Tra contratto di compravendita e contratto di finanziamento collegato sussiste un collegamento negoziale ex lege

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Tra un contratto di compravendita ed un contratto di finanziamento necessario ad ottenere risorse economiche utili alla conclusione del primo sussiste un collegamento negoziale ex lege che, in quanto tale, prescinde dall’esistenza o meno di una clausola di esclusiva.

È questo il principio di diritto desumibile da Cass. n. 1900/2016, pronuncia che presenta profili di interesse anche per taluni rilievi fondati sulla normativa europea.

Il caso

L’acquirente di un’autovettura agiva giudizialmente per la risoluzione del contratto di compravendita, non avendo l’impresa venditrice adempiuto alla consegna del bene. Egli agiva altresì nei confronti della banca che aveva erogato il finanziamento per mezzo del quale la vettura era stata acquistata, ai fini della risoluzione di quest’ultimo contratto, sul presupposto dell’esistenza di un collegamento tra i due negozi.

In primo grado il Tribunale accoglieva la domanda dell’attore nei confronti della venditrice, condannandola al pagamento delle somme corrisposte e da corrispondersi dall’acquirente alla banca, rigettando però la domanda proposta nei confronti di quest’ultima. La decisione veniva confermata in appello.

Inquadramento normativo e ragioni del ricorso per cassazione.

La decisione di secondo grado veniva impugnata con ricorso per cassazione per violazione dell’art. 113 cpc, dell’art. 124, co. 2 e 3, T.U.B. (nella formulazione originaria, applicabile ratione temporis) e dell’art. 1453 cc.

Il ricorrente sosteneva che la Corte d’Appello avrebbe dovuto dichiarare anche la risoluzione del contratto di finanziamento in virtù del collegamento legale tra contratto di compravendita e contratto di finanziamento, che avrebbe dovuto trovare fondamento nell’art. 124 TUB, applicabile dal Giudice ai sensi dell’art. 113 cpc anche in mancanza di una richiesta attorea, essendo rinvenibili tutti gli elementi fattuali richiesti dalla norma.

L’art. 124, co. 2 e 3, T.U.B. (nella formulazione in vigore sino al 2010, applicabile al caso di specie) elencava i requisiti indispensabili per i contratti di credito al consumo (in particolare, “la descrizione analitica dei beni e dei servizi; b) il prezzo di acquisto in contanti, il prezzo stabilito dal contratto e l’ammontare dell’eventuale acconto; c) le condizioni per il trasferimento del diritto di proprietà, nei casi in cui il passaggio della proprietà non sia immediato”). La nozione di credito al consumo non deve però essere necessariamente confinata al solo atto dell’acquisto di beni o servizi, ma comprende tutte quelle operazioni di concessione, nell’esercizio di un’attività commerciale o professionale, di credito sotto forma di dilazione di pagamento, di finanziamento o di altre facilitazioni finanziarie a favore di una persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta (per l’appunto, un consumatore).

Nella sentenza di primo grado, confermata in appello, il collegamento tra i due contratti era stato escluso per l’assenza della clausola di esclusiva richiesta dall’art. 42 del Codice del Consumo. Secondo questa disposizione, “nei casi di inadempimento del fornitore di beni e servizi, il consumatore che abbia effettuato inutilmente la costituzione in mora ha diritto di agire contro il finanziatore nei limiti del credito concesso, a condizione che vi sia un accordo che attribuisce al finanziatore l’esclusiva per la concessione di credito ai clienti del fornitore. La responsabilità si estende anche al terzo, al quale il finanziatore abbia ceduto i diritti derivanti dal contratto di concessione del credito”.

A parere del ricorrente per cassazione, i giudici dei due precedenti gradi avevano compiuto un’errata lettura ed applicazione della disposizione, anche alla luce della direttiva comunitaria 87/102/CEE del 22.12.1986 e dell’interpretazione resa dalla C.G.E. con la sentenza del 23.4.2009 nella causa C-509/07.

L’interpretazione della Corte di Giustizia Europea

La direttiva 87/102 istituisce un’armonizzazione minima in materia di credito al consumo, che non esclude che gli Stati Membri possano mantenere o adottare misure più severe per la protezione del consumatore.

In tale ottica si pone anche l’art. 11 della Direttiva che, da una parte, prevede il diritto per il consumatore di procedere contro il creditore in caso di mancata o inesatta esecuzione delle obbligazioni da parte del fornitore e, dall’altra, subordina tale diritto ad una serie di condizioni, tra cui l’esistenza di un rapporto di esclusiva tra fornitore e creditore.

Detta disposizione deve essere però letta alla luce del ventunesimo “considerando” della medesima direttiva che, con riferimento al regime istituito dall’art. 11, prescrive espressamente che “il consumatore, almeno nelle circostanze sotto definite, deve godere, nei confronti del creditore, di diritti che si aggiungono ai suoi normali diritti contrattuali nei riguardi di questo” e che “le circostanze di cui sopra sussistono quando tra il creditore ed il fornitore di beni o servizi esiste un precedente accordo in base al quale il credito è messo da quel creditore a disposizione esclusivamente dei clienti di quel fornitore per consentire al consumatore l’acquisto di merci o di servizi da tale fornitore”.

