Tra i criteri di valutazione dell’offerta, anche un maggior importo a garanzia della cauzione definitiva (da 10% al 20%)

Lazzini Sonia 20/01/11
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Correttamente la commissione giudicatrice non ha attribuito alcun punteggio all’aumento proposto della cauzione dal 10%, richiesto, al 20% in quanto, come evidenziato, la proposta migliorativa avrebbe dovuto riguardare le attrezzature e non tale aspetto dell’offerta

Vero è che tale estensione era stata offerta anche dalla ricorrente ma la stessa l’aveva inserita nella voce “estensione della garanzia”, per la quale aveva ottenuto punti 10 mentre l’aggiudicataria soltanto punti 5 Né può ora pretendere una duplice valutazione di tale elemento anche nell’ambito della voce proposta migliorativa, nella quale non l’ha inserita

il giudice amministrativo non può sostituirsi alla commissione giudicatrice nelle valutazioni di merito alla stessa riservate.

la valutazione degli elementi dell’offerta evidenziati rientrano nella discrezionalità dell’Amministrazione che si è avvalsa di una commissione giudicatrice il cui operato non presenta aspetti censurabili

Con la prima censura dedotta la ricorrente sostiene che l’amministrazione, tramite la commissione giudicatrice, avrebbe disatteso i criteri di aggiudicazione non avendo valutato attentamente le attrezzature offerte dalla Controinteressata e la loro corrispondenza al capitolato di gara.

Ha, quindi, contestato una serie di carenze delle attrezzature offerte dall’aggiudicataria, elencate analiticamente in ricorso, riportando le valutazioni del proprio tecnico esperto, evidenziando tutta una serie di elementi da cui emergerebbe la minor qualità dell’offerta vincitrice rispetto a quanto indicato nel capitolato che, pertanto, avrebbero inciso in modo determinante sul minor prezzo offerto.

In proposito va premesso che non è contestata l’ammissione alla gara della vincitrice bensì la minor qualità dell’offerta e la valutazione di congruità della stessa a seguito del procedimento attivato per la valutazione della rilevata anomalia.

Qual è il parere dell’adito giudice amministrativo?

Tali doglianze non possono essere condivise in questa sede di legittimità non potendo il giudice amministrativo sostituirsi alla commissione giudicatrice nelle valutazioni di merito alla stessa riservate.

Infatti, la valutazione degli elementi dell’offerta evidenziati rientrano nella discrezionalità dell’Amministrazione che si è avvalsa di una commissione giudicatrice il cui operato non presenta aspetti censurabili. Ciò in quanto non emerge alcuna illogicità e irragionevolezza delle valutazioni dell’offerta tecnica che consenta a questo giudice di ritenere fondata la contestazione dei punteggi, essendo tra l’altro fuori discussione che l’offerta della ricorrente, seconda classificata, era migliore di quella della vincitrice avendo ottenuto 47 punti a fronte di 34,5 punti della vincitrice.

L’amministrazione ha, quindi, tenuto conto della qualità inferiore delle attrezzature offerte dalla vincitrice che è risultata aggiudicataria soltanto per effetto della offerta economica il cui punteggio è stato attribuito in applicazione dei criteri del bando stesso.

Né appare censurabile, per le stesse ragioni di principio, la valutazione della commissione che ha ritenuto congrua l’offerta della vincitrice in sede di valutazione dell’anomalia, dopo aver attivato il relativo procedimento.

La ditta vincitrice ha fornito i chiarimenti sui sei punti evidenziati dalla commissione che sono stati ritenuti “puntuali, precisi ed assai dettagliati” dalla commissione nella seduta del 14/6/2006.

Del resto, nel subprocedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta, la stazione appaltante ha l’obbligo di motivare le proprie valutazioni in maniera particolarmente approfondita solamente nel caso in cui esprima un giudizio negativo che fa venire meno l’aggiudicazione, non richiedendosi, invece, che la motivazione sia particolarmente analitica e puntuale nel caso di esito positivo della verifica di anomalia dell’offerta che confermi la già disposta aggiudicazione, potendo in tal caso trovare sostegno “per relationem” nelle stesse giustificazioni presentate dal concorrente (Consiglio Stato , sez. V, 23 agosto 2006 , n. 4949; CONSIGLIO DI STATO – SEZIONE V – Sentenza 22 febbraio 2010 n. 1029), come avvenuto nel caso in esame.

