Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Napoli , Sez. VII, Sentenza n. 1079/07.

sentenza 05/04/07
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sez. VII, composto dai Signori:
dott. *******************                         Presidente
dott. *****************                             Consigliere rel.
dott. ******************************        Referendario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
…Omissis…
DIRITTO
1. Deve preliminarmente essere affermata, in relazione all’eccezione all’uopo sollevata dalla Regione Campania, la giurisdizione del giudice amministrativo a conoscere della presente controversia.
Nella fattispecie in esame, gli impugnati provvedimenti amministrativi (emanati nell’esercizio di una specifica funzione pubblica, finalizzata alla ricognizione ed all’assetto del territorio), si limitano ad affermare la mera natura pertinenziale dell’area in questione rispetto al sistema stradale comunale.
Correlativamente, la pretesa svolta dai ricorrenti non concerne l’accertamento della natura privata della Salita Santa Maria del Parto, ma l’esclusione dell’asservimento della stessa all’uso pubblico.
L’indagine richiesta all’Autorità Giudiziaria adìta postula dunque (indipendentemente da ogni questione sulla proprietà del bene, che non è in questa sede in contestazione) un accertamento sulla sussistenza (o meno) dell’interesse pubblico (indipendentemente dalla sua effettiva sussistenza in concreto, che è poi questione di merito), concernente l’assetto viario del territorio.
La situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio non si configura quindi come diritto soggettivo, ma come interesse legittimo.
La presenza dell’interesse pubblico determina, infatti, l’assoggettamento dei privati all’esercizio della pubblica funzione che vi è riconnessa e la conseguente degradazione delle relative posizioni giuridiche (con inevitabile loro attribuzione, in base all’ordinario criterio di riparto della giurisdizione, alla cognizione del giudice amministrativo).
Laddove fosse diversamente configurabile nella fattispecie una residuale posizione di diritto soggettivo, questa non potrebbe che essere devoluta al medesimo giudice amministrativo o sotto forma di questione incidentale (ai sensi dell’art. 28 R.D. n. 1054/1924 e dell’art. 8 L. n. 1034/1971) ovvero, trattandosi di interesse pubblico specificamente correlato alla materia dell’urbanistica, in via di giurisdizione esclusiva (ai sensi dell’art. 34 D. Lgs. n. 80/98, nel testo emendato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 204/04).
Come già deciso da questa Sezione in relazione ad un caso analogo (cfr. Tar Campania, Napoli, Sez. VII, 29 giugno 2006, 7221), nella fattispecie va quindi affermata la giurisdizione del giudice amministrativo.
2. Anche l’eccezione di tardività formulata da entrambe le amministrazioni resistenti non può essere condivisa.
Osserva il Collegio che il termine per l’impugnazione di atti amministrativi generali che incidano sulla sfera giuridica dei singoli destinatari, com’è avvenuto nel caso di specie, decorre dalla data in cui questi ultimi ne abbiano avuto sicura e piena conoscenza, a nulla rilevando che tali provvedimenti siano stati assoggettati a forme di pubblicità (Consiglio di Stato, Sez. VI, 27 marzo 2003, n. 1585; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. I, 26 luglio 2005, n. 10381).
3. Deve parimenti essere disattesa l’eccezione di carenza di legittimazione passiva svolta dalla Regione Campania.
L’asserita natura meramente esecutiva del decreto regionale impugnato non comporta alcuna deroga alle regole generali in materia di individuazione delle parti necessarie nel giudizio amministrativo, in applicazione delle quali la legittimazione a resistere al ricorso va individuata in capo all’autorità che ha emanato l’atto impugnato (cfr. art. 21, co. 1°, della legge n. 1034/1971).
A prescindere dall’aspetto formale, occorre tuttavia rilevare, sul piano sostanziale, che la normativa disciplinante la materia della classificazione delle strade, attribuisce un ruolo preminente alla Regione nei confronti del Comune.
L’articolo 2, comma VIII, del decreto legislativo n. 285/1992, stabilisce infatti, tra l’altro, che <<le regioni … procedono, sentiti gli enti locali, alle classificazioni delle strade …>>.
Il decreto regionale di classificazione delle strade non è pertanto espressione di attività meramente esecutiva e conseguenziale rispetto al sottostante accertamento comunale, ma di attività provvedimentale in senso proprio, di chiusura del procedimento classificatorio (nell’ambito del quale la funzione del Comune è invece limitata alla formulazione di un parere-proposta, ex se inidoneo a determinare l’effetto finale).
La legittimazione passiva spetta, pertanto, al Comune di Napoli (in relazione alla delibera di Giunta Municipale n. 1257 del 26 marzo 1997) ed alla Regione Campania (in relazione al decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 4954 del 7 aprile 1998).
4. Nel merito, la prima censura è fondata ed il ricorso deve quindi essere accolto.
Alla luce delle risultanze probatorie acquisite agli atti di causa, il Collegio ritiene infatti che la Salita Santa Maria del Parto non sia destinata all’uso pubblico e che, pertanto, non rientri tra le strade di pertinenza del Comune di Napoli.
Al riguardo, occorre ribadire preliminarmente che, ai fini dell’uso pubblico di una strada, è necessario, come già affermato da questa Sezione in fattispecie analoga (cfr. sentenza n. 18232/05), che la strada sia posta all’interno di un centro abitato, che sia concretamente idonea a soddisfare (anche per il collegamento con la pubblica via) esigenze di interesse generale e che sulla stessa si esplichi di fatto il pubblico transito, "jure servitutis publicae", da parte di una collettività di persone qualificate dall’appartenenza ad una comunità territoriale (cfr. ex plurimis, C.d.S., Sez. V, 4 febbraio 2004, n. 373; C.d.S., Sez. V, 1 dicembre 2003, n. 7831; T.A.R. Abruzzo, Pescara, 4 marzo 2006, n. 144; T.A.R. Toscana, sez. III, 19 luglio 2004, n. 2637; T.A.R. Lazio, sez. II, 29 marzo 2004, n. 2922).
