi lesioni alla persona diagnosticate all’Ospedale Civile di Pesaro in frattura della rotula dx e frattura base falange intermedia IV ditomano dx mentre il mezzo di proprietà riportava danni tanto ingenti da rendere la riparazione antieconomica.

Concludeva l’attore per la condanna dell’Amministrazione Provinciale, proprietaria del tratto stradale in questione, al risarcimento dei danni tutti, dettagliatamente indicati, stante la di lei responsabilità per non avere rimosso l’insidia stradale.

La Provincia di *****, costituitasi in giudizio, eccepiva una responsabilità del ****** nella causazione del sinistro stradale per non avere tenuto una andatura moderatissima imposta dal limite di velocità esistente in quel tratto e dal segnale di doppia curva pericolosa, che la macchia d’olio era stata lasciata sull’asfalto da altri autoveicoli che usualmente percorrono il tratto di strada in questione ed era ben visibile, che l’amministrazione provinciale non aveva ricevuto alcuna notizia in merito prima della denuncia dell’attore sicchè quest’ultimo avrebbe dovuto provare la colpa dell’ente pubblico per la mancata rimozione dell’insidia in questione e che da tempo la giurisprudenza riteneva non riconducibile la fattispecie in questione nell’alveo dell’at. 2051 c.c.; concludeva pertanto la convenuta per il rigetto della domanda attorea.

La causa era istruita documentalmente ed oralmente, mediante l’assunzione di prove testimoniali e per interrogatorio formale all’esito delle quali veniva trattenuta in decisione alla udienza del 22.10.2007 sulla base delle conclusioni delle parti trascritte in epigrafe, con concessione alle stesse dei termini di cui all’art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.

 

DIRITTO

L’attore ha invocato a fondamento della responsabilità della convenuta l’art. 2051 c.c. per il danno cagionato da cose in custodia o il principio generale del neminen laedere di cui all’art. 2043 c.c..

La domanda, che contiene i necessari requisiti di determinatezza con indicazione del petitum e della causa pretendi, è fondata per le ragioni di seguito esposte.

E’ opportuno anzitutto succintamente riferire degli ultimi approdi giurisprudenziali in materia di responsabilità della pubblica amministrazione per danni cagionati da cose in custodia.

Si è infatti chiarito che la pubblica amministrazione nell’attività di esecuzione e manutenzione di opere pubbliche incontra i limiti scaturenti da norme di legge e regolamenti, oltre che da norme tecniche e, in ogni caso, dal principio fondamentale del neminen laedere, sicchè, in caso di violazione di tali criteri e regole generali di comportamento, la stessa pubblica amministrazione ben può essere chiamata a rispondere dei danni cagionati agli utenti della strada.

La giurisprudenza più recente, pur ritenendo configurabile una responsabilità ex art. 2051 c.c. dell’ente pubblico, ha ben individuato i limiti di applicabilità del precetto in parola alle strade, escludendo detta applicabilità laddove l’ente si trovi nella oggettiva impossibilità di esercitare su di esso quel potere di governo che, in questo ambito, si denomina custodia e che si sostanzia di tre elementi: il potere di controllo sulla cosa, il potere di modificare la situazione di pericolo insita nella cosa o che in essa si è determinata, il potere di escludere qualsiasi terzo nella ingerenza sulla cosa nel momento in cui si è prodotto il danno (così ex plurimis, Cass. Civ. n. 15383 e 15384 del 6 luglio 2006, Cass. Civ. n. 7403 del 27.03.2007).

Orbene, facendo applicazione dei summenzionati principi, consegue la non configurabilità nel caso di specie di una responsabilità ex art, 2051 c.c., dell’Amministrazione Provinciale rappresentandosi, anche per la estensione e l’uso generale e diretto da parte dei cittadini, quella oggettiva impossibilità di governo che esclude la possibilità di ricondurre la responsabilità dell’ente pubblico nell’alveo della norma in parola.

Occorre pertanto passare all’esame della residua ipotesi di responsabilità di cui all’art. 2043 c.c. invocata dall’attore.

In tal ambito era onere dell’attore fornire la prova del pericolo occulto e, dunque, dei due elementi che lo caratterizzano: quello oggettivo, costituito dalla non visibilità dell’insidia, e quello soggettivo, concretatesi nella non prevedibilità del pericolo stesso.

Ma era onere del danneggiato dimostrare anche la colpa dell’Amministrazione Provinciale.

Nel caso specifico, da un lato si ritiene raggiunta la prova in ordine alla sussistenza di una insidia, nell’accezione poc’anzi detta, essendo incontestato che la macchia oleosa, cui l’attore attribuisce la causa del sinistro stradale, fu rilevata sulla carreggiata di pertinenza del ****** dagli agenti della Polizia Municipale di Pesaro, intervenuti nella immediatezza del sinistro, i quali affermavano che la stessa era estesa, e non era visibile sia perché incolore sia perché il manto stradale era bagnato (dal chè consegue anche la non prevedibilità del pericolo in uno spazio temporale congruo a porre in essere manovre atte ad evitarlo), dall’altro lato, risulta parimenti fornita la prova della colpa della convenuta.

Ed invero, dall’istruttoria orale è emerso che altro utente della medesima strada aveva invaso, alcuni giorni prima del sinistro stradale occorso al *****, l’opposta corsia di marcia a causa della medesima chiazza d’olio. Sebbene non risulti agli atti che la Provincia ***** sia stata notiziata di ciò, ritiene questo Giudice che la convenuta abbia avuto un ragionevole lasso di tempo per rimuovere o segnalare il pericolo essendo comunque suo obbligo monitorare la stato di conservazione e manutenzione della res pubblica.