Inoltre, in tema di anomalia, compito primario del giudice è quello di verificare se il potere amministrativo sia stato tecnicamente esercitato in modo conforme ai criteri di logicità, congruità, razionalità e corretto apprezzamento dei fatti ed il superamento, grazie anche alla novità di cui all’art. 16, legge n. 205/2000, confermate dall’articolo 67 c.p.a. (consulenza tecnica), di ostacoli processuali capaci di limitare in modo significativo l’ampiezza della verifica giurisdizionale sulla correttezza delle operazioni e delle procedure integranti il giudizio tecnico non implica che, anche in relazione ad una non eludibile esigenza di separazione della funzione amministrativa rispetto a quella giustiziale, il giudice possa sovrapporre la sua idea tecnica al giudizio non erroneo né illogico formulato dall’organo amministrativo, cui la legge attribuisca la tutela dell’interesse pubblico nell’apprezzamento del caso concreto.

Nella verifica dell’anomalia, pertanto, l’esito della gara può essere travolto dalla pronuncia del giudice amministrativo solo quando il giudizio negativo sul piano dell’attendibilità riguardi voci che, per la loro rilevanza ed incidenza complessiva, rendano l’intera operazione economica non plausibile e, per l’effetto, non suscettibile di accettazione da parte della stazione appaltante, a causa dei residui dubbi circa l’idoneità dell’offerta, insidiata da indici di carente affidabilità, a garantire l’efficace perseguimento dell’interesse pubblico (CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V – sentenza 28 ottobre 2010 n. 7631).

Nel caso in esame, le valutazioni operate con gli atti amministrativi gravati si sottraggono alle censure proposte, non potendosi ravvisare in alcun modo i dedotti profili di erroneità e di evidente incongruenza tra l’altro neppure evidenziati con specifiche censure in relazione alle risposte fornite ai chiarimenti richiesti dalla commissione giudicatrice.

3.3. Da ultimo la ricorrente si duole della mancata attribuzione di punti 0 per quanto concerne la voce offerta migliorativa mentre alla vincitrice sono stati attribuiti 3 punti.

Correttamente la commissione giudicatrice non ha attribuito alcun punteggio, per questa voce, all’aumento proposto della cauzione dal 10%, richiesto, al 20% in quanto, come evidenziato, la proposta migliorativa avrebbe dovuto riguardare le attrezzature e non tale aspetto dell’offerta.

Quanto al punteggio per l’offerta migliorativa attribuito all’aggiudicataria, chiarito l’errore materiale concernente il carrello elevatore, riferibile ad un lotto diverso da quello in contestazione, appare non censurabile l’operato della commissione giudicatrice cha ha valutato a tal fine la reperibilità per dieci anni dei pezzi di ricambio.

3.4. Vero è che tale estensione era stata offerta anche dalla ricorrente ma la stessa l’aveva inserita nella voce “estensione della garanzia”, per la quale aveva ottenuto punti 10 mentre l’aggiudicataria soltanto punti 5. Né può ora pretendere una duplice valutazione di tale elemento anche nell’ambito della voce proposta migliorativa, nella quale non l’ha inserita.

Del resto anche attribuendogli punti 3 in tale voce e sottraendo un corrispondente punteggio nella voce “estensione della garanzia”, che scenderebbe a 7 in luogo di 10, il risultato della gara non muterebbe.

4.Per tali ragioni il ricorso va respinto.

Riportiamo qui di seguito la sentenza numero 8080 del 23 novembre 2010 pronunciata dal Tar Emilia Romagna, Bologna

 

N. 08080/2010 REG.SEN.

N. 01068/2006 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

 

sul ricorso numero di registro generale 1068 del 2006, proposto da:

Ricorrente Spa, rappresentato e difeso dagli avv. **************, ********************, ****************, con domicilio eletto presso **************** in Bologna, via S. Felice 6;

contro

Comune di Castelmaggiore, rappresentato e difeso dall’avv. ******************, con domicilio eletto presso ****************** in Bologna, via Caprarie 7;

nei confronti di

Controinteressata Professional Spa, Controinteressata 2 Impianti S.a.s. di E. Controinteressata 3 & C.;

per l’annullamento

– della determinazione dirigenziale n.112 del 14-6-06 n. di protocollo generale 19884 del Comune di Castel Maggiore (BO), a firma del Dirigente del Settore Servizi alle persone *********, di approvazione dei verbali di gara, e perciò anche del verbale del 14 giugno 2006 conc ui è stata ritenuta la congruità dell’offerta della controinteressata, e conseguentemente di aggiudicazione (invece che di sclusione dalla gara) del lotto A per la fornitura di arredi e attrezzature per un importo di euro 168.516,00, oltre iva di legge a CONTROINTERESSATA PROFESSIONAL SPA CONTROINTERESSATA 2 IMPIANTI SAS Viale Masini 22, 40126 Bologna;

– per quanto occorrer possa della nota del Comune di Castel Maggiore del 18 luglio 2006 iviata raccomandata a.r. prot. n. 23716/2006 di comunicazione esito gara ed aggiudicazione del lotto A con restituzione della cauzione;

