Trapianto di testa: status giuridico del paziente e consenso informato

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Aspetti biogiuridici

Premesse di sintesi

Con tale intervento, di cui il titolo della relazione ne è elemento imprescindibile e di sintesi, si pone l’arduo obiettivo di affrontare l’aspetto dello status giuridico (legal status) assieme al correlato concetto di identità (legal identity) susseguenti il complesso intervento operatorio del trapianto di testa[1]. Ciò dovendo presupporre la necessaria forma di autorizzazione – nel sistema sanitario Occidentale – del consenso informato ad effettuare accertamenti e trattamenti sanitari che non siano contrari alla volontà del paziente.

Difatti, un assunto fondamentale lo si rintraccia anche nel Codice di Deontologia Medica Italiana[2] che sancisce il principio generale secondo cui è vietato al medico di «intraprendere attività diagnostica e/o terapeutica senza l’acquisizione del consenso informato del paziente e l’obbligo per il medico di desistere, in presenza di documentato rifiuto di persona capace di intendere e di volere, dai conseguenti atti diagnostici e/o curativi, non essendo consentito alcun trattamento medico contro la volontà della persona».[3]

Difatti, di particolare interesse ne è la sentenza della Corte di Assise di Firenze del 1990 (confermata poi nel 1992 dalla Corte di Cassazione), altresì denominata “Caso Massimo”, che condanna il medico chirurgo per omicidio preterintenzionale per aver eseguito un intervento demolitivo senza il consenso[4] della paziente e senza che si fosse verificata una situazione di emergenza o di immediato pericolo[5].

Anche se, con la sentenza n. 11335 del 2008, vi è stato un completo ribaltamento della nota sentenza.  La Corte, infatti, sostiene che per configurarsi l’omicidio preterintenzionale è necessario che il reato di lesioni volontarie sia stato commesso con il dolo diretto intenzionale (“atti diretti a commettere…”).

«Il collegio quindi conclude che è insostenibile nei confronti di un sanitario poter parlare di omicidio preterintenzionale, infatti lo stesso si trova ad agire, anche erroneamente, ma pur sempre con finalità curativa. Quindi deve escludersi l’ipotesi di omicidio preterintenzionale se non si prova la volontà di ledere il paziente».

La Corte sul punto testualmente recita:

«Ritiene il Collegio che la tesi prospettata dalla sentenza Massimo non sia condivisibile ove si consideri, assorbente, che per configurare l’omicidio preterintenzionale sarebbe pur sempre necessario che il reato di lesioni volontarie sia stato commesso con il dolo diretto intenzionale (“atti diretti a commettere…”): ciò che è francamente insostenibile nei confronti di un sanitario il quale, salve situazioni anomale e distorte (sulle quali v. infra), si trova ad agire, magari erroneamente, ma pur sempre con una finalità curativa, che è concettualmente incompatibile con il dolo delle lesioni ricostruito nei termini di cui si è detto. In altri e decisivi termini, deve escludersi l’omicidio preterintenzionale proprio perché non è possibile sostenere che il medico, il quale agisca in assenza di consenso espresso del paziente, sia mosso dalla consapevole intenzione di provocare un’alterazione lesiva dell’integrità fisica della persona offesa e, quindi, dalla consapevole intenzione di porre in essere “atti diretti a” commettere il reato di cui all’articolo 582 c.p.»

In tal caso, nonostante le evoluzioni della giurisprudenza, ne emergerebbero dubbi a riguardo della manifestazione di volontà del paziente al trattamento, della portata di contenuto e senso del termine “curativo” (e del suo opposto “demolitivo”), della sussistenza o meno della “situazione di emergenza o di immediato pericolo”; oltreché il più ampio concetto di lesività e della correlata integrità fisica. In particolar modo, è degno di nota analizzare il nesso tra il consenso informato (quest’ultimo inteso come elemento strutturale dei contratti di protezione) e la valutazione del rischio.

Tutto ciò sottende il fisiologico e più ampio quesito sull’ammissibilità stessa dell’intervento da un punto di vista non solo puramente etico ma anche strettamente giuridico.

In un’ottica circolare, è quindi ormai un principio consolidato che nessuna persona cosciente e capace possa essere sottoposta ad un qualsiasi trattamento sanitario contro o senza la sua volontà. Pertanto, ogni singolo trattamento diagnostico, ogni singola terapia, qualsivoglia intervento medico non può essere effettuato se non con il valido consenso dell’avente diritto (costituendone, difatti, una conditio sine qua non), che sia stato compiutamente ed idoneamente informato in ordine al trattamento cui sarà sottoposto ed ai rischi che da tale trattamento possono derivare.

Pertanto oggi la legittimazione all’attività del medico non ha il suo elemento fondativo nel prestigio e nell’autorità derivante dall’esercizio della professione, bensì solo ed esclusivamente sul consenso informato del malato. Quindi, è evidente che l’informazione data al paziente debba costituire parte integrante della prestazione medica che diviene essa stessa una prestazione sanitaria, al pari dell’accertamento diagnostico e dell’intervento per fini terapeutici[6].

La professione medica dinanzi all’evoluzione della scienza

Il ventunesimo secolo è contrassegnato dalla repentina ed a volte sfuggente evoluzione della scienza, in particolar modo della scienza medica. La stessa, spesso, viene a confrontarsi con numerose e controverse problematiche di natura bioetica e specificatamente biomedica.

Dunque, il ruolo del medico ha assunto negli anni una rilevanza pubblica particolarmente importante, anche se, negli ultimi cinquanta anni, è andato ad incrinarsi il rapporto sussistente tra medico, paziente e famiglia. La relazione è sempre più disomogenea e frammentata, legata alle abilità e alle competenze cliniche del medico; l’empatia è scarsa, il rapporto fiduciale ha lasciato adito a sospetti ed incomprensioni, nonché al proliferare di contenziosi legali e di denunce da parte dei pazienti.

Una tesi, da più parti sostenuta, andrebbe a spiegare suddetto cambio di rotta e cioè l’assunto che la professione medica abbia curato troppo poco, nel mondo contemporaneo, l’aspetto umano dell’esercizio clinico-terapeutico. A ciò si aggiungono altri fattori a detrimento del dialogo da doversi instaurare tra medico e paziente: la scarsa conoscenza da parte del medico del paziente, il rapporto eccessivamente impersonale ed esteriore, l’incremento della burocratizzazione, l’industrializzazione del rapporto sanitario, gli inevitabili legami tra un sistema sanitario nazionale e le politiche economico-sanitarie e la quasi totale mancanza della dimensione relazionale (dando l’impressione, in riferimento a quest’ultimo punto, che per il medico sia unicamente essenziale la sua relazione con il manager anziché con il paziente).

