Trasparenza nella pubblica amministrazione: su chi e su cosa vige l’obbligo di pubblicazione delle informazioni dei procedimenti di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari

Redazione 18/07/13
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Biancamaria Consales

La Civit (Commissione Indipendente per la Valutazione, Trasparenza ed Integrità della pubblica amministrazione), con delibera n. 59 del 15 luglio 2013, ha fornito alcuni chiarimenti sugli obblighi di pubblicazione delle informazioni dei procedimenti di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché di attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati. Le funzioni di vigilanza e controllo su tale obbligo è stato conferito alla CIVIT dall’art. 45, comma1, del D.Lgs. 33/2013.

In relazione all’ambito soggettivo di applicazione della norma, essa ha precisato che le pubbliche amministrazioni, cui fanno riferimento gli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013, sono tutte quelle menzionate dall’art. 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001.

Sono, inoltre, tenuti all’adempimento degli obblighi di pubblicazione delle informazioni anche:

a) gli enti pubblici nazionali, ivi comprese le aziende speciali assimilate dalla giurisprudenza agli enti pubblici economici;

b) le società partecipate dalle pubbliche amministrazioni summenzionate e le società da esse controllate.

In merito, poi, all’ambito oggettivo di applicazione, va detto che l’art. 26, comma 2, impone la pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi dell’art. 12 della L. 241/1990, di importo superiore a mille euro. Tale pubblicazione costituisce condizione legale di efficacia del provvedimento concessorio.

Dunque, la disposizione si riferisce a tutti quei provvedimenti che sono volti a sostenere un soggetto sia pubblico che privato, accordandogli un vantaggio economico diretto o indiretto mediante l’erogazione di incentivi o agevolazioni che hanno l’effetto di comportare sgravi, risparmi o acquisizione di risorse.

Non è prevista, invece, la pubblicazione dei compensi dovuti dalle amministrazioni, dagli enti e dalle società a imprese e professionisti privati come corrispettivo per lo svolgimento di prestazioni professionali e per l’esecuzione di opere, lavori pubblici, servizi e forniture. In ogni caso, i compensi relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione vanno pubblicati all’interno di alcune sottosezioni.

Deve concludersi, pertanto, che, ai sensi dell’art. 26, sono da pubblicare i dati relativi alle somme da corrispondere ad imprese e professionisti privati, unicamente nella misura in cui questi sono individuati da specifiche disposizioni quali destinatari di provvedimenti di ausilio finanziario consistenti in sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzioni di vantaggi economici.

L’art. 26, comma 2, del D.Lgs. 33/20013, inoltre, stabilisce che la pubblicazione è obbligatoria e condizione di efficacia solo per importi superiori a mille euro. Questi sono da intendersi sia se erogati con un unico atto, sia con atti diversi ma che nel corso dell’anno solare superino il tetto dei mille euro nei confronti di un unico beneficiario. Ove, quindi, l’amministrazione abbia emanato più provvedimenti i quali, nell’arco dell’anno solare, abbiano disposto la concessione di vantaggi economici a un medesimo soggetto, superando il tetto dei mille euro, l’importo del vantaggio economico corrisposto è da intendersi come la somma di tutte le erogazioni effettuate nel periodo di riferimento.

La CIVIT ha, poi, precisato che nel caso di amministrazioni complesse articolate in uffici periferici la pubblicazione possa considerarsi unitaria anche laddove i dati siano pubblicati nelle pagine degli uffici periferici alle quali si deve pervenire attraverso link collocati nell’ambito della sezione del sito istituzionale dell’amministrazione centrale.

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