TRIBUNALE di PESARO, sentenza del 18 ottobre 2005

sentenza 31/03/11
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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

IL TRIBUNALE di PESARO, nella persona del Dr. ************************, ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 2400/2002 promossa

 

da

******, *******, e ******* – tutti elettivamente domiciliati presso lo studio dell’Avv. ************* che li rappresenta e difende come da delega a margine dell’atto di citazione;

-ATTORI

nei confronti di

****** Assicurazioni S.p.A., in persona del suo legale rappresentante pro-tempore Avv. ****** -elettivamente domiciliata presso lo studio degli Avv.ti ****** *******che la rappresenta e difende come da delega in calce alla citazione passiva;

 

– CONVENUTA

AZIENDA *******

– CONVENVENUTA CONTUMACE

 

Oggetto: LESIONE PERSONALE

Le parti all’udienza del 27.05.2005 hanno così concluso:

Gli attori: “Piaccia all’Ill.mo Tribunale di Pesaro, contrariis rejectis, previo riconoscimento dell’esclusiva responsabilità di ****** nel sinistro de quo, conducente del Piaggio Porter targato *******, di proprietà dell’Azienda ******* condannare quest’ultima, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, nonché ***** ASSICURAZIONE, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, in via solidale e/o alternativa fra loro, al risarcimento del danni subiti da ***** mediante il pagamento in suo favore della somma di Euro

509.286,84, o di quella più precisa che risulterà, oltre al danno esistenziale subito dalla medesima, nella somma che verrà equamente stabilita dal Tribunale; condannare altresì i convenuti al risarcimento dei danni subiti da *****, quale proprietario del ciclomotore andato distrutto nell’incidente e quale genitore della macrolesa, mediante il pagamento in Suo favore della somma di euro 37.826,52, o di quella più precisa che risulterà; condannare, infine, i convenuti al risarcimento dei danni subiti da *****, quale genitore della macrolesa, mediante il pagamento in Suo favore della somma di Euro 36.000,00 o di quella più precisa che ri­sulterà; oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dai sinistro al saldo, sentenza provvisoriamente esecutiva come per Legge, con vittoria di spese, funzioni ed onorari del presente procedimento.”

La convenuta – ***** – : ‘Voglia l’Ill.mo Tribunale di Pesaro

IN VIA PRINCIPALE, dichiarare che il sinistro è avvenuto per esclusivo fatto e colpa dell’attrice ***** e, di conseguenza, respingere la domanda avanzata dagli attori nei confronti delle convenute ***** e la ***** Ass.ni S.p.A. perché infondata in fatto ed in diritto.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite.

IN VIA SUBORDINATA, nella denegata ipotesi e non creduta ipotesi che l’*********************************** dovesse riconoscere un concorso di col­pe, dichiarare che il danno è di importo inferiore rispetto alla somma richie­sta dall’attrice ***** e che nulla è dovuto agli attori ***** e ***** e, di conseguenza, liquidare a *****, quanto risul­terà di giustizia in proporzione alle rispettive e differenti responsabilità del protagonisti il sinistro e con esclusione del danno morale ex art 2059 c.c. e 185 c.p..

Con vittoria o, quantomeno, compensazione di spese, diritti ed onorari.”

Svolgimento del processo

Con atto di citazione del 4 ottobre 2002, *****, ***** e ***** convenivano in giudizio la ***** Ass.ni- S.p.A. e l’***** (*****), nelle rispettive qualità di Assicuratore e di proprietaria del veicolo investitore, per sentirle condannare al risarcimento dei danni da loro subiti in conseguenza dell’incidente stradale occorso a ***** il 16.08.2000 nel centro abitato di Pesaro.- Sostenevano gli istanti che l’incidente sarebbe avvenuto per colpa di ***** che, alla guida dell’autocarro di proprietà dell’******, si era scontrato con il ciclomotore condot­to dalla *****, la quale aveva attraversato l’incrocio nel momento in cui il semaforo emetteva luce verde dalla sua parte.­-

Costituitasi ritualmente in giudizio, la ***** Assicurazione resisteva alla domanda ed eccepiva in particolare l’esclusiva responsabilità di *****.-

