Trasferimento da AIRE ad AIRE: il quadro riassuntivo

Panozzo Rober 20/07/16
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A)NORMATIVA

 

Legge 27 ottobre 1988, n. 470, Anagrafe e censimento degli italiani all’estero [art. 2, comma 1, lett. b)] (*)

 

Art. 2.

 

1.L’iscrizione nelle anagrafi degli italiani residenti all’estero viene effettuata:

 

omissis

 

b) per trasferimento dall’AIRE di altro comune o dall’anagrafe di cui al comma 4 dell’articolo 1, quando l’interessato ne faccia domanda, avendo membri del proprio nucleo familiare iscritti nell’AIRE o nell’anagrafe della popolazione residente del comune

 

omissis

 

(*)Oltre a quanto disposto nella disciplina della legge istitutiva dell’Aire, occorre ricordare il trasferimento da Aire ad Aire disciplinato dall’art. 11 del d.P.R. 223/1967: iscrizione, a domanda, nelle liste elettorali del Comune di nascita, cui consegue, d’ufficio, l’iscrizione all’Aire dello stesso Comune. Si veda, sul punto, la circolare del Ministero dell’Interno 17 aprile 2003, n. 9: “La norma in questione modifica, pertanto, la legge n. 470/1988 introducendo la possibilità di un trasferimento dall’Aire del Comune di ultima residenza all’Aire del Comune di nascita, in conseguenza della iscrizione, su domanda dell’interessato, nelle liste elettorali di quest’ultimo”.

 

 

B)CARATTERIZZAZIONI

 

1)      Richiesta dell’interessato, con conseguente illegittimità di variazioni disposte d’ufficio o su (solo) impulso del Consolato [cfr. Min. Interno 16 aprile 1993, n. 5];

2)      Iscrizione all’AIRE di altro Comune

3)      Iscrizione di membri del nucleo familiare all’AIRE o all’APR del Comune destinatario della richiesta

 

 

C)PROBLEMATICHE

 

C1)A CHI DEVE ESSERE PRESENTATA LA DOMANDA

 

–          premesso che la Legge AIRE si limita a prescrivere la domanda dell’interessato, Min. Interno 26 giugno 1990, n. 12, prescrive la presentazione al Consolato o al Comune di nuova iscrizione [cfr. anche, dello stesso Ministero, la circolare 16 aprile 1993, n. 5, cit., ed i pareri 11 marzo 2005 e 11 febbraio 2005]

–          lo stesso Ministero, tuttavia, tende, in successivi pareri, ad allargare lo spettro dei destinatari, ricomprendendovi anche il Comune di iscrizione AIRE [parere 2 novembre 2004, ove si evidenzia che, pur non essendo intervenute diverse disposizioni in materia, “negli anni  gli interessati hanno spesso presentato domanda di trasferimento al Comune di vecchia iscrizione … (…ed…)…in tal caso – invece di rimandare il richiedente o la richiesta al Comune di nuova iscrizione, così come contemplato dalla citata circolare – sembra possibile poter affermare, senza con ciò nulla mutare nella sostanza, che il Comune di precedente iscrizione si può attivare presso il nuovo Comune al fine di far verificare allo stesso i requisiti per il trasferimento”, perché “in entrambi i casi l’importante é che i due comuni siano al corrente della richiesta di trasferimento e del suo esito, al fine di  coincidere la data di cancellazione con quella di iscrizione e di far conoscere al Consolato il nuovo Comune di iscrizione AIRE”; parere 14 aprile 2004; in direzione opposta, individuando la – sola – competenza del Consolato, REDAZIONE, in Serv. Dem., 1995, 1493]

 

C2)NUCLEO FAMILIARE (CONCETTO DI)

 

