Tribunale di Grosseto – Sezione Civile – Procedimento n. 1923/06 registro decreti ingiuntivi, provvedimento del 28/7/06

sentenza 24/07/08
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Il giudice dr. Francesco Luigi Branda

Letto il ricorso per decreto ingiuntivo presentato dalla Banca, rileva in fatto:

1) la banca ha formulato richiesta di ingiunzione per lo scoperto di conto corrente n.7446 e per il rientro del prestito n.96392, oltre interessi convenzionali, sulla base dei contratti stipulati con la Alfa s.r.l., a cui favore hanno prestato fideiussione Tizio e Caia ( a cui è succeduta mortis causa Mevia).

2) Il contratto di conto corrente prevede “il tasso creditore, alle condizioni applicate sulla piazza, con capitalizzazione degli interessi a fine anno; e il tasso debitore ed il tasso di mora, con capitalizzazione degli interessi ogni trimestre”.

3) Il Tribunale, in data 7/7/2006, ha invitato la banca a specificare analiticamente le singole voci del credito vantato, quantificando l’ammontare del capitale e degli interessi, anche in relazione alla capitalizzazione trimestrale ed annuale.

4) La banca, con memoria del 19 luglio 2006, ha depositato gli estratti di conto corrente ed dedotto la legittimità della capitalizzazione trimestrale applicata, perché consentita dalla delibera CICR del 9/2/2000 (attuativa dell’art. 120 T.U.B.) per i contratti stipulati successivamente alla stessa.

Tanto premesso, ritiene in diritto:

-) Come è noto, l’articolo 1 della citata delibera dispone che “nelle operazioni di raccolta del risparmio e di esercizio del credito poste in essere dalle banche e dagli intermediari finanziari gli interessi possono produrre a loro volta interessi secondo le modalità e i criteri indicati negli articoli che seguono”.

Orbene, il successivo articolo 2 prevede che “ nel conto corrente l’accredito e l’addebito degli interessi avviene sulla base dei tassi e con le periodicità contrattualmente stabiliti. Il saldo periodico produce interessi secondo le medesime modalità.

Nell’ambito di ogni singolo conto corrente deve essere stabilità a stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e creditori”.

Inoltre, l’articolo 6 dispone che, nel caso di capitalizzazione infrannuale, deve essere specificato il valore del tasso rapportato su base annua con riferimento agli effetti della capitalizzazione.

-) Nel quadro della predetta disciplina, viene in rilievo innanzi tutto il criterio della cosiddetta reciprocità, secondo cui – benchè sia consentita la pattuizione di tassi creditori e debitori di differente entità – la rispettiva capitalizzazione deve comunque avvenire “secondo le medesime modalità” e con “la stessa periodicità nel conteggio degli interessi”.

Le norme che si chiosano sollecitano, dunque, le seguenti argomentazioni.

In primo luogo, la nozione di reciprocità, riferita all’espressione “Il saldo periodico produce interessi secondo le medesime modalità” e con “la stessa periodicità nel conteggio” , consiste essenzialmente nel fatto che il criterio di calcolo per l’anatocismo e la periodicità devono essere identici per i saldi periodici debitori e per quelli creditori.

A potenziare il convincimento sulla necessità della identica modalità di calcolo imposta dalla richiamata normativa, sta la sua funzione, anche sostanziale, di protezione del contraente piu’ debole, di tutela specifica del consumatore, di garanzia della trasparenza bancaria, relativamente a prassi negoziali diffuse , come quella di capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti alle banche, risolventesi in una non più tollerabile sperequazione di trattamento imposta dal contraente forte in danno della controparte più debole.

Ed allora, poiché le soluzioni che si danno non possono essere – per così dire – secundum eventum obligationis, non può essere consentito un criterio di calcolo elastico che si accresce in proporzione geometrica, quando si tratta di calcolare la capitalizzazione trimestrale a favore della banca, ed invece si ritrae – fino ad annullarsi – quando si deve quantificare l’anatocismo in favore del cliente.

– ) Nel caso di specie, le clausole contrattuali prevedono una disimmetria evidente, dal momento che la capitalizzazione a favore della banca è prevista a cadenze trimestrali, ed invece quella a favore del correntista a cadenza annuale, non rispettando affatto la suddetta condizione di reciprocità.

Inoltre, non risulta specificato in contratto, per la capitalizzazione infrannuale (a favore della sola banca), il valore del tasso rapportato su base annua con riferimento agli effetti della capitalizzazione, come imposto dall’art.6 della citata delibera CICR.

