Tracciabilità dei pagamenti: eliminata la soglia di mille euro per i pagamenti in denaro contante per i cittadini stranieri. I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

Redazione 15/03/12
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Biancamaria Consales

L’Agenzia delle Entrate, con comunicato stampa del 13 marzo 2012, ha precisato che i cittadini stranieri possono effettuare pagamenti in contante anche sopra la soglia dei 1.000 euro, in deroga a quanto disposto dalla manovra Monti (si veda sull’argomento l’articolo su questo stesso sito).

L’eccezione, prevista dall’art. 3 del decreto sulle semplificazioni fiscali (D.L. 16/2012), interessa cessioni di beni e prestazioni di servizi legate al turismo effettuate da commercianti al minuto e assimilati, agenzie di viaggio e turismo nei confronti di persone fisiche che non hanno cittadinanza italiana, o di uno dei Paesi della Unione europea, e che sono residenti al di fuori del territorio dello Stato.

Per accedere a tali condizioni, gli operatori interessati devono inviare una comunicazione preventiva all’Agenzia delle Entrate, secondo modalità e termini che saranno stabiliti con provvedimento del Direttore dell’Agenzia, e rispettare i seguenti adempimenti:

a) all’atto dell’operazione, acquisire fotocopia del passaporto del cessionario e/o del committente e un’autocertificazione di quest’ultimo, attestante che non è cittadino italiano né di uno dei Paesi dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo, e che è residente al di fuori del territorio dello Stato;

b) nel primo giorno feriale successivo all’operazione, versare il denaro contante incassato in un conto corrente intestato al cedente o al prestatore presso un operatore finanziario, consegnando a quest’ultimo fotocopia del documento di identità del cliente, della fattura o della ricevuta o dello scontrino fiscale emesso.

I suddetti adempimenti devono ovviamente essere rispettati, nella fase transitoria, anche dagli operatori che effettuano operazioni tra il 2 marzo (data di entrata in vigore del decreto fiscale) e la pubblicazione del modello di comunicazione (che sarà approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia). Una volta disponibile il modello, gli operatori avranno 15 giorni di tempo per inviare (ex post) la comunicazione all’Agenzia delle Entrate.

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