Tribunale Amministrativo Regionale per La Campania – Sede di Napoli, Quinta Sezione Interna , Sent. n. 2618/07

sentenza 05/04/07
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
Il Tribunale Amministrativo Regionale Per La Campania – Sede di Napoli, **********************, composto dai ******************:
– Dr. ************** – Presidente;
– Dr. ***************** – Giudice;
– Dr. ************************ – Giudice relatore estensore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
…….omissis………..
 
Designato il dott. ************************ quale relatore per la Camera di Consiglio del 22 febbraio 2007 fissata per l’esame dell’istanza cautelare formulata dai ricorrenti;
Uditi gli Avvocati delle parti come da verbale;
Ritenuto di potere definire immediatamente il giudizio con sentenza emessa ai sensi degli artt. 21 comma 10° e 26 comma 4° L. n. 1034/71 consentendolo l’oggetto della causa, l’integrità del contraddittorio e la completezza dell’istruttoria;
Avvisate le parti presenti alla Camera di Consiglio del 22 febbraio 2007 della possibilità di definizione immediata del giudizio ai sensi degli artt. 21 comma 10° e 26 comma 4° L. n. 1034/71;
Ritenuto, in fatto, che i ricorrenti impugnano l’ordinanza n. 93/06 del 27/11/06 con cui il Sindaco del Comune di **, ai sensi degli artt. 50 e 54 d. lgs. n. 267/00, ha disposto l’immediata occupazione del locale di loro proprietà sito in **, via ** n. 51 per concedere lo stesso in uso al dott. ** affinchè ivi eserciti la farmacia di cui il predetto è titolare;
Considerato, in diritto, che il ricorso è fondato e merita accoglimento;
Ritenuta, in particolare, fondata la prima censura nella parte in cui i ricorrenti deducono l’insussistenza dei requisiti di necessità ed urgenza invocati nel provvedimento impugnato quale presupposto per l’esercizio del potere di cui agli artt. 50 e 54 d. lgs. n. 267/00;
Considerato, in particolare, che dalla stessa documentazione proveniente dal Comune di ** e prodotta in giudizio dalla difesa erariale il 20/02/07 risulta che lo sfratto della farmacia del controinteressato risale a molti mesi prima dell’emissione del provvedimento impugnato (nella raccomandata del 14/10/06 ** specifica, addirittura, che da anni era in corso con il proprietario dell’immobile precedentemente occupato una controversia per la restituzione del bene) e che, pertanto, sotto questo profilo la circostanza in esame non possiede quei requisiti di contingibilità ed urgenza che legittimano l’esercizio del potere eccezionale nell’ambito del quale è stata emessa l’ordinanza n. 93/06;
Rilevato, inoltre, che non sussiste nella fattispecie il pericolo per la salute pubblica, costituente ulteriore presupposto per l’emissione dell’ordinanza prevista dall’art. 54 d. lgs. n. 267/00, in quanto la continuità nell’erogazione al pubblico del servizio farmaceutico è garantita dalla presenza in ** di altra farmacia specie se si considera che nella pianta organica elaborata dalla Regione Campania al Comune intimato spetta ex art. 1 l. n. 362/91 una sola farmacia a fronte delle due attualmente esistenti (la circostanza, espressamente affermata dai ricorrenti e comprovata dalla documentazione da essi prodotta, non è stata in alcun modo contestata dall’amministrazione costituita);
Considerato che, in ogni caso, il pericolo per la salute pubblica conseguente al rilascio dell’immobile precedentemente occupato costituisce aspetto che avrebbe dovuto essere valutato nell’ambito del potere di differimento dell’esecuzione dello sfratto previsto dall’art. 35 l. n. 253/50 (TAR Toscana n. 1156/04);
Rilevato, altresì, che il provvedimento impugnato si presenta illegittimo in quanto non prevede un termine finale di efficacia il che stride con l’asserita contingibilità della situazione legittimante la sua adozione e la necessaria provvisorietà che deve caratterizzare le ordinanze di necessità specie quando prevedono la requisizione in uso di proprietà di privati (C.d.S. sez. IV n. 3823/02; TAR Lazio – Roma n. 430/85);
Ritenuto, infine, assolutamente improprio il riferimento del provvedimento impugnato agli artt. 5 e 15 l. n. 225/92 inapplicabili alla fattispecie oggetto di causa (come puntualmente dedotto dai ricorrenti) per la mancanza, sotto il profilo formale, della deliberazione dello stato di emergenza da parte del Consiglio dei Ministri (che legittima l’adozione dei provvedimenti straordinari previsti dalle norme in esame), e, sotto il profilo sostanziale, della situazione di emergenza avente i caratteri previsti dall’art. 2 l. n. 225/92;
Considerato che, per questi motivi, il ricorso è fondato (con assorbimento, nella predetta statuizione, delle ulteriori doglianze proposte) e merita accoglimento con conseguente annullamento dell’atto impugnato;
Considerato, poi, che il Comune di ** ed il Sindaco di **, quale Ufficiale di Governo, in quanto soccombenti, debbono essere condannati al pagamento delle spese di lite il cui importo viene liquidato come da dispositivo;
Ritenuti, infine, sussistenti “giusti motivi” per disporre, ai sensi dell’art. 92 c.p.c., la compensazione delle spese di lite relative al rapporto giuridico processuale instauratosi tra i ricorrenti ed il controinteressato ** **;
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – Sede di Napoli, **********************, definendo il giudizio con sentenza emessa ai sensi degli artt. 21 comma 10° e 26 comma 4° L. n. 1034/71:
1) accoglie il ricorso e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato;
2) condanna il Comune di ** ed il Sindaco del Comune di **, quale Ufficiale di Governo, a pagare in solido, in favore dei ricorrenti, le spese del presente giudizio il cui importo complessivo si liquida in euro duemila/00, per diritti ed onorari, oltre IVA e CPA come per legge;
3) dispone la compensazione delle spese di lite relative al rapporto giuridico processuale instauratosi tra i ricorrenti ed il controinteressato;
4) ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.
Così deciso in Napoli nella Camera di Consiglio del 22 febbraio 2007.
L’ESTENSORE                         IL PRESIDENTE
 
 
 
 

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