Tribunale di Paola: una battuta d’arresto per il popolo dei correntisti

Redazione 29/07/16
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Due importanti battute d’arresto per il popolo dei correntisti:

  • la cms non entra nel computo del Teg;
  • sono valide le proposte di modifica unilaterale del contratto.

 

Artt. Codice Procedura Civile: 281sexies Voci Massimario Bancario: 9

 

La Banca difesa congiuntamente dagli Avv.ti VILLECCO e SCIONTI e  dal consulente tecnico della Banca, D.ssa S. MASCELLARO di SMF&P (STUDIO MASCELLARO-FANELLI & PARTNERS), ha ottenuto un importante riconoscimento.

Il Tribunale di Paola ha affermato che ai fini della valutazione attinente al superamento del tasso soglia, non deve tenersi conto della commissione di massimo scoperto per i contratti esauritisi antecedentemente al 1 gennaio 2010. In particolare, il giudice osserva come l’inclusione della commissione di massimo scoperto nel calcolo del superamento del tasso soglia non possa essere seguita, perché secondo le Istruzioni della Banca d’Italia del 2006: 1) la CMS non doveva essere rilevata per determinare il TEG e, quindi, il tasso soglia (per cui si comparerebbero entità disomogenee); 2) essa va computata separatamente dal TEG; 3) le istruzioni prevedevano espressamente che la commissione di massimo scoperto non entra nel calcolo del TEG”.

 

Ma il principio fortemente innovativo della sentenza risiede nella dichiarata validità della modifica unilaterale del contratto ex art. 118 TUB, se il correntista non ha per tempo esercitato il prescritto recesso.

Chiarissimo il Magistrato: “infondata l’eccepita modifica unilaterale del contratto perpetrata dalla Banca. A tal proposito l’art. 118 TUB, secondo comma, statuisce che Dzla modifica si intende approvata ove il cliente non receda, senza spese, dal contratto entro la data prevista per la sua applicazione. In tale caso, in sede di liquidazione del rapporto, il cliente ha diritto all’applicazione delle condizioni precedentemente applicate”.

Dalla documentazione in atti è emerso che le modifiche unilaterali al contratto sono state comunicate per iscritto dall’istituto di credito con l’uso della formula Dzproposta di modifica unilaterale del contrattodz, pertanto è stato stabilito che essa deve intendersi accettata dal cliente nel momento in cui non ha proposto reclamo, né ha esercitato il proprio diritto di recesso entro 60 giorni come, per l’appunto, previsto dalle condizioni contrattuali pattuitedz.

Tribunale di Paola sent. n. 476 del 21.07.2016 dr. Marta Sodano

Sentenza collegata

611790-1.pdf 631kB

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