A tal proposito risultano interessanti le parole dello studioso Sandro Spinsanti nell’ottica dell’analisi dei cambiamenti del rapporto tra medico e paziente: «Dalla medicina ippocratica fino alla fine del 20° sec., la modalità del rapporto tra medici e pazienti (e loro familiari) è rimasta una delle costanti della civiltà occidentale. Mentre la medicina in quanto pratica è cambiata e i modelli teorici per spiegare i fatti patologici e gli interventi terapeutici si sono evoluti nel tempo, i comportamenti attesi dal ‘buon’ medico e dal ‘buon’ paziente sono rimasti i medesimi; e stabile è rimasta la relazione considerata auspicabile. Nel giro degli ultimi decenni quel rapporto è entrato in fibrillazio­ne e si è rapidamente sfaldato. La transizione verso i nuovi modelli è ancora in corso; mentre la teorizzazione è solida, la pratica fa fatica ad adeguarsi. Il cambiamento effettivo della relazione, essendo questa saldamente radicata nella cultura, ha bisogno di un tempo assai maggiore di quello richiesto dalla riscrittura delle regole formali. Al momento non è possibile prevedere la fisionomia che il rapporto tra sanitari e cittadini è destinato ad assumere nel prossimo futuro.

Le difficoltà attuali non autorizzano una idealizzazione semplicistica del passato. Forme conflittuali nella relazione terapeutica sono sempre esistite, tanto che lo storico della medicina Edward Shorter ha potuto intitolare un saggio dedicato al tema Bedside manners. The troubled history of doctors and patients. Ma le tensioni che caratterizzano la fase odierna di transizione hanno ragioni profonde e strutturali; non sono tutte interne alla medicina e, soprattutto, sono largamente indipendenti dai comportamenti dei singoli. Per dirlo con le parole di Shorter: “Il fatto che tra i medici e i pazienti divampi uno scontro senza precedenti non ha nulla a che fare con i vizi e le virtù private. I medici non sono né ‘brutali’, né ‘avidi’, così come i pazienti non sono né ‘stupidi’, né ‘isterici’. Le origini del conflitto sono da ricercare piuttosto nelle ben più profonde forze storiche di cui sono inconsapevoli gli uni e gli altri”.

La ricerca di queste forze storiche più profonde ci induce a prendere in considerazione le ‘traslocazioni’ del potere in medicina, la metamorfosi del concetto di responsabilità, la trasformazione dei modelli organizzativi della sanità»[7].

Pertanto, è indubbio che la dimensione relazionale – nell’alveo di un rapporto eminentemente dialogico medico-paziente – debba necessariamente assumere importanza, senso e contenuto.

Dunque, il medico ha dinnanzi a sé due sfide: il rapporto con il paziente e con le questioni bioetiche, propriamente biomediche.

Tutto ciò dinanzi alla più ampia deriva eugenetica ed alla correlata pretesa di un miglioramento della natura umana attraverso le “conquiste” scientifiche.

Difatti, tali conquiste scientifiche possono essere manipolate per fini unicamente ideologici e politici; parimenti l’insorgenza di sospetti possono rivelarsi molto più pericolosi e paralizzanti o addirittura destabilizzanti il continuum della ricerca scientifica.

Pertanto, l’idea in sé di un progetto che possa garantire il miglioramento della natura umana è legittimo, fisiologico e rispettabile. I mezzi attraverso cui si adempie, realizzando l’idea progettuale, tuttavia non sono da scartare o da ritenere indifferenti. Ad esempio, l’intervento sulla corporeità e sulla psiche – come nel caso specifico del trapianto di testa – non può sostituire, ma deve piuttosto incentrarsi su quelli, già ben noti all’umanità, e che afferiscono all’educazione etica delle persone[8]. L’educazione etica ed in tal caso bioetica e biomedica è un’imprescindibile punto di partenza a riguardo delle nuove “rivendicazioni eugenetiche”.

E’ necessario, comunque, avere sempre in mente la sottile differenza che sussiste nell’usare il termine amelioration per indicare la correzione dei difetti organici o biologici (nel caso in cui vi sia il caso di un intervento terapeutico), oppure per indicare l’introduzione di una novità, cioè il potenziamento di alcune caratteristiche dell’essere umano (come l’intelligenza, la personalità).

In quest’ultimo caso, dalla pretesa eugenetica si approderebbe ad un ancora più allarmante eugenismo, contrario al principio di uguaglianza tra gli uomini ed alla dignità di colui che verrebbe fattualmente da altri modellato a volontà.

Un timore comprensibile e giustificabile se si tengono presenti le svariate ricerche scientifiche che danno la possibilità di produrre soggetti di una data specie tutti con il medesimo genoma (clonazione) o soggetti ibridi con due o più genomi (chimerizzazione) e parimenti il c.d. trapianto di testa sottendente il desiderio meramente umano e narcisistico dell’immortalità.

Il principio del consenso: le sue origini

L’emergere del principio del consenso[9] si può ricondurre alla combinazione di uno straordinario sviluppo scientifico e tecnologico in campo medico con un altrettanto importante mutamento di natura culturale e giuridica. Se fino agli anni ’60 i ritmi e le cadenze della vita, dall’inizio al suo termine, erano scanditi da fattori di ordine naturale, a partire da quel periodo prese piede una medicina capace di interventi sempre più massicci e propriamente decisivi sui processi vitali. Per la prima volta si indagarono, con metodo scientifico, le origini della vita e si cominciò a spostarne in termini quantitativi e qualitativi il limite ultimo.

Ma visto che la disponibilità di una nuova tecnologia non può condurre di per sé all’inevitabilità del suo utilizzo, si aprirono margini di scelta prima inesistenti, sia sull’an che sul quomodo dell’impiego delle nuove apparecchiature. Oltre ad un approfondimento sul significato di vita e di morte, si impose così una riflessione inedita sui poteri del medico e sul ruolo della volontà del paziente nell’accettare o rifiutare le nuove proposte terapeutiche. È su queste basi che si innestò una seconda dinamica fortemente innovativa di carattere più propriamente culturale, la quale fornisce una spiegazione della decisione con cui il principio del consenso iniziò ad emergere.

In termini generali, la società, la politica, il diritto cominciarono ad occuparsi con maggior attenzione e profondità dei diritti individuali e del principio di eguaglianza, dando l’avvio ad un processo teso a riconoscere ad ogni soggetto, a prescindere da diversità di genere o di “razza”, un tendenziale diritto di scelta sul proprio corpo, sulla propria salute, sulla propria vita.

In quegli anni, insomma, la scienza medica mise a punto una serie di tecniche di intervento che permisero che alcuni eventi legati alla salute, alla vita e alla morte rientrassero nella disponibilità di un individuo cui la cultura ed il diritto stavano riconoscendo dimensioni di crescente libertà ed eguaglianza.

Quanto tale processo di emancipazione non sia stato facile né rapido – sempre che possa dirsi concluso – è testimoniato dal fatto che in un primo momento il potere di scelta legato alla disponibilità di nuove tecnologie non venne ascritto in capo al singolo paziente.

Le principali ed oggi più frequenti problematiche legate al ruolo della volontà individuale della persona malata rispetto alle proposte dello staff medico emergeranno solo in un secondo tempo, con il perfezionamento della tecnologia da impiegare nelle situazioni critiche e con la diffusione delle pratiche di rianimazione e delle apparecchiature di mantenimento artificiale delle funzioni vitali.

È in tale mutato contesto che, con intensità e tempi assai differenti a seconda dei diversi Paesi di riferimento, prese piede un processo di trasferimento della scelta terapeutica dal medico al paziente. Il principio del consenso iniziò così ad essere riconosciuto a livello sia giuridico, a livello giurisprudenziale prima che legislativo, sia deontologico.