La società ***** rimaneva contumace.-

­Acquisite due consulenze tecniche, una medico legale sulla persona di ***** e l’altra sui danni riportati dal ciclomotore; assunte prove per interrogatorio e per testimoni, la causa, sulle conclusioni delle parti più sopra riportate, era trattenuta a sentenza l’udienza del 27 maggio 2005, con termini di 60 e 20 giorni per il deposito delle comparse e delle repliche.­-

Motivi della decisione

La causa dell’incidente, avvenuto alle ore 04,05 del 16 agosto 2000 in un tratto fuori del centro abitato di Pesaro, non è emersa con chiarezza e con suffi­ciente prova di riscontro neppure dalla istruttoria compiuta.- Come concludono icasticamente gli agenti della Polizia Stradale di Pesaro, intervenuti sul posto subito dopo: “dai rilievi effettuati e dalla mancanza di elementi utili per la rico­struzione del sinistro l’urto tra i veicoli è avvenuto per circostanze dubbie”.

Invero chi sia stato a passare con la luce verde o con luce rossa del semafo­ro, nel che si racchiude l’interrogativo di fondo della causa, è impossibile a de­terminare sulla base degli elementi probatori raccolti.-

­Nessun conforto proviene, come si è detto, dagli accertamenti in loco.­-

Testimoni non risultano esservi stati, almeno dalla relazione giudiziaria.-

In questo giudizio è stata portata da parte attrice la testimone *****, la quale ha riferito che nell’occorso avrebbe preceduto la scooterista e che “quan­do è (sono) ripartita col semaforo verde lo scooter era dietro di me, in movimen­to, ed era a circa 40 metri di distanza dietro di me: quando sono ripartita era ap­pena scattato il verde al semaforo; il motorino che seguiva la mia auto era uno booster di colore scuro; quindi era lo stesso motorino”.-­

Vi sono molti e seri dubbi non soltanto per dubitare della veridicità di queste affermazioni ma soprattutto della stessa presenza della testimone.­-

Il modo rocambolesco in cui avrebbe collegato l’incidente alla ***** (era in­fermiera presso l’Ospedale e li avrebbe appreso del sinistro), la inverosimiglianza del percorso tenuto in quelle prime ore del mattino in rapporto alla sua desti­nazione, la sua mancata rilevazione da parte della Polstrada, l’esposizione di fatti a distanza di tanto tempo, sono tutti elementi di giudizio negativi­.-

Ma a tutto concedere, è indubbio che la testimone non vide accadimento dell’incidente perché precedeva lo scooter e non potè verosimilmente accorgersi dell’identità della persona che lo guidava (portava il casco) né tantomeno riuscì a vederla nel momento in cui attraversava il semaforo.-

Non esiste, in definitiva, alcuna prova, neppure quella logica, che la giovanissima ***** abbia percorso la distanza che la divideva dall’autovettura della ***** prima che il semaforo avesse cessato di emettere luce verde.-

A questa situazione probatoria fluida si aggiunge la dichiarazione resa dalla stessa ***** alla Polstrada il 30 novembre 2000 nella quale ebbe ad ammettere “Non saprei proprio riferire se il semaforo emetteva luce verde o rossa per il mio senso di marcia”.-

In mancanza quindi, di ogni prova seria e convincente sulla responsabilità deve necessariamente ricorrersi alla presunzione di pari responsabilità dl cui all’art. 2054 cod. civ., essendo parimenti evidente che le parti convenute non hanno provato che il conducente dell’autocarro abbia fatto tutto il possibile per evitare l’incidente.-

Liquidazione dei danni a *****

Sulla base delle risultanze medico-legali, i danni vengono liquidati, come di seguito riportati, applicando criteri costantemente seguiti da questo Tribunale ovverosia delle tabelle del Tribunale dl Milano.-

Vengono, peraltro, fatto le seguenti considerazioni.-

Il danno non patrimoniale (danno morale)- considerata la gravità e la durata della malattia sofferta- è riconosciuto nella misura percentuale di un mezzo del solo importo liquidato complessivamente a titolo di danno biologico.- Sempre in considerazione della gravità e della durata della malattia sofferta, per ogni giorno di inabilità temporanea totale viene riconosciuto un risarcimento nella misura di € 50,00, come richiesto dall’attrice.

