Tirocinio professionale: dal Muir la conferma della retroattività del termine breve di 18 mesi

Redazione 05/10/12
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Anna Costagliola

È retroattivo il tirocinio breve di 18 mesi. La conferma arriva dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, che con la circolare 2992/2012 ha fornito dei chiarimenti circa l’interpretazione dell’art. 9, co. 6, del D.L. 1/2012 (decreto liberalizzazioni), conv. nella L. 27/2012, che ha introdotto il tirocinio di 18 mesi. Con riferimento alla citata disposizione, e in considerazione dell’evoluzione interpretativa della stessa, la circolare chiarisce che coloro che hanno già effettuato 18 mesi di tirocinio professionale, anche se iniziato antecedentemente alla sua entrata in vigore, possono essere ammessi all’esame di Stato.

La circolare n. 2992/2012 del Miur interviene sul tema confermando quanto già sostenuto dal Ministero della Giustizia con la  circolare del 4 luglio 2012, che ha ribaltato il precedente indirizzo sostenuto dallo stesso dicastero di Via Arenula in base al quale la nuova durata di 18 mesi avrebbe dovuto applicarsi solo ai tirocini iniziati dopo il 24 gennaio 2012, data di entrata in vigore del decreto liberalizzazioni. Nel luglio scorso, pertanto, il Ministero della Giustizia, con una netta inversione di rotta, affermava che a sostenere la natura non retroattiva della nuova norma sul tirocinio «si verificherebbero situazioni di palese disparità di trattamento nell’accesso alla professione in relazione alla data di inizio del tirocinio, nel senso di penalizzare fortemente coloro che abbiano iniziato la pratica professionale immediatamente prima dell’entrata in vigore della norma, e ciò in violazione del principio costituzionale di uguaglianza consacrato nell’art.3 Cost.».

La nuova norma, si legge ancora nella circolare del Muir, prevede però che, per i primi sei mesi, il tirocinio possa essere svolto in presenza di un’apposita convenzione quadro stipulata tra i Consigli nazionali degli Ordini e il Miur, in concomitanza con il corso di studio per il conseguimento della laurea di primo livello, della laurea magistrale o specialistica. Pertanto, secondo la nuova disposizione normativa è comunque necessario, ai fini del compimento della pratica professionale, svolgere un periodo di ulteriori 12 mesi dopo il conseguimento della laurea.

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