-) Si ritiene pertanto che la clausola, inosservante della disciplina prevista dalla delibera 9 /2/2000 CICR, sia nulla per violazione del principio di reciprocità e per difetto di specificazione delle condizioni di cui all. art. 6 delibera CICR 9/2/2000.

La nullità consegue alle specifiche violazioni della normativa introdotta dalla predetta delibera che autorizza eccezionalmente l’anatocismo in deroga ai principi generali, subordinatamente al rispetto delle predette condizioni.

Esclusa, l’applicabilità della predetta disciplina, non ravvisandosi il rispetto delle condizioni dalla stessa stabilite, viene in rilievo, secondo i principi generali, la nullità della clausola che prevede l’anatocismo (disimmetrico), in quanto stipulata in violazione dell’art. 1283, cod.civ., perché basata su un uso negoziale imposto dal contraente più forte, anziché su un uso normativo, mancando di quest’ultimo il necessario requisito soggettivo, consistente nella consapevolezza di prestare osservanza, operando in un certo modo, ad una norma giuridica, per la convinzione che il comportamento tenuto è giuridicamente obbligatorio, in quanto conforme ad una norma che già esiste o che si reputa debba fare parte dell’ordinamento giuridico ("opinio juris ac necessitatis") (cfr., amplius, Cass. Sez. Un. 21095 del 2004).

-) Per le predette ragioni, la somma per cui è stata richiesta l’ingiunzione deve essere decurtata degli interessi anatocistici.

Infatti, premesso che sussiste certamente il potere del giudice di dichiarare d’ufficio la nullità della clausola che prevede l’anatocismo in violazione delle norme di legge e che tale nullità può essere rilevata in qualsiasi stato e grado del giudizio (cfr. Cass. Sez. Un. 21095 del 2004), risulta accertata per i motivi sopra esposti – la nullità della clausola in discussione, dovendosi escludere perciò il diritto della banca di richiede gli interessi anatocistici.

In tale contesto, per la esatta quantificazione della entità del credito, occorre tener conto dei dati rilevabili dagli estratti conto, riconoscendo al creditore gli importi in linea capitale, oltre gli interessi nella misura convenzionalmente stabilita – ESCLUSA LA CAPITALIZZAZIONE TRIMESTRALE – .

La banca – sebbene richiesta – non ha indicato l’esatto ammontare riconducibile alla capitalizzazione; tuttavia, il calcolo del credito può essere comunque effettuato.
Infatti, l’importo in linea capitale è pari alla differenza tra la somma richiesta (euro 85.131,02) e le somme calcolate nella voce “sbilancio competenze” (complessivamente pari a 22.928,535) , e si quantifica in euro 62.202,485.

Al suddetto importo vanno aggiunti gli interessi nella misura convenzionalmente stabilita – ESCLUSA LA CAPITALIZZAZIONE TRIMESTRALE – a decorrere dai singoli addebiti e sul relativo ammontare, fino al saldo.

Ritenuto che sussistono le condizioni per concedere la provvisoria esecuzione.

P.Q.M.

Letti gli articoli 633 e ss. e 642 c.p.c.

INGIUNGE

alla S.r.l. ALFA, corrente in Grosseto, in persona del proprio legale rappresentante pro-tempore, a TIZIO, residente in Grosseto, nonché a MEVIA, residente in Grosseto, di pagare immediatamente ed in solido tra loro (la Mevia entro i limiti della garanzia fidejussoria rilasciata dal de cuius Caia di cui in premessa) alla Banca, Soc. Coop. a r.1., come sopra rappresentata e domiciliata e per le causali di cui in premessa, la complessiva somma di euro 62.202,485 ed interessi nella misura convenzionalmente stabilita a decorrere dai singoli addebiti e sul relativo ammontare, fino al saldo, – ESCLUSA LA CAPITALIZZAZIONE TRIMESTRALE –, oltre alle spese, competenze ed onorari della presente procedura ingiuntiva, che liquida in complessivi euro 1820,00, di cui euro 258,00 per spese, euro 672,00 per competenze, euro 890,00 per onorari, oltre rimborso spese generali, IVA e C.P.A. come per legge.

Stante il pericolo nel ritardo, dichiara il presente decreto provvisoriamente esecutivo ed avverte i debitori che hanno facoltà di proporre opposizione avverso la presente ingiunzione nel termine di gg 40 dalla sua notifica, e che, in difetto, l’ingiunzione diverrà definitivamente esecutiva ai sensi di legge.

Grosseto, lì 28/7/06

Il Giudice del Tribunale
Il Cancelliere

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