Da ciò consegue che il diritto di procedere in giudizio di cui all’art. 11, co. 2, Dir. 87/102 costituisce una protezione supplementare offerta al consumatore nei riguardi del creditore, che si aggiunge alle azioni che il consumatore può già esercitare sulla base delle disposizioni nazionali applicabili ad ogni rapporto contrattuale.

Il fine perseguito dalla Direttiva è garantire una tutela minima nei confronti del consumatore, il quale non può esercitare alcuna influenza sul rapporto tra il fornitore e il creditore, circostanza che lo pone in balìa delle condizioni contrattuali sì come negoziate tra questi due imprenditori. Il fatto di subordinare in ogni caso l’esercizio del diritto del consumatore di procedere contro il debitore alla condizione dell’esistenza di una clausola di esclusiva tra il creditore ed il fornitore, si porrebbe in contrasto con l’obiettivo stesso della direttiva 87/102, che è in primo luogo quello di tutelare il consumatore in quanto “parte debole” del contratto.

Conclude la C.G.E. che la possibilità per il consumatore di agire anche nei confronti del creditore per ottenere la risoluzione del contratto di finanziamento e la restituzione delle somme già corrisposte non può essere subordinata alla preesistenza di una clausola di esclusiva.

La decisione della Cassazione

Secondo i Giudici di Legittimità, l’esistenza o meno di una clausola di esclusiva tra fornitore e finanziatore non è presupposto necessario del diritto del consumatore di procedere contro il creditore in caso di inadempimento delle obbligazioni da parte del fornitore al fine di ottenere (anche) la risoluzione del contratto di credito e la conseguente restituzione delle somme corrisposte al finanziatore.

Già precedentemente la Cassazione (n. 20477/2014 e n. 19522/2015), in applicazione degli artt. 121 e 124 T.U.B. (nella loro originaria formulazione), aveva avuto modo di affermare la sussistenza di un collegamento negoziale di fonte legale tra i contratti di credito al consumo finalizzati all’acquisto di determinati beni o servizi e i contratti d’acquisto dei medesimi. E ciò prescindendo dalla presenza di un’esclusiva del finanziatore per la concessione del credito ai clienti dei fornitori. Per tale ragione, veniva demandato al Giudice il compito di individuare quali effetti producesse il collegamento negoziale sussistente per legge tra contratto di finanziamento e contratto di vendita.

In particolare, Cass. n. 20477/2014 aveva affermato che nell’ipotesi in cui un contratto di vendita sia risolto per inadempimento del venditore, il consumatore non è tenuto a pagare il finanziamento attivato. Aveva poi proseguito statuendo che il contratto di credito collegato è quello finalizzato esclusivamente a finanziare la fornitura di un bene o la prestazione di un servizio specifici se ricorre almeno una delle seguenti condizioni: nella prima il finanziatore si avvale del fornitore del bene o del prestatore del servizio per promuovere o concludere il contratto di credito; nella seconda il bene o il servizio specifici sono esplicitamente individuati nel contratto di credito.

Più in generale, può dirsi che vi è collegamento quando un contratto trova la propria causa nell’altro, risultando dunque essi preordinati all’espletamento di una funzione unitaria. L’elemento di connessione può o essere frutto dell’autonomia negoziale, o discendere da una fonte legale.

Nella decisione in commento, conformemente alle pronunce cui si è testé fatto cenno, la Cassazione ha ritenuto che la Corte d’Appello sia caduta in errore nel momento in cui non ha valutato la richiesta di disapplicazione dell’art. 42 cod. cons. (che tutela il consumatore solo in presenza di una clausola di esclusiva), dunque ignorando gli indirizzi espressi dalla Corte di Giustizia, errando altresì nel ritenere non censurata la sentenza di primo grado nella parte in cui rilevava la mancanza della clausola di esclusiva, avendo invece l’appellante chiesto proprio la disapplicazione della relativa norma.

La decisione di secondo grado è stata cassata con rinvio alla Corte d’Appello in diversa composizione, la quale dovrà pronunziarsi anche sulla risoluzione del contratto di finanziamento, traendo le conseguenze dell’incidenza sul contratto di finanziamento della già accertata risoluzione del contratto di compravendita, in presenza di un collegamento non più qualificabile come “volontario”, ma legale”.

La regola cui attenersi è quella di presupporre l’esistenza di un collegamento tra contratto di compravendita e contratto di finanziamento, che sussiste ex lege e non in forza dell’esercizio dell’autonomia contrattuale delle parti e che, pertanto, prescinde dalla presenza di una clausola di esclusiva.

Palmo Matarrese

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