Il consenso e la sua portata morale e bioetica: esemplificazioni

Status giuridico del paziente ed ammissibilità dell’intervento: aspetti sostanziali ed etici

Il consenso, in una formula capace di dare conto di un significato complessivo del termine, può definirsi come il risultato di un processo di condivisione degli elementi di certezza e di incertezza legati ad una determinata proposta diagnostica o terapeutica.

Più che una traduzione dall’informed consent, quindi, pare più convincente il riferimento diretto all’originaria etimologia latina del termine (con-sentire: sentire o ritenere assieme) che, appunto, indica la partecipazione di medico e paziente ad una relazione, ad un processo circolare che inizia con l’informazione, tendenzialmente dal medico al paziente, e termina con la scelta di quest’ultimo, in direzione inversa dal paziente al medico.

In quest’accezione, il consenso è principio che non deve sostituire una solitudine (quella del medico che decideva in senso paternalistico) con un’altra solitudine (quella del paziente disinformato), ma che punta a fondare un’alleanza terapeutica la quale, senza poter cancellare le asimmetrie del rapporto, garantisce la possibilità dell’incontro delle volontà dei due protagonisti della relazione terapeutica.

Un profilo collegato, che costituirà uno dei fili rossi di tutto il ragionamento, riguarda la natura essenzialmente morale della decisione. Se nella maggior parte dei casi, il paziente sarà portato ad acconsentire a quanto proposto dal medico, quando non si troverà un accordo, dovrà prevalere la volontà del primo su quella del secondo. E questo, a motivo del carattere morale e non tecnico della scelta terapeutica, a maggior ragione quando si tratti di cure di sostegno vitale.

Decisioni di tale natura e di tale rilevanza sono certamente condizionate dalla conoscenza di informazioni di carattere tecnico, ma nella loro essenza non sono fondate su dati di carattere solo scientifico e medico-sanitario.

Se le percentuali di successo, le alternative, le controindicazioni, gli effetti collaterali, le statistiche di rischio costituiscono variabili informative immancabili per una decisione consapevole, nella sua essenza la scelta terapeutica è basata su un giudizio di compatibilità e coerenza della proposta medica con la struttura morale e valoriale del paziente (nell’ottica anche di un contemperamento), con la rappresentazione della sua umanità, con l’immagine che ha di sé e che vuole lasciare: in una parola, con la sua dignità.

Risulta così logico e fisiologico che la volontà da cui far dipendere la scelta (morale) su un determinato trattamento dovrà essere quella del soggetto (agente morale) cui il trattamento stesso è rivolto[10].

In virtù del concetto di moralità e delle connessioni con l’istituto del consenso, è indubbio che il diritto che si occupa del consenso rifletta – più di quanto si ritenga – la qualifica morale della scelta sui trattamenti sanitari.

A tal proposito, il Canavero ha ritenuto essenziale il consenso informato ai fini della concreta realizzazione dell’intervento operatorio; generando gravi perplessità circa la validità del consenso del paziente (oltreché l’oggetto stesso del consenso) e l’eventuale assoluzione dell’equipe medica da condotta illecita.

Tutto ciò dovendo tener presente l’assunto di fondo che nel caso di un intervento chirurgico innovativo ad alto rischio, il consenso potrebbe non considerarsi valido.

Difatti, nessuna forma di divulgazione e volontarietà può eliminare nettamente l’obbligo del consenso informato, solo per interventi appropriati dal punto di vista medico per i quali i rischi possa essere giustificati.

Dato lo stato attuale delle conoscenze medico-scientifiche, tale requisito non può considerarsi soddisfatto.

In alternativa, Canavero potrebbe ottenere un sostanziale “consenso ad uccidere” il paziente all’interno di una procedura similare alla morte assistita dal medico (altresì detta PAD); ponendo a presupposto generale la possibilità del paziente di acconsentire a procedure clinicamente appropriate che li espongano al rischio di morte. Ma al di fuori di specifici casi, strettamente normati vizzati e tali da dover soddisfare severi standard, non può riconoscersi al paziente la possibilità di acconsentire ad essere ucciso; avendone autorità.

Inoltre, in Cina la stessa tecnica della PAD rimane illegale e dunque un eventuale consenso alla stessa non sarebbe valido.

Ugualmente anche quando sia possibile acconsentire di essere uccisi o di ricevere assistenza medica per porre fine alla propria vita, il raffronto tra PAD e more in un tentativo di trapianto di testa non può che fallire.

Nella PAD, la sopravvivenza del paziente costituirebbe un fallimento, ma nel caso di trapianto di testa ne costituirebbe un successo. In effetti, il consenso alla PAD sottende una fiducia nel desiderio del paziente di morire, in completa antitesi con il trapianto. Inoltre, la decapitazione non è un metodo riconosciuto per la pratica della PAD, andando oltre gli standard di cura previsti.

Ritornando, dunque, al più ampio tentativo di definizione ed interpretazione dell’istituto del consenso, lo stesso vede le sue fondamenta in una struttura sostanzialmente tripartita: il diritto dell’Unione Europea e la Convenzione di Oviedo[11], l’ordinamento giuridico italiano, gli aspetti medico-deontologici.

In relazione a quanto sovra scritto, la letteratura di bioetica, a riguardo del c.d. trapianto di testa, si è ampiamente concentrata sulle questioni legali di permissibilità/ammissibilità dell’intervento operatorio e del correlato consenso informato.

Pertanto, la procedura può essere considerata eticamente ammissibile e parimenti un potenziale donatore o destinatario del corpo può fornire un consenso informato da considerarsi sostanziale?

Innanzitutto il termine stesso del trapianto di testa è un termine da considerarsi improprio oltreché tale da generare una confusione terminologica e di senso. Difatti, sarebbe meno improprio utilizzare il termine di “trapianto di corpo”, in virtù della procedura prevista[12].

Il capo della persona A viene rimosso dal corpo (presumibilmente di un soggetto considerato come malato terminale) e “attaccato” al corpo della persona B (presumibilmente cerebralmente morta). Sia il corpo di A che la testa di B vengono pertanto “scartati”, mentre la testa di A ed il corpo di B rimane “connesso” come un’entità vivente.

Nella fase di interpretazione della procedura descritta da Ren e Canavero[13], si è giunti immediatamente all’intuizione – anche da parte dei media – che la persona “rimasta” sia la persona A.

Da un punto di vista esperienziale o di una prospettiva di sé, si potrebbe ritenere – anche se in modo sommario – dell’esistenza di una persona nuova; sollevando indubbie questioni giuridiche.

A tal proposito, la risposta è tecnicamente sconosciuta, perché non è mai stata sollevata prima sia normativamente che giurisdizionalmente; potendo ipotizzare una continuazione della persona A in caso di successo del trapianto (secondo un approccio cerebrocentrico, di seguito analizzato).

Difatti, nella legislazione americana, la designazione della persona giuridica a riguardo delle persone fisiche è di tipo cerebrocentrico (o anche detto neurocentrico).

