Tribunale di Chieti – Ordinanza del 27-01-10 (Assegnazione delle supplenze – predisposizione del quadro esaustivo delle disponibilità – necessità. Docente avvocato – nullità del ricorso contro il MIUR ex art. 1 comma 56-bis della L. n. 662/1996 – non suss

giurisprudenza 18/02/10
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Tribunale di Chieti – Ordinanza del 27-01-10 (Assegnazione delle supplenze – predisposizione del quadro esaustivo delle disponibilità – necessità. Docente avvocato – nullità del ricorso contro il MIUR ex art. 1 comma 56-bis della L. n. 662/1996 – non sussiste).

L’assegnazione delle supplenze è regolata da precise disposizioni, aventi il proprio fondamento nel precetto costituzionale dell’imparzialità e della meritocrazia, assicurato dal rispetto delle posizioni in graduatoria; l’amministrazione scolastica deve predisporre il quadro esaustivo delle disponibilità per le supplenze prima di procedere alla convocazione degli aspiranti, allo scopo di consentire ai primi in graduatoria la scelta delle sedi; omettendo tare adempimento, determina nei fatti il mancato rispetto dei criteri di legge, non assegnando la supplenza più consistente al docente collocato in posizione migliore in graduatoria.
È infondata l’eccezione di nullità del ricorso per difetto di valida procura qualora il legale del ricorrente sia docente di discipline giuridiche (poiché osterebbe al patrocinio il disposto di cui all’art. 1, comma 56-bis della L. n. 662/1996), come confermato da giurisprudenza costante della Corte di Cassazione a Sezioni Unite.

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