Effettuata tale doverosa premessa, nella fattispecie in esame non ricorrono tutti i requisiti individuati dalla giurisprudenza ai fini della sussistenza dell’uso pubblico.
La verificazione eseguita in corso di causa ha infatti accertato che la Salita Santa Maria del Parto risulta formata da due tratti: il primo, che parte dalla via pubblica, è costituito da una scala a tre rampe, per un numero complessivo di 57 scalini di larghezza media di cm. 154; il secondo (cui si accede direttamente dalla scalinata), è costituito da uno spiazzo della superficie di metri quadrati 383,25, che si sviluppa sul lastrico solare del fabbricato ove sono ubicati gli appartamenti di proprietà degli odierni ricorrenti (confinante lungo il lato sud, per una lunghezza di metri 12,70, con la facciata della chiesa di Sannazaro); tale secondo tratto continua attraverso un’apertura ad arco, della larghezza di cm. 184, che si restringe fino alla larghezza di circa metri 2, laddove è posta l’entrata di una piccola caserma della Guardia di Finanza, nonché di un’abitazione privata e di un’entrata secondaria del civico ** di via **.
La verificazione ha altresì accertato che non sono presenti caditoie o impianti per la raccolta delle acque meteoriche ad eccezione di apposite pendenze della pavimentazione che consentono il deflusso delle acque nell’apposita linea di gronda della palazzina e successivamente nei pluviali che discendono lungo la parete orientale dell’edificio.
Ha infine evidenziato che le caratteristiche costruttive del lastrico solare non consentono la sicurezza pubblica in quanto la struttura non è stata progettata per la destinazione a strada, <<nè risulta verificata a particolari carichi accidentali come la folla compatta e carichi dinamici>>.
Si tratta quindi di <<una strada chiusa e senza particolare funzione di congiunzione, non ha fognatura e/o impianti di raccolta delle acque meteoriche nè ha la possibilità di poterli realizzare data la particolare tipologia costruttiva della struttura>>, che <<non possiede le caratteristiche funzionali e geometriche previste dal D.M. 5/11/2005 [rectius: D.M. 5/11/2001 (n. 6792)], modificato dal decreto in data 22/4/2004>>.
La verificazione perviene quindi alla conclusione secondo cui la Salita Santa Maria del Parto <<non possa essere considerata idonea all’uso pubblico, salvo disporre di passaggio pedonale controllato in modo da evitare la sosta ed il compattamento di persone e cose, nonché adoperarsi al fine di evitare particolari sollecitazioni dovute a carichi dinamici>>.
Il Collegio condivide pienamente tale conclusione, che si mostra logica e coerente in relazione all’effettiva situazione dei luoghi, non contestata nella sua consistenza materiale da parte delle amministrazioni resistenti.
E’ infatti indubitabile che la strada in questione, pur essendo posta all’interno del centro abitato, non è tuttavia di larghezza tale da consentire il passaggio veicolare (come invece previsto in linea generale dall’articolo 2, comma 1°, del decreto legislativo n. 285/1992), non è direttamente inserita nel sistema viario pubblico (non ponendo in collegamento due pubbliche vie), non è soggetta al pubblico transito da parte della generalità dei cittadini (ma di un passaggio occasionale da parte di un ristretto numero di persone, nei limiti della servitù gravante sul fabbricato condominiale a favore della sovrastante Chiesa e degli altri immobili suindicati) e non è comunque in grado, date le caratteristiche costruttive del lastrico solare, di garantire la sicurezza pubblica (con la conseguenza che non sarebbe possibile derogare alle disposizioni ministeriali, come stabilito dall’art. 13, co. 2°, del decreto legislativo n. 285/1992).
La presenza di tali obiettive circostanze di fatto esclude, in ossequio al riferito pacifico orientamento giurisprudenziale, la sussistenza dell’uso pubblico della strada in questione.
E’ appena il caso di rilevare, riguardo alle osservazioni formulate dal Comune resistente nella memoria depositata in data 2 novembre 2006, che il riferimento alla normativa ministeriale è stato operato dal consulente del ************ solo per completezza espositiva (essendo già esaustivo, ai fini richiesti, l’accertamento della non conformità della strada in questione al disposto dell’art. 2 del decreto legislativo n. 285/1992 e la mancanza del pubblico transito) e che non esiste alcuna incongruenza rispetto alle date dei decreti ministeriali richiamati nella relazione (apparendo evidente che, per mero errore materiale, è stato indicato, a proposito del D.M. 5/11/2001, l’anno 2005 in luogo dell’anno 2001).
In conclusione, assorbito ogni altro motivo, la censura è fondata ed il ricorso deve essere accolto, con conseguente annullamento degli atti impugnati nella parte in cui includono la Salita Santa Maria del Parto tra le strade di pertinenza comunale.
5. Sussistono tuttavia giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sez. VII, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe (n. 6256/2005 R.G.), lo accoglie e per l’effetto annulla, nei sensi di cui in motivazione, gli impugnati provvedimenti.
Compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del giorno 15 novembre 2006.
          Il Presidente                                           Il Consigliere est.
(dott. *******************)                     (dott. *****************)
 

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