Trasparenza amministrativa: pubblicate le FAQ sulla corretta applicazione del D.Lgs. 33/2013

Redazione 24/02/14
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Biancamaria Consales

L’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) ha pubblicato apposite FAQ sull’applicazione del D.Lgs. 33/2013 in materia di trasparenza amministrativa, elaborate in base alle risposte fornite ai numerosi quesiti posti dalle amministrazioni pubbliche e dagli enti, anche privati, destinatari delle norme sulla trasparenza amministrativa. Le FAQ sono state suddivise per articolo di riferimento del D.Lgs. 33/2013. In merito all’istituto dell’accesso civico, l’Autorità ha precisato che chiunque può esercitarlo: infatti, la richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, non deve essere motivata, è gratuita. Va presentata al Responsabile della trasparenza dell’amministrazione obbligata alla pubblicazione, che su di essa si pronuncia.
L’amministrazione, entro trenta giorni, procede alla pubblicazione nel sito del documento, dell’informazione o del dato richiesto e lo trasmette contestualmente al richiedente, ovvero comunica al medesimo l’avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto. Se il documento, l’informazione o il dato richiesti risultano già pubblicati nel rispetto della normativa vigente, l’amministrazione indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale. Altro quesito molto frequente è se l’accesso civico di cui all’art. 5 del D.Lgs. 33/2013 e il diritto di accesso agli atti di cui alla L. 241/1990 svolgano le medesime funzioni. L’Autorità ha sottolineato che si tratta di due istituti diversi. Infatti: l’accesso civico, di cui all’art. 5 del D.Lgs. 33/2013, introduce una legittimazione generalizzata a richiedere la pubblicazione di documenti, informazioni o dati per i quali sussiste l’obbligo di pubblicazione da parte delle pubbliche amministrazioni ai sensi della normativa vigente. Secondo quanto previsto dall’art. 3 del succitato provvedimento, tutti i documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblici e chiunque ha diritto di conoscerli, di fruirne gratuitamente, e di utilizzarli e riutilizzarli.
Il diritto di accesso agli atti di cui alla L. 241/1990, invece, è finalizzato alla protezione di un interesse giuridico particolare, può essere esercitato solo da soggetti portatori di tali interessi e ha per oggetto atti e documenti individuati.

 

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