A riguardo, un’efficace esemplificazione è data dai gemelli siamesi; in cui la legge concepisce gli stessi come persone giuridiche distinte indipendentemente dal fatto che possa avvenire la separazione. In particolare, le gemelle Abby e Brittany Hensel, che sostanzialmente hanno due teste e un corpo, hanno ottenuto il rilascio di due passaporti (e presumibilmente anche di due certificati di nascita) da parte del governo degli Stati Uniti[14].

Sempre tenendo presente la visione neurocentrica e rivolgendo l’attenzione sull’assunto non dimostrato che qualora la procedura avesse un esito positivo, la persona A si risveglierebbe con i propri ricordi (addirittura intatti) e parimenti anche se la persona A non avesse memoria di essere persona A, o si comportasse in modo completamente diverso dalla persona A prima dell’intervento chirurgico, o non avesse la capacità di creare nuovi ricordi, si riterrebbe comunque plausibile mantenere l’esistenza legale della persona A.

Il raffronto con l’amnesia, il trauma cranico[15], ed i malati di Alzheimer supportano questa affermazione.

In sintesi, potremmo affermare – in un senso propriamente sociale ed antropologico – che alcuni di questi pazienti giungono ad essere persone completamente diverse, ma legalmente sono ancora la medesima persona.

Un ulteriore problema da attenzionare è il caso della morte della persona B e della continuazione della vita della persona A. Secondo l’Uniform Anatomical Gift Act (UAGA), «[a]n individual who has sustained either (1) irreversible cessation of circulatory and respiratory functions, or (2) irreversible cessation of all functions of the entire brain, including the brain stem, is dead»[16].

Dunque, nel caso di un trapianto di testa, il corpo originale della persona B mantiene le funzioni circolatorie e respiratorie mentre il cervello della persona A mantiene tutte le sue funzioni.

Prendendo a modello il termine individuo, è possibile giungere alla corretta conclusione che la persona B è da considerarsi morta mentre la persona A è ritenersi viva: la persona B è presumibilmente come cerebralmente morta, secondo la criteriologia neurologica disciplinata dalle normative vigenti. Al momento del trapianto, la persona A perderà – si spera temporaneamente e non irreversibilmente, secondo la tesi poc’anzi esposta – le funzioni circolatorie e respiratorie. Quindi, una volta che il corpo del donatore è collegato, l’individuo, cioè la persona A, riacquisterà le funzioni circolatorie e respiratorie.

Il parallelo qui sarebbe da individuare nel trapianto di cuore/polmone: secondo l’UAGA i soggetti non sono da ritenersi morti, anche se il cuore e i polmoni con cui sono nati hanno perso fisiologicamente ogni funzionalità.

In definitiva, il mantenimento dell’esistenza legale della persona A ed il riconoscimento della morte della persona B sono maggiormente ipotizzabili ed attuabili a causa dell’intrinseca semplicità delle considerazioni ed interpretazioni (anche da un punto di vista prettamente giuridico).

Difatti, il nostro sistema legale sarebbe vanamente complesso dall’esistenza di “mezze persone” o di “persone nuove”; semplificando anche l’interpretazione e l’applicazione dell’istituto di cittadinanza e/o del principio di responsabilità e/o del concetto di identità.

Un’ultima complessità degna di analisi investe lo status giuridico del paziente; dovendo tener presente che l’operazione si verificherà in Cina, con cittadini cinesi (comportandone l’inapplicabilità delle norme bioetiche occidentali e della normativa americana).

Tuttavia, il palese riferimento alla disciplina americana ha una sua utilità. Difatti, se la procedura avrà esito positivo, la stessa potrà effettuarsi anche negli Stati Uniti. A riprova, i trapianti di faccia, sebbene ancora rari, si sono diffusi a livello internazionale dal momento in cui sono stati compiuti per la prima volta. In secondo luogo, la procedura è giuridicamente rilevante per lo sviluppo di altre tecnologie similari, anche inverosimili, come “caricare” un cervello umano su un computer.

Parimenti, i succitati sviluppi della scienza medica contribuiscono a far emergere una sottesa contraddittorietà e/o lacunosità delle leggi attualmente in vigore dinanzi ai tentativi utopici del trapianto di testa o della riproduzione postuma[17]; ritenuti come extraordinarily unethical, da parte della Comunità Medica internazionale.

A tal proposito, a riguardo degli aspetti prettamente etici della ricerca medico-scientifica, il Rapporto Belmont, il Codice di Norimberga, la Dichiarazione di Helsinki, il The Council for International Organizations of Medical Sciences (CIOMS) e l’International Ethical Guidelines for Biomedical Research Involving Human Subjects sollecitano i ricercatori a rispettare l’autonomia del paziente e ad eseguire soltanto esperimenti (letteralmente, experiments) per cui possa sussistere una prospettiva ragionevole di beneficio.

Il Codice di Norimberga, in particolare, nacque in risposta agli abusi dei chirurghi nazisti che eseguirono esperimenti su soggetti involontari nei campi di concentramento durante l’Olocausto, compresi esperimenti volti a “riattaccare” – con un linguaggio semplicistico, seppur di immediata comprensione – parti del corpo divise.

Allo stesso modo, il giuramento di Ippocrate e molte formulazioni tradizionali di etica medica invitano i medici ad offrire terapie che possano fornire benefici che sia tali da superare ogni possibile danno.

A fronte di ciò, è fondamentale evidenziare che i documenti succitati non sono legalmente vincolanti.

Però, numerosi Stati hanno legiferato basandosi sui sovra riportati documenti. Ad esempio, negli Stati Uniti, il c.d. “The Common Rule”, recepisce le disposizioni del Rapporto Belmont e fornisce specifici meccanismi istituzionali e legali per regolamentare la ricerca e prevenire esperimenti come il trapianto di testa umana.

Accanto agli Institutional Review Boards che regolano la ricerca sugli esseri umani, sarebbe altrettanto plausibile che la maggior parte degli Institutional Animal Care and Use Committees stabiliscano di proibire anche esperimenti di trapianto di testa negli animali.

In una situazione di forte complessità, alla sussistenza di sistemi legislativi nazionali tesi all’applicazione – per gli aspetti della ricerca e della pratica medica – della letteratura etica comunemente accettata e dei documenti sui diritti umani come la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, il Codice di Norimberga e la Dichiarazione di Helsinki; si delinea in altrettanti Paesi un panorama normativo diametralmente opposto, in cui non esistono meccanismi per prevenire eventuali abusi perpetrati, né correlati standard etici né procedure sanzionatorie ad hoc.

Difatti, tali considerazioni permettono di comprendere la scelta di Canavero e Ren nel non svolgere la procedura del trapianto in un Paese come gli Stati Uniti, bensì in Cina[18] (uno Stato che ha assunto ricorrentemente posizioni su questioni bioetiche che divergono ampiamente dalle concezioni più comunemente accettate dell’etica medica e della ricerca, grazie anche ad una politica estremamente permissiva); sottraendo gli stessi medici – anche attraverso l’attenta scelta delle fonti di finanziamento – da qualsiasi meccanismo di sorveglianza ed evitando di incorrere in responsabilità penale e civile.