– degli atti della commissione in gara, in particolare del secondo verbale del 19 maggio 2006 nella parte in cui è stata effettuata dalla Commissione di gara la valutazione tecnica delle attrezzature offerte da Controinteressata, del terzo verbale del 24 maggio 2006 limitatamente alla parte in cui viene aggiudicato in via provvisoria a CONTROINTERESSATA il lotto A per la fornitura di arredi e attrezzature, e del quarto verbale del 14 giugno 2006, citato nella determina n.112/06 di accoglimento delle argomentazioni presentate dalla controinteressata alla richiesta di verifica dell’anomalia dell’offerta economica presentata

– e di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti

 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Castelmaggiore;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

 

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 11 novembre 2010 il dott. **************** e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1.Il Comune di Castel Maggiore nel marzo 1996 indiceva una gara di appalto, suddivisa in tre lotti, per la fornitura di arredi e attrezzature per la cucina centralizzata comunale da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

Pervenivano quattro offerte e risultava vincitrice la Controinteressata e seconda classificata la Ricorrente.

La vincitrice superava la verifica di anomalia dell’offerta e risultava aggiudicataria.

La Ricorrente, seconda classificata impugnava l’aggiudicazione, per quanto concerne il lotto A, nonché gli atti in epigrafe indicati deducendone l’illegittimità.

Si costituiva in giudizio il Comune intimato che contro deduceva puntualmente alle avverse doglianze e concludeva per il rigetto del ricorso.

L’istanza cautelare veniva respinta con ordinanza collegiale n. 801/2006 e la causa veniva trattenuta in decisione dopo ampia discussione in udienza dei difensori delle parti.

2.All’esito della gara il punteggio risulta così attribuito: alla ditta Controinteressata punti 84,50, di cui 34,5 per l’offerta tecnica e 50 per l’offerta economica, a seguito del maggior ribasso offerto del 32,50%, mentre alla ditta Ricorrente punti 83,53 di cui 47 per l’offerta tecnica e 36,53 per quella economica a seguito di un ribasso del 7%.

Quindi, la ditta Ricorrente ha presentato la miglior offerta tecnica ma è risultata soltanto seconda classificata a seguito della miglior offerta economica della ditta Controinteressata .

3. Ciò premesso il ricorso è infondato.

Con la prima censura dedotta la ricorrente sostiene che l’amministrazione, tramite la commissione giudicatrice, avrebbe disatteso i criteri di aggiudicazione non avendo valutato attentamente le attrezzature offerte dalla Controinteressata e la loro corrispondenza al capitolato di gara.

Ha, quindi, contestato una serie di carenze delle attrezzature offerte dall’aggiudicataria, elencate analiticamente in ricorso, riportando le valutazioni del proprio tecnico esperto, evidenziando tutta una serie di elementi da cui emergerebbe la minor qualità dell’offerta vincitrice rispetto a quanto indicato nel capitolato che, pertanto, avrebbero inciso in modo determinante sul minor prezzo offerto.

In proposito va premesso che non è contestata l’ammissione alla gara della vincitrice bensì la minor qualità dell’offerta e la valutazione di congruità della stessa a seguito del procedimento attivato per la valutazione della rilevata anomalia.

3.1. Tali doglianze non possono essere condivise in questa sede di legittimità non potendo il giudice amministrativo sostituirsi alla commissione giudicatrice nelle valutazioni di merito alla stessa riservate.

Infatti, la valutazione degli elementi dell’offerta evidenziati rientrano nella discrezionalità dell’Amministrazione che si è avvalsa di una commissione giudicatrice il cui operato non presenta aspetti censurabili. Ciò in quanto non emerge alcuna illogicità e irragionevolezza delle valutazioni dell’offerta tecnica che consenta a questo giudice di ritenere fondata la contestazione dei punteggi, essendo tra l’altro fuori discussione che l’offerta della ricorrente, seconda classificata, era migliore di quella della vincitrice avendo ottenuto 47 punti a fronte di 34,5 punti della vincitrice.

L’amministrazione ha, quindi, tenuto conto della qualità inferiore delle attrezzature offerte dalla vincitrice che è risultata aggiudicataria soltanto per effetto della offerta economica il cui punteggio è stato attribuito in applicazione dei criteri del bando stesso.

3.2. Né appare censurabile, per le stesse ragioni di principio, la valutazione della commissione che ha ritenuto congrua l’offerta della vincitrice in sede di valutazione dell’anomalia, dopo aver attivato il relativo procedimento.

La ditta vincitrice ha fornito i chiarimenti sui sei punti evidenziati dalla commissione che sono stati ritenuti “puntuali, precisi ed assai dettagliati” dalla commissione nella seduta del 14/6/2006.

