Trattativa privata dopo un gara pubblica andata deserta: il fatto che sia pervenuta “una sola offerta“, è motivo sufficiente per legittimare la sospensione della procedura da parte dell’amministrazione e la sua sostituzione, di nuovo, con la quella dell

Lazzini Sonia 22/11/07
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Posto che l’avviso di trattativa privata non contiene la previsione di aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, l’amministrazione gode della facoltà di non procedere all’affidamento dell’appalto in relazione al libero apprezzamento dell’interesse pubblico volto a garantire la presenza di un minimo di concorrenzialità nell’offerta.
 
Merita di essere segnalato quanto si discute nella decisione numero 4877 del 19 settembre 2007 emessa dal Consiglio di Stato:
 
Vediamo i fatti
 
 
Un’asta pubblica del 12/12 03 va deserta, non essendo pervenute offerte valide.
 
L’amministrazione decide quindi di indire una trattativa privata.
 
Essendo pervenuta una sola offerta, quella della ricorrente, l’amministrazione, ha ritenuto non assicurata la concorrenzialità ed ha sospeso, in data 13/2/04, la trattativa privata, prima dell’apertura della busta contenente l’offerta.
 
Che cosa ne pensa il Supremo giudice amministrativo?
 
< posto che l’avviso di trattativa privata non conteneva la previsione di aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, l’amministrazione godeva della facoltà di non procedere all’affidamento dell’appalto in relazione al libero apprezzamento dell’interesse pubblico volto a garantire la presenza di un minimo di concorrenzialità nell’offerta.>
 
ma non solo
 
< Non sussiste neppure il vizio di difetto di motivazione del provvedimento in quanto, la scelta di non procedere all’aggiudicazione a seguito della trattativa privata, oltre che sinteticamente indicata nell’atto di sospensione della procedura, risulta comunque ampiamente evidenziata nella raccomandata del 25/2/04 trasmessa alla impresa ricorrente ed anche nella premessa del nuovo bando, trasmesso tramite fax alla stessa ricorrente.>
 
attenzione, inoltre:
 
< Le ulteriori censure proposte nei confronti della successiva asta pubblica sono, invece, inammissibili in quanto, non avendo la ricorrente, per sua scelta, partecipato alla gara, nessun vantaggio la stessa potrebbe conseguire dal loro accoglimento.>
 