Una procedura fortemente rischiosa e con un immaginifico “periodo di recupero” indefinitamente lungo che pone indubbi interrogativi etici da parte di esperti medici e bioeticisti; nell’alveo di una conclamata assenza di meccanismi internazionali indirizzati a prevenire l’insorgere di ricerche mediche e terapie non etiche e parallelamente alla palese riluttanza dei sistemi politici nazionali e sovranazionali di “legiferare sulla moralità” (in particolar modo tali leggi si applicherebbero a persone di diversa estrazione culturale).

Di conseguenza, come affermato da Brian Earp[19]: «most of our human rights regulations and international doctrines are largely open to interpretation or do not give any substantial enforcement power to any legally recognized entities»[20].

In sostanza ed in virtù di quanto sovra scritto, qualsivoglia ricercatore può semplicemente recarsi in Paesi nei quali sia possibile eseguire tecniche ampiamente condannate anche da esperti del settore; ponendo un allarmante interrogativo sul reale rispetto del c.d. human value da parte della società contemporanea e sulle prospettive (ed i limiti) nel preservare la vita umana[21].

L’autodeterminazione in sintesi[22]: limiti e prospettive

Cerebrocentrismo, eugenismo, transessualismo: brevi accenni.

Nell’ambito delle scelte terapeutiche, è uno dei quattro principi fondamentali della Costituzione italiana[23], quello personalistico, ne emerge un chiaro riconoscimento del paziente nel suo rapporto dialettico con l’operatore sanitario quale centro attorno a cui coagulare scelte.

Il principio del consenso, utilizzando le parole della sentenza della prima sezione civile della Corte di Cassazione (4-16 ottobre 2007, n. 21748):

«ha come correlato la facoltà (…) anche di eventualmente rifiutare la terapia e di decidere consapevolmente di interromperla, in tutte le fasi della vita, anche in quella terminale. Ciò è conforme al principio personalistico che anima la nostra Costituzione, la quale vede nella persona umana un valore etico in sé, vieta ogni strumentalizzazione della medesima per alcun fine eteronomo ed assorbente, concepisce l’intervento solidaristico e sociale in funzione della persona e del suo sviluppo e non viceversa, e guarda al limite del “rispetto della persona umana” in riferimento al singolo individuo, in qualsiasi momento della sua vita e nell’integralità della sua persona, in considerazione del fascio di convinzioni etiche, religiose, culturali e filosofiche che orientano le sue determinazioni volitive».

Confermando l’espansione della salute «in relazione alla percezione che ciascuno ha di sé» e richiamandone la tutela del risvolto negativo («il diritto di perdere la salute, di ammalarsi, di non curarsi, di vivere le fasi finali della propria esistenza secondo canoni di dignità umana propri dell’interessato, finanche di lasciarsi morire») la Corte giunge ad escludere che, nell’ambito di cui si tratta, «il diritto alla autodeterminazione terapeutica del paziente incontri un limite allorché da esso consegua il sacrificio del bene della vita».

Tale impostazione ha suscitato vivaci critiche da parte di quanti, con approccio che potremmo definire Constitution-blind, considerano inaccettabile sia il pluralismo dei valori che un pur limitato diritto della persona di disposizione del proprio corpo e della propria vita[24].

Confrontandosi con il panorama offerto dalla giurisprudenza costituzionale comparata, viceversa, non sono rare le pronunce in cui il diritto al rifiuto di trattamenti anche di sostegno vitale si intreccia con riferimenti alla dignità ed al pluralismo valoriale.

Fra le più note, al riguardo, la Corte ricorda la sentenza Pretty c. Regno Unito della Corte europea dei diritti dell’uomo (29 aprile 2002), il caso Vacco v. Quill della Corte Suprema degli Stati Uniti (521 U.S. 793 del 1997) ed il caso Airedale N.H.S. Trust v. Bland risolto dalla House of Lords (4 febbraio 1993, 2 WLR 316). Oltre a tali riferimenti, pare in questa sede interessante richiamare la consonanza con una non notissima sentenza della Corte costituzionale colombiana del 1997 che sulla base di una prospettiva costituzionale «secular y pluralista, que respete la autonomía moral del individuo» afferma che il diritto fondamentale a vivere dignitosamente implica «el derecho a morir dignamente», poiché condannare una persona a prolungare per un tempo limitato la sua esistenza, contro la sua volontà e in presenza di gravi sofferenze equivale ad una «anulación de su dignidad y de su autonomía como sujeto moral. La persona quedaría reducida a un instrumento para la preservación de la vida como valor abstracto»[25].

A seguito di tale breve digressione, è utile tener presente che i giudici della Corte di Cassazione italiana abbiano espresso la volontà di sancire la qualifica del consenso quale scelta morale e quella della persona quale agente morale, cui l’ordinamento riconosce un diritto di autodeterminarsi in campo medico tanto più qualificato in termini di rispetto della dignità quanto più cruciale nelle sue conseguenze (in un rapporto pur sempre dialettico medico-paziente); diritto di autodeterminarsi, peraltro, non illimitato né incondizionato.

Se, per quanto succitato, è corretto sostenere che in Italia il principio di autodeterminazione in ambito medico possa considerarsi oggetto di tutela, sarebbe d’altro canto profondamente errato ritenere che l’ordinamento possa riconoscere a tale protezione un carattere pieno ed assoluto.

Difatti, in termini più ampi e generici, la legittimità o la tutela di una conduzione di vita o di singoli comportamenti individuali ritenuti dignitosi da parte della persona non possono dirsi illimitate e perfino onnicomprensive di ogni singolo aspetto della vita sociale della persona (si pensi alla giurisprudenza in materia di nullità dei contratti dovuta alla illiceità della causa per contrarietà al buon costume, ex art. 1343 cod. civ.); parimenti il diritto di disporre del proprio corpo e della propria vita[26] (vedasi il controverso caso del c.d. trapianto di testa, dal quale ne emerge invece l’imposizione di un allarmante diritto di disporre illimitatamente del proprio corpo e correlatamente della propria vita; a cui sottende un preciso eugenismo).

Parimenti, a riguardo del caso specifico del c.d. trapianto di testa (come poc’anzi citato) conduce non solo ad un eugenismo ma anche ad un cerebrocentrismo. Quest’ultima “filosofia”, delineata dal neurochirurgo Canavero[27], affonda le sue radici nella presunzione – puramente acritica – che tutto ciò che siamo (e tutto ciò che per noi risulta essere importante) risieda sostanzialmente nel cervello.

Pertanto, ad un livello eminentemente fisico, il corpo ne diviene mero strumento di supporto (e di sostegno) del cervello; non apportando alcun contributo da ritenersi significativo per il cervello.

Dunque, con tale approccio, viene meno definitivamente l’assunto che l’uomo sia un essere integrato; ergo che vi sia un’integrazione tra corpo e mente[28].

Sarebbe paradossale affermare che tale banalizzazione del corpo la si possa rintracciare anche nella fenomeno dell’ideologia gender; in cui il corpo diviene mero strumento (a piacimento modificabile), nell’alveo di un allarmante materialismo.

Basti pensare, nell’ottica del gender, che Genesis P-Orridge scriveva, nel periodo in cui aveva cominciato a modificare il suo corpo: «Forse, inizialmente, gli esseri umani erano ermafroditi, noi siamo ermafroditi chimici e Dio, a un certo punto, si è svegliato ed è divenuto consapevole di se stesso, esplodendo e creando l’Universo. E l’Universo è fatto di tutti questi pezzi di Dio che aspettano di tornare nuovamente una cosa sola. E quando quel giorno arriverà, si realizzerà la pandrogenia. Dio è amore e l’amore è completarsi l’uno con l’altro».