–          la norma individua il “nucleo familiare”; questo concetto, sconosciuto alla normativa anagrafica, (probabilmente) mutuato da alcune disposizioni di matrice previdenziale (cfr., ad es., DPCM 221/1999 e 242/2001), dovrebbe identificare una compagine (di norma) ben più ristretta rispetto a quella individuata dalla famiglia anagrafica e dalla stessa famiglia c.d. civile (il condizionale è d’obbligo, perché è forte la tentazione di pensare ad un mero… lapsus calami): sotto questo profilo, la circolare del Ministero dell’Interno 16 aprile 1993, n. 5, precisa che “il nucleo familiare è cosa ben diversa dalla famiglia anagrafica  … non è previsto dalla legge anagrafica né dal relativo regolamento di esecuzione … è un concetto più ristretto rispetto a quello di famiglia anagrafica, anche se può collimare con quest’ultima … è rinvenibile in una disposizione di carattere previdenziale e precisamente il d.l. 13 maggio 1988, n. 69”, convertito con modificazioni nella l. 153/1988 ( “Il nucleo familiare e’ composto dai coniugi, con esclusione del coniuge legalmente ed effettivamente separato, e dai figli ed equiparati…, di eta’ inferiore a 18 anni compiuti ovvero, senza limite di eta’, qualora si trovino, a causa di infermita’ o difetto fisico o mentale, nell’assoluta e permanente impossibilita’ di dedicarsi ad un proficuo lavoro. Del nucleo familiare possono far parte, alle stesse condizioni previste per i figli ed equiparati, anche i fratelli, le sorelle ed i nipoti di eta’ inferiore a 18 anni compiuti ovvero senza limiti di eta’, qualora si trovino, a causa di infermita’ o difetto fisico o mentale, nell’assoluta e permanente impossibilita’ di dedicarsi ad un proficuo lavoro, nel caso in cui essi siano orfani di entrambi i genitori e non abbiano conseguito il diritto a pensione ai superstiti”); cfr. anche parere 27 agosto 2008. Recentemente, la circolare è stata richiamata, sul punto, da Min. Interno,  Guida per gli italiani all’estero. Diritti e doveri, Roma, 2012, in http://servizidemografici.interno.it. In termini critici, (quanto meno) in relazione al limite matrimoniale, CASONI, Il trasferimento da AIRE ad AIRE: il concetto di nucleo familiare e le potenziali difficoltà conseguenti, in Stato civ., 2011, n. 11, 28 ss.

–          lo stesso Ministero tende, in successivi interventi, ad accogliere un’interpretazione meno rigorosa [cfr. i pareri 25 agosto 2004; 31 agosto 2006], valorizzando, ad esempio, motivazioni assistenziali [parere 16 agosto 2005, ove si sottolinea che, “nella pratica, esistono casi di interpretazione più estensiva dell’art. 2, lett. b), della legge 470/1988, connessi, per esempio, alla necessità di assistere persone anziane legate da vincoli familiari al richiedente il trasferimento”; parere 5 marzo 2005], o, più semplicemente, estendendo tout court le relazioni familiari significative [parere 13 aprile 2005: “per nucleo familiare devono intendersi i coniugi ed i figli di età inferiore ai 18 anni; qualora, però, l’interessato non sia sposato e vi siano altri parenti nel Comune ove richiede il trasferimento si ritiene che la richiesta possa essere accettata”; parere 7 settembre 2007; così anche parere 26 ottobre 2007: “qualora, però, … l’interessato non sia sposato e vi siano altri parenti iscritti nell’Aire o nell’Apr … si ritiene che la richiesta possa essere accolta” (si trattava di un maggiorenne celibe che chiedeva l’iscrizione all’Aire del Comune dei genitori)];

–          recentemente, tuttavia, si è ribadito che “sul nucleo familiare … occorre attenersi strettamente a quanto previsto dall’art. 2, lett. b della legge 27 ottobre 1988, n. 470, secondo l’interpretazione fornita dalla circolare MIACEL del Ministero dell’Interno n. 5 del 16 aprile 1993”: parere 16 aprile 2010.

Panozzo Rober

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