a cura di *************
 
 
REPUBBLICA ITALIANA
               IN NOME DEL POPOLO ITALIANO                          N. 6746 REG.RIC.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta          ANNO 2005 
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
Sul ricorso in appello n. 6746/2005 del 4 agosto 2005, proposto dalla ALFA INIZIATIVE IMMOBILIARI s.r.l. rappresentata e difesa dagli avv.ti *****************, **************** e **************** con domicilio eletto in Roma Viale Giulio Cesare, n. 14, presso l’avv. ****************;
CONTRO
Il Comune di PADOVA rappresentato e difeso dagli avv.ti ********************, *************** e *************** con domicilio eletto in Roma via del Viminale, n. 43, presso l’avv. ***************,
e nei confronti di
PROGETTO PP1 S.N.C. di CECAR COSTRUZIONI EDILI S.P.A. rappresentato e difeso dagli avv.ti ******************* e *********** con domicilio eletto in Roma via *********************, n. 5, presso ***********;
per la riforma
della sentenza del TAR VENETO-VENEZIA: Sezione I n. 1070/2005, resa tra le parti, concernente AREA COMUNALE da ALIENARE A TRATTATIVA PRIV; PROROGA SEI MESI STIPULAZIONE CONTRATTO;
Visto l’atto di appello con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Padova e PROGETTO PP1 S.N.C. DI CECAR COSTRUZIONI EDILI S.P.A.;
Viste le memorie difensive;
Visti gli atti tutti della causa;
Alla pubblica udienza del 31 marzo 2006, relatore il Consigliere ************, uditi, gli avvocati *********, *******, *********, ****** e *****;
FATTO
Con determinazione del Capo Settore Patrimonio, Partecipazioni Lavoro del Comune di Padova, è stato approvato il bando di gara per l’alienazione di una porzione dell’area di proprietà comunale denominata ex Gasometro.
L’asta pubblica del 12/12 03 è andata deserta, non essendo pervenute offerte valide.
Con ulteriore determina del 27/1/04 è stato approvato l’avviso pubblico, successivamente rettificato, per la vendita a trattativa privata di tale area.
Essendo pervenuta una sola offerta, quella della Soc. ALFA, l’amministrazione, ha ritenuto non assicurata la concorrenzialità ed ha sospeso, in data 13/2/04, la trattativa privata, prima dell’apertura della busta contenente l’offerta.
Con determina del 26/2/04 è stato approvato un nuovo bando.
La società ALFA ha impugnato i provvedimenti di sospensione dell’aggiudicazione dell’area a trattativa privata e di approvazione del nuovo bando, a cui non ha partecipato, sostenendone l’illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere, vizi meglio precisati con il ricorso in esame, proposto avverso la sentenza che ha dichiarato il gravame in parte inammissibile ed in parte infondato.
Per contrastare l’appello si sono costituiti il Comune di Padova e la società controinteressata, che hanno sostenuto la tardività e l’infondatezza dello stesso, proponendo anche motivi di appello incidentale.
DIRITTO
L’appello è infondato è, pertanto, ritiene il collegio di non esaminare le eccezioni preliminari.
Con un articolato motivo la soc ALFA sostiene la violazione dell’art. 5 del regolamento per le alienazioni del patrimonio immobiliare del comune, degli artt. 41 e 92 del r.d. n. 827/24, degli artt. 1, 2 e 3 della L. n. 241/90 e l’eccesso di potere per difetto di motivazione e sviamento in quanto, il fatto che fosse pervenuta “una sola offerta“, non era motivo sufficiente per legittimare la sospensione della procedura da parte dell’amministrazione e la sua sostituzione con la quella dell’asta pubblica.
La censura è infondata.
Infatti, posto che l’avviso di trattativa privata non conteneva la previsione di aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, l’amministrazione godeva della facoltà di non procedere all’affidamento dell’appalto in relazione al libero apprezzamento dell’interesse pubblico volto a garantire la presenza di un minimo di concorrenzialità nell’offerta.
Né può ritenersi la necessità di avvio del procedimento rispetto a tale determinazione, trattandosi di valutazione discrezionale sull’interesse pubblico che non incide su situazioni consolidate.
Non sussiste neppure il vizio di difetto di motivazione del provvedimento in quanto, la scelta di non procedere all’aggiudicazione a seguito della trattativa privata, oltre che sinteticamente indicata nell’atto di sospensione della procedura, risulta comunque ampiamente evidenziata nella raccomandata del 25/2/04 trasmessa alla impresa ALFA ed anche nella premessa del nuovo bando, trasmesso tramite fax alla stessa ricorrente.
Le ulteriori censure proposte nei confronti della successiva asta pubblica sono, invece, inammissibili in quanto, non avendo la ricorrente, per sua scelta, partecipato alla gara, nessun vantaggio la stessa potrebbe conseguire dal loro accoglimento.
L’appello, di conseguenza, va respinto, il che rende irrilevante l’esame dei motivi proposti in via incidentale.
Sussistono giusti motivi per compensare, tra le parti, le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, respinge l’appello sul ricorso n. 6746/2005 meglio specificato in epigrafe; compensa, tra le parti, le spese di giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 31 marzo 2006 con l’intervento dei Signori:
*****************                                          Presidente
****************                                            Consigliere
Chiarenza Millemaggi Cogliani           Consigliere
***************                                             Consigliere
************                                     Consigliere rel. Estensore
 
L’ESTENSORE                                            IL PRESIDENTE
f.to ************                                                f.to *****************
 
IL SEGRETARIO
f.to *********************
 
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 19/09/07
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
P. IL DIRIGENTE
F.to********************i
 

Lazzini Sonia

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