Siamo qui alle soglie di una vera e propria “alchimia alla rovescia”, in cui l’ideale ermetico delle nozze chimiche, del rebis o androgino alchemico – che nella tradizione rappresentava la congiunzione perfetta degli opposti (coincidentia oppositorum) – si confonde con la mistificazione materialistica, ovvero con l’immagine di un ermafrodita ottenuto chirurgicamente. Se gli ermetisti intendevano le nozze alchemiche come la reintegrazione della polarità – maschio/femmina – oggi i profeti dell’ideologia gender sognano di plasmare un nuovo individuo “neutro”, che partecipi di entrambi i sessi. Si avrà così un soggetto ipersessualizzato fin dall’infanzia che, invece di sublimare le proprie pulsioni, sarà preda e partecipe degli istinti sia femminili sia maschili, come descritto da Aldous Huxley ne Il mondo nuovo. Il passo successivo sarà l’ibridazione uomo-macchina, in cui l’uomo nuovo neutro potrà fondersi con i circuiti robotici, dando vita a quel perfetto androgino dalle sembianze di efebo/lolita cui i manga ci hanno abituati fin da bambini. Le stesse suggestioni, del resto, le ritroviamo in ambito scientifico, anche se espresse con un linguaggio solo in apparenza tecnico e obiettivo[29].

Dunque, un cerebrocentrismo ed un materialismo che è evidente nelle parole del Canavero: «Any contribution of the body donor’s microbiome to the psychological makeup of recipient remains unknown, but it should be stressed how the microbiome can be tweaked, including via fecal transplants from recipient’s (to-be-discarded) body to donor body. The microbiome is believed to influence the psyche and the immune system and this will be a fruitful area of future investigation»[30].

A seguito di tali considerazioni, sarebbe sufficiente partire dal presupposto esemplificativo che il sistema nervoso enterico (altresì detto ENS[31]) – definito da Goldstein come “un secondo cervello” – governa il tratto gastrointestinale, da sancire l’infondatezza del cerebrocentrismo: il corpo come mero supporto, mentre tutte le qualità che contraddistinguono noi stessi risiederebbero unicamente nel cervello.

Ecco che la portata contenutistica e di senso del concetto di “testa” assume una valenza altamente speculativa; non potendo considerarsi aprioristicamente come un dato di fatto, univoco nella sua interpretazione e concettualizzazione.

Una speculazione che conduce ad ipotizzare – sempre da parte del Canavero – uso potenziale del c.d. trapianto di testa anche da parte di individui transgender per acquisire corpi, concordemente con le loro identità di genere e parimenti garantendone la conservazione del patrimonio genetico riproduttivo del corpo del donatore.

Pertanto, è indubbia l’ulteriore deriva del transessualismo che trova la sua primaria giustificazione e legittimazione nell’ideologia gender[32].

Il termine “trans”[33] indica il movimento da una polarità sessuale all’altra, l’accettazione (nel caso di nascita con ambiguità) o di ricerca trasgressiva della ambi-sessualità, dell’indeterminatezza del corpo con o senza intervento chirurgico, totale o parziale, dell’ambiguità psico-sociale nell’identità e nei comportamenti che includono maschile e femminile. In contrapposizione a tale polarità a volte si preferisce la pura combinazione di elementi in atto senza transizioni, come una sorta di stile di vita. La teoria de quo chiede il riconoscimento pubblico della libertà di vivere tali condizioni ed eventuali trasformazioni sessuali come diritto alla privacy: ogni individuo deve fare la scelta che vuole, quando e come vuole (anche mediante una registrazione anagrafica media) e la società è chiamata a rendere possibile, anche tramite un sostegno economico, la realizzazione della scelta dell’identità sessuale qualunque essa sia. Si tratta di una prospettiva provocatoria, che si presenta nel dibattito con argomentazioni razionali alle quali bisogna rispondere con controargomentazioni[34].

Non si ritiene possibile, in sintesi, contrapporre alla normalizzazione di ciò che è anormale, la anormalizzazione di ciò che è anormale.

Dunque ciò – ergo la preoccupante eclisse della differenziazione sessuale – determina nella cultura tradizionale delle conseguenze rilevanti (seppur brevemente accennate):

  • la sublimazione della dimensione biologica della riproduzione nella dimensione antropologica della generazione;
  • la proiezione sulle donne della generazione come forma di compiuta autorealizzazione della loro identità;
  • il consolidamento, in tutte le culture premoderne, di forme diversificate, ma pressoché universali, di induzione delle donne al matrimonio, forme che possono assumere la forma di vere e proprie modalità di coercizione;
  • la qualificazione sessuata del lavoro femminile, come prioritariamente domestico e comunque sottoposto a vincoli oggettivi in funzione di tutela della procreatività femminile[35].

Verso un transumanesimo? Aspetti conclusivi

 «Quando una civiltà rifiuta di accettare l’esistenza del diritto naturale il giudizio morale diventa impossibile; la coscienza è cieca. […] La società è così ridotta a una landa desolata, battuta dal vento gelido del relativismo»[36].

Quanto sintetizzato finora assume i contorni di un progetto tanto ambizioso quanto prometeico, volto a plasmare i corpi non solo a livello estetico, ma nella loro essenza, in modo che la “forma” diventi “operante” e sostituisca la vecchia essenza dell’uomo contemporaneo, proprio come sosteneva Nietzsche: «Fin dal principio l’apparenza ha finito quasi sempre per diventare la sostanza, e come sostanza si è resa operante»[37].

Il cosiddetto processo di “uniformizzazione”, ricadente nell’eugenismo, si caratterizza infatti come una tappa di quel processo, chiamato trans-umanesimo, che nell’immediato secondo dopo guerra ha avuto i suoi teorici più illustri, dal gesuita Teilhard de Chardin al neodarwinista e co-fondatore dell’Unesco Julian Huxley.

È, in estrema sintesi, un progetto dai connotati demiurgici o, come spiega il prof. Antonio Marazzi, che ha ricoperto la cattedra di Antropologia Culturale presso l’Università degli Studi di Padova: «L’operazione di rivolgere a se stesso le capacità acquisite per modificare, migliorare, aumentare le proprie dotazioni naturali, per giungere infine a sostituirsi alla compiuta evoluzione naturale, per proseguire il corso a proprio arbitrio e secondo autonome finalità. È il progetto del transumanesimo, una variegata corrente in cui si incrociano idee filosofiche, scientifiche, religiose e visionarie»[38].

Continua Marazzi: «Si è affermato come una sorta di new age dai contorni ambigui, quasi una setta, che predica l’avvento di un futuro utopico, in cui l’uomo potrà finalmente essere libero dalle sue catene biologiche»[39].

Potremmo intuire che le origini moderne di questa dottrina dai toni prometeici vanno rintracciate però nell’illuminismo che è l’età in cui l’uomo si esalta sopra ogni cosa, divinizza se stesso in una sorta di vertigine di onnipotenza.