Del resto, nel subprocedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta, la stazione appaltante ha l’obbligo di motivare le proprie valutazioni in maniera particolarmente approfondita solamente nel caso in cui esprima un giudizio negativo che fa venire meno l’aggiudicazione, non richiedendosi, invece, che la motivazione sia particolarmente analitica e puntuale nel caso di esito positivo della verifica di anomalia dell’offerta che confermi la già disposta aggiudicazione, potendo in tal caso trovare sostegno “per relationem” nelle stesse giustificazioni presentate dal concorrente (Consiglio Stato , sez. V, 23 agosto 2006 , n. 4949; CONSIGLIO DI STATO – SEZIONE V – Sentenza 22 febbraio 2010 n. 1029), come avvenuto nel caso in esame.

Inoltre, in tema di anomalia, compito primario del giudice è quello di verificare se il potere amministrativo sia stato tecnicamente esercitato in modo conforme ai criteri di logicità, congruità, razionalità e corretto apprezzamento dei fatti ed il superamento, grazie anche alla novità di cui all’art. 16, legge n. 205/2000, confermate dall’articolo 67 c.p.a. (consulenza tecnica), di ostacoli processuali capaci di limitare in modo significativo l’ampiezza della verifica giurisdizionale sulla correttezza delle operazioni e delle procedure integranti il giudizio tecnico non implica che, anche in relazione ad una non eludibile esigenza di separazione della funzione amministrativa rispetto a quella giustiziale, il giudice possa sovrapporre la sua idea tecnica al giudizio non erroneo né illogico formulato dall’organo amministrativo, cui la legge attribuisca la tutela dell’interesse pubblico nell’apprezzamento del caso concreto.

Nella verifica dell’anomalia, pertanto, l’esito della gara può essere travolto dalla pronuncia del giudice amministrativo solo quando il giudizio negativo sul piano dell’attendibilità riguardi voci che, per la loro rilevanza ed incidenza complessiva, rendano l’intera operazione economica non plausibile e, per l’effetto, non suscettibile di accettazione da parte della stazione appaltante, a causa dei residui dubbi circa l’idoneità dell’offerta, insidiata da indici di carente affidabilità, a garantire l’efficace perseguimento dell’interesse pubblico (CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V – sentenza 28 ottobre 2010 n. 7631).

Nel caso in esame, le valutazioni operate con gli atti amministrativi gravati si sottraggono alle censure proposte, non potendosi ravvisare in alcun modo i dedotti profili di erroneità e di evidente incongruenza tra l’altro neppure evidenziati con specifiche censure in relazione alle risposte fornite ai chiarimenti richiesti dalla commissione giudicatrice.

3.3. Da ultimo la ricorrente si duole della mancata attribuzione di punti 0 per quanto concerne la voce offerta migliorativa mentre alla vincitrice sono stati attribuiti 3 punti.

Correttamente la commissione giudicatrice non ha attribuito alcun punteggio, per questa voce, all’aumento proposto della cauzione dal 10%, richiesto, al 20% in quanto, come evidenziato, la proposta migliorativa avrebbe dovuto riguardare le attrezzature e non tale aspetto dell’offerta.

Quanto al punteggio per l’offerta migliorativa attribuito all’aggiudicataria, chiarito l’errore materiale concernente il carrello elevatore, riferibile ad un lotto diverso da quello in contestazione, appare non censurabile l’operato della commissione giudicatrice cha ha valutato a tal fine la reperibilità per dieci anni dei pezzi di ricambio.

3.4. Vero è che tale estensione era stata offerta anche dalla ricorrente ma la stessa l’aveva inserita nella voce “estensione della garanzia”, per la quale aveva ottenuto punti 10 mentre l’aggiudicataria soltanto punti 5. Né può ora pretendere una duplice valutazione di tale elemento anche nell’ambito della voce proposta migliorativa, nella quale non l’ha inserita.

Del resto anche attribuendogli punti 3 in tale voce e sottraendo un corrispondente punteggio nella voce “estensione della garanzia”, che scenderebbe a 7 in luogo di 10, il risultato della gara non muterebbe.

4.Per tali ragioni il ricorso va respinto.

5. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore economico dell’appalto e del grado di complessità delle questioni controverse.

P.Q.M.

Respinge il ricorso in epigrafe indicato.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di causa in favore dell’amministrazione intimata che si liquidano in complessivi euro 5.000 (cinquemila), oltre C.P.A. ed I.V.A..

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 11 novembre 2010 con l’intervento dei magistrati:

 

********************, Presidente

***********, Consigliere

Ugo Di Benedetto, ***********, Estensore

L’ESTENSORE                IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 23/11/2010

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Lazzini Sonia

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