Quanto al comportamento del danneggiato che la convenuta assume quale causa esclusiva o comunque concorrente nella produzione dell’evento, và detto che non vi è prova certa che la condotta del ****** abbia influito sulla produzione del danno e sulla sua misura.

Gli stessi agenti verbalizzanti, assunti all’udienza del 25.10.2006, hanno dichiarato di non poter attribuire con certezza le tracce di vernice trovate sul guard rail, che delimita la corsia di pertinenza del veicolo antagonista, all’autovettura Alfa Romeo del ***** (circostanza questa dalla quale avrebbero poi desunto che il ***** invadeva l’opposta corsia di marcia) ed hanno confermato che nessuna violazione al codice della strada veniva ravvisata ed elevata.

Al contempo, il conducente del veicolo Citroen, *****, dichiarava, in sede di escussione a teste, di essere stato lui e non il ***** ad urtare il guard rail in conseguenza dell’urto con l’autovettura di costui.

In punto di quantum, rileva il giudicante che il danno biologico, inteso come menomazione psico-fisica della persona in sé considerata, costituisce una categoria autonoma di nocumento, svincolata dalla capacità del soggetto di produrre reddito, e fondata unicamente sulla lesione del diritto alla salute, costituzionalmente riconosciuto e protetto (cfr. art. 5 Legge n. 57/2001).

Il danno biologico è correlato al valore umano perduto ed è, pertanto, aredittuale; il danno morale, anch’esso considerato non patrimoniale, si connota quale patema d’animo o sofferenza psichica di carattere interiore, soggettiva e subiettiva.

La risarcibilità di tal’ultima voce di danno, alla luce dei più recenti orientamenti giurisprudenziali, non è soggetta al limite derivante dalla riserva di legge correlata all’art. 185 c.p. e non presuppone, pertanto, la qualificabilità del fatto illecito come reato.

***

Per la liquidazione del danno biologico occorre far riferimento essenzialmente alla consulenza tecnica d’ufficio medico legale, della cui validità, non può in alcun modo dubitarsi in quanto le relative conclusioni si sono fondate sulla documentazione allegata agli atti di causa nonché sull’esame obiettivo del danneggiato, compiuto da un esperto incaricato per specifica competenza tecnica.

Il consulente dell’Ufficio ha accertato un danno biologico del 6% e determinato la durata della malattia in giorni 40 quale inabilità temporanea totale, in giorni 50 quale inabilità temporanea parziale al 50% ed in giorni 30 la inabilità, temporanea al 25%; ha poi riconosciuto la congruità di spese mediche per Euro 971,25.

Trattandosi di danno di lieve entità, quale criterio di liquidazione deve essere adottato quello del punto variabile secondo le tabelle di cui all’art. 139 del Dlgs. 209/2005 aggiornate, da ultimo, con D.M. 12 giugno 2007.

Il danno risarcibile a tale titolo al ****** ammonta complessivamente ad Euro 9.537,08 di cui euro 6.584,88 per invalidità permanente al 6%, euro per inabilità temporanea totale (euro 40,72×40 giorni), euro l.018,00 per inabilità temporanea parziale al 50% (euro 20,36×50 giorni), euro 305,40 per inabilità, temporanea parziale al 25% (euro 10,18 x 30 giorni),

Il danno morale può liquidarsi nella fattispecie in una percentuale pari ad 1/3 dell’importo riconosciuto a titolo di danno biologico e dunque nella somma di euro 3.179,00.

Ovviamente andrà risarcito anche il danno patrimoniale comprendente il valore ante sinistro del mezzo, desumibile anche da riviste specializzate del settore e quantificabile equitativamente, alla data del sinistro, in Euro 4.131,66 indicizzato all’attualità in Euro 4.654,00 le spese di rottamazione e reimmatricolazione per un importo complessivo di euro 480,00 nonchè le spese mediche documentate ritenute congrue dal CTU per l’importo di euro 971,25.

Alla soccombenza consegue la condanna della convenuta alla rifusione delle spese di lite, che vengono liquidate come da dispositivo, nonché al rimborso delle spese di CTU e CTP nelle misure, rispettivamente, di Euro 301,81 e di Euro 251,81.

 

P.Q.M.

 

Il Tribunale di Pesaro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2380/2004 di RG., ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, così decide:

1) dichiara la responsabilità esclusiva ex art, 2043 c,c. della Provincia di ****** nella causazione del sinistro stradale occorso in Pesaro il giorno 31.12.2002 al sig. ******;

2) conseguentemente condanna la Provincia di ******, in persona del Presidente pro tempore, a rifondere al ****** i danni tutti, patrimoniali e non patrimoniali, patiti dal medesimo e che si liquidano in complessivi euro 18.821,33 oltre interessi legali dalla data del deposito della sentenza a quella dell’effettivo soddisfo;

3) condanna la Provincia di *****, in persona del Presidente pro-tempore, a rifondere all’attore le spese di lite che liquida in complessivi Euro ***** di cui Euro ****** per competenze, Euro ****** per onorari ed Euro ****** per anticipazioni oltre rimborso forfettario 12,5% spese generali, C.P.A. ed IVA;

4) pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese di C.T.U. e di C.T.P. attorea.

Così deciso in Pesaro il 20.06.2008.

pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese di CTU e di CTP attorea, Così deciso in Pesaro il 20.06.2008

Il GOT

Avv. *****************

 

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