Trasparenza: la P.A. può pubblicare “dati ulteriori” rispetto a quelli previsti dalla legge?

Redazione 16/07/14
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Biancamaria Consales

È questo uno dei tanti quesiti cui ha fornito risposta affermativa l’ANAC – Autorità nazionale Anticorruzione, in materia di trasparenza dell’operato della pubblica amministrazione.

Infatti, la predetta Autorità ha precisato che le amministrazioni possono disporre la pubblicazione nel proprio sito istituzionale di dati, informazioni e documenti per i quali non sussiste uno specifico obbligo di trasparenza. Anzi, ciò corrisponde alla nuova concezione di trasparenza quale “accessibilità totale”, ribadita dall’art. 1, comma 1, del D.Lgs. 33/2013.

Ciascuna amministrazione, infatti, in ragione delle proprie caratteristiche strutturali e funzionali, individua, anche in coerenza con le finalità del D.Lgs. 150/2009 e della L. 190/2012, i c.d. “dati ulteriori”. Essi devono essere, tuttavia, indicati all’interno del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità.

Ai fini dell’individuazione dei predetti dati è opportuno che l’amministrazione parta dalle richieste di conoscenza dei propri portatori di interesse e analizzi le richieste di accesso ai dati ai sensi della L. 241/1990 per individuare tipologie di informazioni che, a prescindere da interessi prettamente individuali, rispondono a richieste frequenti e risultano perciò pubblicabili nella logica dell’accessibilità totale.

I dati ulteriori possono anche consistere in elaborazioni di “secondo livello” di dati e informazioni obbligatori, resi più comprensibili per gli interlocutori che non hanno specifiche competenze tecniche (a titolo esemplificativo: dati sulle tipologie di spesa e di entrata, sull’attività ispettiva, sul sistema della responsabilità disciplinare, dati sulle fatture, i mandati e i relativi tempi di pagamento).

L’Autorità precisa, però, che restano fermi i limiti e le condizioni espressamente previsti da disposizioni di legge, nonché la necessità di rispettare la normativa sulla tutela dei dati personali.

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