Le Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione (ordinanza del 6 marzo) hanno condannato la Presidenza del Consiglio e il Ministero dell’Interno a risarcire migranti eritrei per i danni non patrimoniali patiti a causa del trattenimento a bordo della nave della Guardia Costiera italiana “Diciotti”, per dieci giorni nell’agosto 2018, a causa dell’omesso consenso all’attracco nei porti italiani e in seguito del mancato consenso allo sbarco e il forzato trattenimento sulla nave presso il porto di Catania. Il “Formulario commentato del nuovo processo civile – Aggiornato ai correttivi Cartabia e mediazione” di Lucilla Nigro offre un supporto pratico e operativo per affrontare ogni fase del contenzioso civile
Indice
- 1. La richiesta dei danni non patrimoniali
- 2. Le difese del Viminale e della Presidenza del Consiglio
- 3. I gradi di merito
- 4. Il grado di legittimità
- 5. La natura dell’atto di rifiuto dell’autorizzazione allo sbarco dei migranti
- 6. Sussiste la giurisdizione non esclusiva
- 7. Il danno non patrimoniale
- 8. L’annullamento con rinvio
1. La richiesta dei danni non patrimoniali
Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c., depositato nel dicembre 2018, insieme ad ulteriori connazionali, un eitreo si rivolse al Tribunale di Roma chiedendo la condanna del Governo italiano, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministro p.t. e del Ministero dell’Interno, in persona del Ministro p.t., al risarcimento dei danni non patrimoniali patiti in occasione dell’illegittima restrizione della libertà personale avvenuta, a bordo dell’imbarcazione della Guardia Costiera italiana “Diciotti”, dal 16 al 25 agosto 2018. Nei primi quattro giorni a causa del mancato consenso all’attracco della nave nei porti italiani, nei successivi sei giorni, una volta permesso l’attracco della nave nel porto di Catania, a causa del mancato consenso allo sbarco sulla terra ferma. In subordine, limitatamente agli ultimi sei giorni, per il forzato ed arbitrario trattenimento sulla nave “Diciotti” nel porto di Catania senza che fosse loro consentito lo sbarco sulla terra ferma. Il “Formulario commentato del nuovo processo civile – Aggiornato ai correttivi Cartabia e mediazione” di Lucilla Nigro offre un supporto pratico e operativo per affrontare ogni fase del contenzioso civile
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2. Le difese del Viminale e della Presidenza del Consiglio
Costituendosi in giudizio il Ministero dell’Interno e la Presidenza del Consiglio dei Ministri eccepirono in via preliminare il difetto assoluto di giurisdizione trattandosi di cd. “atto politico” a essa sottratto; contestarono nel merito la fondatezza della domanda, rilevando che la vicenda della nave “Diciotti” si inseriva in un contesto internazionale di tensione tra l’Italia e Malta e aveva, altresì, coinvolto le autorità comunitarie nel tentativo dell’Italia di fermare gli sbarchi sulle proprie coste o quantomeno di ottenere una redistribuzione in sede europea dei migranti salvati dalle autorità italiane in acque internazionali e fatti sbarcare sulle coste italiane.
3. I gradi di merito
Con ordinanza resa nel luglio 2019 il Tribunale dichiarava l’assoluta carenza di giurisdizione ritenendo che i comportamenti censurati avessero la natura di atti politici. Con sentenza del marzo 2024, la Corte d’appello di Roma, pur ritenendo sussistere la giurisdizione ordinaria, per essersi trattato non di un atto politico, bensì di un atto amministrativo, quindi sindacabile, ha respinto nel merito la domanda degli appellanti in difetto della colpa della pubblica amministrazione e, comunque, in mancanza di allegazione e prova del danno conseguenza.
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4. Il grado di legittimità
Contro tale sentenza l’uomo eritreo ha proposto ricorso per cassazione, mentre la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero dell’Interno hanno depositato controricorso, con lo stesso atto proponendo ricorso incidentale “eventualmente condizionato” sulla base di due motivi. Il ricorso è stato trasmesso alle Sezioni Unite in relazione alla censura proposta in punto di giurisdizione con il primo motivo di ricorso incidentale “eventualmente condizionato”.
5. La natura dell’atto di rifiuto dell’autorizzazione allo sbarco dei migranti
Le Sezioni Unite hanno escluso che il rifiuto dell’autorizzazione allo sbarco dei migranti soccorsi in mare protratto per dieci giorni possa considerarsi come atto politico sottratto al controllo giurisdizionale. Non lo è in quanto non rappresenta un atto libero nel fine, come tale riconducibile a opzioni supreme dettate da criteri politici concernenti la costituzione, la salvaguardia o il funzionamento dei pubblici poteri nella loro organica struttura e nella loro coordinata applicazione. Non si è di fronte, per il collegio, a un atto che attiene alla direzione suprema generale dello Stato considerato nella sua unità e nelle sue istituzioni fondamentali, ma si è in presenza, piuttosto, di un atto che esprime una funzione amministrativa da svolgere, sia pure in attuazione di un indirizzo politico, per contemperare gli interessi in gioco e che proprio per questo si innesta su una regolamentazione che a vari livelli, internazionale e nazionale, ne segna i confini. Le motivazioni politiche alla base della condotta non ne snaturano la qualificazione, non rendono, cioè, politico un atto che è, e resta, ontologicamente amministrativo.
6. Sussiste la giurisdizione non esclusiva
Non vi è quindi, per il massimo consesso, difetto assoluto di giurisdizione, e nemmeno relativo, in favore cioè del giudice amministrativo, non vertendosi in materia riservata alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
7. Il danno non patrimoniale
Il ricorso dei migranti è stato accolto anche in relazione alla rilevata insussistenza di prova di un danno-conseguenza. Per il collegio non solo non si ravvisano ostacoli sistematici al ricorso al ragionamento probatorio fondato sulla massima di esperienza specie nella materia del danno non patrimoniale, e segnatamente in tema di danno morale, ma tale strumento di giudizio consente di evitare che la parte si veda costretta, nell’impossibilità di provare il pregiudizio dell’essere, ovvero della condizione di afflizione fisica e psicologica in cui si è venuta a trovare in seguito alla lesione subita, ad articolare estenuanti capitoli di prova relativi al significativo mutamento di stati d’animo interiori da cui possa inferirsi la dimostrazione del pregiudizio patito. L’affermazione della Corte territoriale circa la mancanza di allegazione e prova del danno, non dando conto dei detti margini di valutazione, per la Cassazione applica un paradigma in contrasto con quello richiamato dallo stesso giudice di legittimità.
8. L’annullamento con rinvio
È stato quindi accolto il ricorso principale dei migranti e rigettato quello incidentale “condizionato” di Viminale e Presidenza del Consiglio. La sentenza è stata cassata e rinviata la causa alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, che dovrà provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
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