Così, il mondo dell’illuminismo è anche quello in cui fioriscono l’occultismo nelle sue forme moderne, la magia come strumento di potenza e il libertinismo sessuale più estremo in una sorta di ascesi al contrario: un’affermazione di libertà assoluta da parte di un dio-uomo che si reputa ormai abbastanza maturo da trascendere ogni legge, comprese quelle della natura, oltraggiando la stessa[40].

In conclusione, a seguito della breve analisi, potrebbe evidenziarsi un serrato legame tra la pratica del c.d. trapianto di testa, la deriva del transessualismo sino a giungere al fenomeno di un costruttivismo trasumanista; a cui sottendono un eugenismo, un relativismo ed un materialismo di fondo[41].

Un’esemplificazione può essere data da un’esplicita confessione di fede nelle capacità demiurgiche dell’uomo, che devono sfociare nel transumanesimo, così come affermato Julian Huxley: «La specie umana può, se lo desidera, trascendere da se stessa – non solo sporadicamente, un individuo qui in un modo, un individuo là in un altro modo, ma nella sua totalità, come umanità. […] “Credo nel transumanesimo”: una volta che vi siano sufficienti persone che possono seriamente affermarlo, la specie umana sarà sulla soglia di un nuovo tipo di esistenza, diverso dal nostro quanto il nostro lo è da quello dell’uomo di Pechino, e realizzando così, consapevolmente, il proprio destino»[42].

In conclusione ed in sintesi, il costruttivismo transumanista conduce ad un relativismo morale che non soddisfa l’esigenza universale della ragione umana. Un costruttivismo in cui l’etica è ridotta ad una semplice regolazione deontologica delle trasformazioni operate dall’uomo (“piegata” alla dinamica illimitata dei desideri trans-umani) e contemporaneamente all’enunciazione di un codice di buona condotta delle relazioni quotidiane con la precipua esclusione a priori delle questioni poste dall’agenzia transumanista. Con lo scopo di liberarsi da questa indeterminazione etica, Ladrière considerava indispensabile la reiscrizione della comprensione scientifica del mondo all’interno di una comprensione esistenziale. Quindi, sussiste la necessità del ritorno al “mondo della vita” tenendo presenti le condizioni fondamentali che possano assicurare l’inscrizione dell’esistenza nel mondo vissuto, ergo la corporeità, l’alterità e la temporalità.

Dunque, tre condizioni indubbiamente poste ai margini da parte del pensiero transumanista; impedendone di fatto il ricorso ad un discorso etico autentico che possa trovare le sue fondamenta nella ragione prudenziale, ovvero in un atto della ragione pratica che ricollochi l’esistenza vissuta e le correlate scelte nella dimensione della vera realizzazione dell’uomo.

[1] Una procedura altamente complessa applicata sul paziente Valery Spiridinov, affetto dalla malattia genetica di Werdnig-Hoffmann, altresì detta amiotrofia spinale progressiva ereditaria.

È una malattia ereditaria caratterizzata principalmente da diminuzione della nutrizione degli arti e del tronco, astenia e facile stanchezza. In seguito a prelievo di particelle di muscolo mediante biopsia, si scopre una atrofia (mancato sviluppo) delle fibre muscolari; gli esami elettrici dimostrano una degenerazione delle reazioni elettriche muscolari.

Le cause determinanti della malattia sono sconosciute.

L’esordio risale agli ultimi mesi di vita intrauterina, ma la malattia può anche apparire dopo la nascita.

[2] Per approfondire si rimanda al Commentario del Codice di Deontologia Medica, redatto da FNOMCeO (Federazione Nazionale Ordini Medici Chirurghi e Odontoiatri): https://www.omceo.me.it/ordine/cod_deo/commentario.pdf.

[3] Significativo, al riguardo, l’art. 22 del Codice di Deontologia Medica secondo cui il medico dovrà informare la persona «al fine di promuoverne la massima partecipazione alle scelte decisionali e l’adesione alle proposte diagnostico-terapeutiche». Fra i molti, sul consenso, cfr. A. Santosuosso (a cura di), Il consenso informato tra giustificazione per il medico e diritto del paziente, Milano, Giuffrè, 1994; I. Cavicchi, Autonomia e responsabilità, Bari, Dedalo, 2007; F. Caringella, Studi di diritto civile III. Obbligazioni e responsabilità, Milano, Giuffrè, 2007, 191 ss.

Sul permanere di una sorta di «paternalismo moderato», cfr. D. Lamb, L’etica alle frontiere della vita. Eutanasia e accanimento terapeutico, Bologna, Il Mulino 1998, 137 ss..

[4] Per approfondire: M. Polissero, L’intervento medico in assenza di consenso: riflessi penali incerti e dilemmi etici, in Dir. pen. e processo, 2005, 3, 375.

[5] In questa sentenza la Corte di Cassazione era stata chiamata a decidere sulla penale responsabilità di un medico di Firenze che nel corso di un intervento transrettale, ebbe a decidere, unilateralmente, per una laparotomia, senza aver preliminarmente raccolto il consenso della paziente di 83 anni che invece era solo stata informata circa il primo intervento e le conseguenze eventuali dello stesso. Il caso fu eclatante, la Corte ritenne, così come indicato dai difensori della parte civile, che effettivamente nel caso di specie si fosse integrato un omicidio preterintenzionale, essendo conseguita la morte della paziente, a nulla rilevando che il medico ebbe ad agire per fini terapeutici. La Corte infatti, nella nota sentenza, affermò che nel caso di specie non si potesse parlare di un vero e proprio stato di necessità e quindi, nemmeno di un conseguente consenso presunto della paziente.

Per approfondire: https://www.personaedanno.it/articolo/il-medico-e-lomicidio-preterintenzionale-massimiliano-naso.

[6] Per approfondire: http://www.ordine-medici-firenze.it/index.php/faq-domande-frequenti/102-consenso-informato.

[7] L.P. Martina, Ingegneria genetica e terapia genica. A confronto con le questioni bioetica, in Collana di Monografie Biologiche, Aracne Editrice, Roma 2017, p. 13 e ss.

[8] Per approfondire: M. Pera, L’etica in laboratorio, in J. Jacobelli (a cura di), Scienza e etica: quali limiti?, Editori Laterza, Bari 1990.

[9] J.W. Berg, P.S. Appelbaum, L.S. Parker, C.W. Lidz, Informed Consent. Legal Theory and Clinical Practice, Oxford University Press 2001, vii.

[10] Cfr. http://www.jus.unitn.it/users/casonato/biodiritto08-09/englaro.htm.

[11] Si veda, S. Penasa, Alla ricerca dell’anello mancante: il deposito dello strumento di ratifica della Convenzione di Oviedo, paper ospitato nel Forum di Quaderni costituzionali: http://www.forumcostituzionale.it/site. Solo sulla mancanza dei decreti di attuazione, A. Guazzarotti, Il caso Welby: adattamento ai trattati e deleghe non attuate, in Quad. cost., 2007, 2, 357.

[12] S. Kean, The Audacious Plan to Save This Man’s Life by Transplanting His Dead, The Atlantichttps://www.theatlantic.com/magazine/archive/2016/09/the-audacious-plan-to-save-this-mans-life-by-transplanting-his-head/492755/.