Il danno alla capacità lavorativa specifica può essere riconosciuto in quanto *****, a prescindere dalla riduzione della capacità lavorativa generica, riconducibile al danno biologico, incorrerà in una “condizione di disagio ed usu­ra, del tutto probabile, considerando i normali orari e turni lavorativi previsti da un’attività svolta a pieno ritmo, compatibilmente con gli studi oggi esperiti dalla paziente (è studentessa in lettere e filosofia)”, così come accertato e valutato dai C.T.U. nell’elaborato peritale.- L’entità di detto danno, in relazione alla pro­babile sistemazione lavorativa e alle attuali e probabili future condizioni di vita personali e familiari nonché alla giovane età dell’attrice, viene determinata in via equitativa, tenendo pur conto dei calcoli effettuati in conclusionale, nella somma complessiva di € 100.000,00.-

E altresì riconoscibile il danno esistenziale, da liquidare in via equitativa, non potendosi disconoscere le conseguenze negative che alla ***** deriveranno alla sua vita di relazione ed in generale alla sua conduzione di vita dalle gravi lesioni, anche a carattere permanente, riportate nel sinistro.-

 

– danno biologico 25,00% x 3.115,16 x 0,910

(tabella Trib. Milano gennaio 2005) € 70.870,00

– danno morale (1/2 biologico complessivo) € 42.560,00

– inabilità totale temporanea gg. 180 € 9.000,00

– inabilità parziale temporanea 50% gg. 150 € 3.750,00

– inabilità parziale temporanea 25% gg. 120 € 1.500,00

– danno esistenziale in via forfettaria € 14.186,67

– danno per incapacità lavorativa specifica € 100.000,00

– spese mediche documentate, rivalutate del 10% € 3.875,28

TOTALE Euro 245.742,00

 

La rivalutazione monetaria non è dovuta in quanto i danni, esclusi quelli per spese- però già rivalutati-, sono stati liquidati ai valori attuali.-

­Sono ovviamente dovuti gli interessi legali dal giorno dell’incidente al saldo effettivo.-

Liquidazione danni morali ed esistenziali a favore dei genitori

Il danno non patrimoniale e quello esistenziale, connesso alle gravi menomazioni della figlia, è comprovato dalle ripercussioni negative e, più in particolare, dall’afflizione che loro è derivato e tuttora deriva dal dolore direttamente subito in conseguenza delle gravi lesioni riportate dalla giovanissima *****.-

Tale danno può essere equamente determinato in € 20.000,00 per ciascuno di essi.-

Per ***** è da aggiungersi la somma di € 1.438,67, oltre agli inte­ressi dal sinistro al saldo, per il danno subito dal cic1omotore come da consulenza tecnica.-

Considerate la presunzione di pari responsabilità ex art. 2054 cod. civ. i convenuti, in solido tra loro, sono tenuti a corrispondere agli attori la metà delle somme come sopra liquidate.-

Le spese del giudizio, tenuto conto dell’esito della causa, sono compensate tra le parti per la metà ed accollate per l’altra metà ai convenuti a ragione della loro prevalente la soccombenza (art. 92 cod. proc. civ.).-

Per legge (art 282 cod. proc. civ.) la sentenza è provvisoriamente esecutiva tra le parti.-

Per questi motivi,

definitivamente pronunciando sulla domanda, proposta con atto di citazione del 04.10.2002 da *****, ****** e ****** nei confronti dell’*****di Pesaro e della ***** ASSICURAZIONE S.P.A.-, ogni altra eccezione e/ domanda rigettata, così decide:

1) dichiara che l’incidente stradale si è verificato per pari colpa dei protagonisti dell’incidente;

2) condanna i convenuti, in solido tra loro, a pagare in favore di ***** la somma di Euro 122.871,00, in favore di ***** la somma di € 10.719,00, in favore di ***** la somma di € 10.000,00, oltre, per tutti, agli interessi legali dal giorno del sinistro al saldo effettivo nonché, sempre in solido tra loro, a rimborsare in favore degli attori la metà delle spese del giudizio (l’altra mètà viene compensata tra le parti), liquidate, per l’intero, in Euro *****, di cui Euro ****** per spese vive, Euro ****** per diritti di avvocato, Euro ****** per onorari di avvocato e le spese generali di Euro ****** del 12,50% su diritti ed onorari, oltre al C.P.A e all’I.V.A. come per legge;

3) dichiara la sentenza provvisoriamente esecutiva tra le parti.-

Così deciso in Pesaro il 18 ottobre 2005.-

Il Giudice Unico

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