Tribunale di Bologna – Decreto del 21-03-11 (Criteri e modalità di utilizzazione ed organizzazione del personale – obbligo di contrattazione – sussistenza)

sentenza 21/04/11
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Le materie indicate nelle lettere (h) (i) ed (m) dell’articolo 6 comma 2° del vigente C.C.N.L. Comparto Scuola, che la norma rinvia alla contrattazione d’istituto, non rientrano, nella loro esplicita formulazione, negli ambiti che l’articolo 54 del D.lgs. n. 150/2009 vieta esplicitamente alla contrattazione collettiva.
Si tratta in particolare di materie di confine tra l’ambito della concreta organizzazione del lavoro, ambito escluso dalla contrattazione, e l’ambito dell’effetto che le scelte organizzative esercitano sulle condizioni di lavoro degli addetti, ambito che invece è compreso nella contrattazione collettiva.
Pertanto la trattativa sui criteri e le modalità indicate nelle lettere (h), (i) ed (m) dell’articolo 6 comma 2° del vigente C.C.N.L. Comparto Scuola non interferisce con le decisioni organizzative e di gestione di pertinenza del dirigente scolastico, che sono a valle degli stessi, bensì ne esplicita la trasparenza ai fini della concreta attuazione dei principi di legalità, imparzialità e buona amministrazione, che sono posti da norme aventi rango di fonte superiore.

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