[13] Per approfondire sulla procedura del c.d. trapianto di testa: https://www.theatlantic.com/magazine/archive/2016/09/the-audacious-plan-to-save-this-mans-life-by-transplanting-his-head/492755/.

[14] L. Wallis, Living a Conjoined Life, BBC: http://www.bbc.com/news/magazine-22181528. 

[15] Ad esempio, Phineas Gage ha sperimentato un cambiamento nella personalità della sua stessa personalità a seguito di un incidente.

[16] Sostanzialmente, si potrebbe tradurre: «un individuo che ha subito una cessazione irreversibile delle funzioni circolatorie e respiratorie, o la cessazione irreversibile di tutte le funzioni dell’intero cervello, incluso il tronco cerebrale, è morta». Per approfondire: http://www.uniformlaws.org/Act.aspx?title=Anatomical%20Gift%20Act%20(2006).

[17] Cfr. https://law.stanford.edu/2018/01/30/whos-who-in-america-after-a-head-transplant/.

[18] Ad esempio, vi sono considerevoli prove che le istituzioni cinesi si siano impegnate nella donazione forzata di organi da parte di prigionieri.

[19] A riguardo di Brian Earp, per approfondire: https://blogs.bmj.com/medical-ethics/author/bearp/.

[20] Per approfondire: http://blog.practicalethics.ox.ac.uk/2017/12/guest-post-the-real-problem-with-human-head-transplantation/.

[21] Per approfondire: http://blogs.bmj.com/medical-ethics/2017/12/04/the-real-problem-with-human-head-transplantation/; http://blogs.harvard.edu/billofhealth/2017/05/30/the-first-human-body-transplant-ethical-and-legal-considerations/.

[22] Per approfondire, si vedano gli Atti del convegno su Le direttive anticipate: dalla autonomia del paziente alla carta di autodeterminazione, raccolti in Bioetica, 2001, 2.

[23] Nell’ottica di un approfondimento, alla luce della Costituzione Italiana ed al principio dell’autodeterminazione (oltreché della deontologia medica): A. Pizzorusso, Il caso Welby: il divieto di non liquet, in Quad. cost., 2007, 2, 355 ss.; P. Veronesi, Il corpo e la Costituzione. Concretezza dei “casi” e astrattezza della norma, Milano, Giuffrè, 2007, 238 ss. in cui una ricostruzione complessiva della tematica.

Sul collegamento, invece, fra diritto soggettivo e azionabilità, M. Ainis, Un diritto preso sul serio, in Quad. cost., 2007, 1, 117. Non altrettanto convinti, G. Alpa, nella Nota a tribunale di Roma del 16 dicembre 2006, in Resp. civ. e prev., 2007, 1, 78, oltre che il Procuratore della Repubblica di Sassari che pure, in data 23 gennaio 2008, ha chiesto l’archiviazione per il medico che interruppe la nutrizione artificiale a Giovanni Nuvoli. Cfr. anche G. Iadecola, Qualche riflessione sul piano giuridico e deontologico a margine del «caso Welby», in Giur. Merito, 2007, 4, 1002 e in Professione, 2007, 2, 31.

[24] Si ricorda: A. Santosuosso, Corpo e libertà. Una storia tra diritto e scienza, Milano, 2001, 141 ss.

Fra i brani citati più interessanti, quelli contrapposti a favore della indisponibilità del corpo («[l]o Stato ha un interesse suo proprio alla conservazione di quel bene, indipendentemente dalla volontà del singolo. L’individuo infatti è un soldato, un procreatore di altri cittadini, un produttore di ricchezza ecc.») e della libertà della scienza («[v]oler porre vincoli alla ricerca scientifica, voler imprigionare il fervore dello sperimentatore che studia, saggia, che tenta perché la speculazione realizzi un vantaggio umano, un beneficio concreto, un’opera di salute e di bene, è quanto di più assurdo si possa concepire, e sarebbe oltretutto, la più antigiuridica delle pretese»).

[25] In generale, da un punto di vista prettamente bioetica, si approfondisca: P. Singer, H. Kuhse, What is Bioethics? A Historical Introduction, in P. Singer, H. Kuhse (ed.), A Companion to Bioethics, Oxford, 1998, 6; D. Callahan, Bioethics, in W.T. Reich (chief ed.), Encyclopedia of Bioethics, New York, 1995, 248 ss.; D. Neri, La bioetica: storia e problemi, in C. Botti, F. Rufo (a cura di), Bioetica: discipline a confronto, Roma, 2002, 41; M. Mori, La bioetica: che cos’è, quando è nata e perché?, in Bioetica, 1993, 115 ss.; N. Irti, Il diritto nell’età della tecnica, Napoli, Editoriale scientifica, 2007, 35 ss.

[26] Cfr. http://www.jus.unitn.it/users/casonato/biodiritto08-09/englaro.htm.

[27] Per un breve approfondimento sul trapianto di testa e sulla figura del neurochirurgo Sergio Canavero: https://www.money.it/Trapianto-di-testa-umana-il-neurochirurgo-Sergio-Canavero-annuncia-il-primo-per.

[28] Cfr. https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/21507740.2017.1392386.

[29] Cfr. E. Perrucchietti, G. Marletta, Unisex. La creazione dell’uomo “senza identità”, Arianna Editrice, Bologna 2014, p. 105. Cfr. L.P. Martina, Diritti di genere? Aspetti giuridici, fisiologici e politici, in Corona Lateranensis, Lateran University Press, Città del Vaticano 2017.

[30]S. Canavero, Commentary, in Surgical Neurology International, n. 6, p. 103.

[31] L’ENS si avvale di oltre 30 diversi neurotrasmettitori (il 95% della serotonina del corpo risiede nell’intestino) e può avere una forte influenza sui nostri stati emotivi

[32] Per approfondire: L.P. Martina, La differenziazione sessuale. Aspetti antropologici, medico-fisiologici, bioetici e biogirudici, Aracne Editrice, Roma 2018.

[33] Nella lingua inglese la neutralità è resa con i pronomi it o s/he.

[34] Cfr. L.P. Martina, Diritti di genere?, op. cit., p. 72 e ss.

[35] Cfr. F. D’Agostino, Sessualità. Premesse teoriche di una riflessione giuridica, G. Giappichelli Editore, Torino 2014, pp. 59-60.

[36] Aa.V.v., La Teoria del Gender: per l’uomo o contro l’uomo. Atti del convegno Verona, 21 settembre 2013, Edizioni Solfanelli, Chieti 2014, p. 39.

[37] E. Perucchietti – G. Marletta, op. cit., p. 101.

[38] A. Marazzi, Uomini, cyborg e robot umanoidi. Antropologia dell’uomo artificiale, Carocci, Roma 2012, p. 56.

[39] A. Marazzi, Uomini, cyborg, op. cit., p. 58.

[40] Cfr. http://www.repubblica.it; http://magazine.excite.it.

[41] Cfr. L.P. Martina, Diritti di genere?, op. cit., p. 39 e ss..

[42] J. Huxley, News Bottles for New Wine: Essays, Chatto&Windus, Londra 1959, p.17.

Dott. Martina Luigi Piero

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