Tracciabilità dei pagamenti: il Ministero dell’Economia fornisce chiarimenti sulle sanzioni previste per il superamento del limite antiriciclaggio

Redazione 19/01/12
Scarica PDF Stampa

Con la circolare n. 2 del 16 gennaio 2012, indirizzata alle Ragionerie territoriali, il Ministero dell’Economia è intervenuto a rendere maggiormente operativo il sistema di controlli antiriciclaggio, che già con le previsioni contenute nel D.L. 201/2011 (cd. manovra salva Italia, conv. con L. 214/2011) aveva raggiunto una rinnovata importanza.

Il provvedimento ha infatti imposto il divieto di pagare in contanti le cifre di importo pari o superiore ai 1000 euro, limite oltre il quale i pagamenti devono essere effettuati con moneta elettronica, bonifici, assegni nominativi o altri strumenti finanziari che consentano la ricostruzione delle transazioni. La tracciabilità dei pagamenti è, soprattutto, utilizzata oltre che contro le operazioni di riciclaggio, anche come forma di controllo verso infiltrazioni criminali frequenti soprattutto nel settore degli appalti pubblici, nonché in funzione delle lotta all’evasione fiscale.

L’ambito del divieto riguarda pagamenti di beni o servizi, donazioni e atti a titolo gratuito effettuati in contanti, di importo uguale o superiore alle cifra suddetta.

Nella circolare viene precisato anche che il limite non può essere aggirato con pagamenti frazionati: ciò ugualmente comporterà l’applicazione della sanzione. Invece se la suddivisione riguarda contratti già stipulati che prevedano rateazioni o pagamenti periodici, non verrà applicata la sanzione.

Gli assegni circolari potranno essere richiesti senza clausola di non trasferibilità solo se di importo inferiore ai 1000 euro, e i libretti di deposito al portatore con saldo pari o superiore a questa cifra dovranno essere estinti dal portatore stesso, oppure ridotti sotto soglia entro il 31 marzo.

Chi non osserva queste prescrizioni incorrerà nelle sanzioni del Ministero dell’Economia, che non sono solo di tipo amministrativo, ma consistono nel versamento di somme all’erario, il cui importo varia a seconda del quantum di limite superato. Tali sanzioni saranno operative a partire dal 1° febbraio: l’importo minimo indicato è di 3 mila euro.

Le sanzioni potranno essere applicate su richiesta, oltre che del Ministero, della guardia di Finanza entro 90 giorni dal ricevimento della comunicazione dell’infrazione da parte di banche e poste.

Redazione

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento