Terrorismo: tre nuovi delitti introdotti nel codice penale

Redazione 01/09/16
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Dal 24 agosto scorso, è entrata in vigore la legge 28 luglio 2016, n. 153 sulle norme per il contrasto al terrorismo.

Approvata  dalla Camera dei deputati lo scorso 19 luglio, si tratta di una legge che dà ratifica ed esecuzione di ben 5 diversi atti internazionali miranti a prevenire e a contrastare il terrorismo:

– la Convenzione del Consiglio d’Europa per la prevenzione del terrorismo (Varsavia, 16/05/2005);

– della Convenzione internazionale per la soppressione di atti di terrorismo nucleare (New York, 14/09/ 2005)

– il Protocollo di Emendamento alla Convenzione europea per la repressione del terrorismo (Strasburgo,15/05/2003);

– la Convenzione del Consiglio d’Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato e sul finanziamento del terrorismo (Varsavia, 16/05/2005);

– il Protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d’Europa per la prevenzione del terrorismo, (Riga, 22/10/2015).

Tre nuovi delitti introdotti nel codice penale

Di seguito sono riportati i tre nuovi delitti che introdotti conseguentemente nel codice penale:

1. Art. 270-quinquies.1. Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo

Chiunque, al di fuori dei casi di cui agli articoli 270-bis e 270-quater.1, raccoglie, eroga o mette a disposizione beni o denaro, in qualunque modo realizzati, destinati a essere in tutto o in parte utilizzati per il compimento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all’articolo 270-sexies è punito con la reclusione da sette a quindici anni, indipendentemente dall’effettivo utilizzo dei fondi per la commissione delle citate condotte.

Chiunque deposita o custodisce i beni o il denaro indicati al primo comma è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

2. Art. 270-quinquies.2. Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro

Chiunque sottrae, distrugge, disperde, sopprime o deteriora beni o denaro, sottoposti a sequestro per prevenire il finanziamento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all’articolo 270-sexies, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 3.000 a euro 15.000.

3. Art- 280-ter. Atti di terrorismo nucleare

E’ punito con la reclusione non inferiore ad anni quindici chiunque, con le finalità di terrorismo di cui all’articolo 270-sexies:

1) procura a sé o ad altri materia radioattiva;

2) crea un ordigno nucleare o ne viene altrimenti in possesso.

E’ punito con la reclusione non inferiore ad anni venti chiunque, con le finalità di terrorismo di cui all’articolo 270-sexies:

1) utilizza materia radioattiva o un ordigno nucleare;

2) utilizza o danneggia un impianto nucleare in modo tale da rilasciare o con il concreto pericolo che rilasci materia radioattiva.

Le pene di cui al primo e al secondo comma si applicano altresì quando la condotta ivi descritta abbia ad oggetto materiali o aggressivi chimici o batteriologici.

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