Tenda a impaccamento laterale: quando è illegittima?

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È illegittima, poiché priva del permesso a costruire, la costruzione di un serramento ad impaccamento laterale, in quanto «struttura prefabbricata in pali metallici infissi al lastrico solare con tetto costituito da tenda non agevolmente, dato l’ancoraggio e le notevoli dimensioni, amovibile», realizzando una stabile installazione e incremento di volume.

È quanto ha stabilito la Corte di Cassazione, Sezione II Civile, con la sentenza del 3 maggio 2017, n. 10730, mediante la quale ha accolto parzialmente il ricorso cassando, in parte qua, quanto già deciso sul punto dalla Corte d’appello di Venezia.

 

La vicenda

La pronuncia traeva origine dal FATTO che la Società FANTASIA ricorre avverso la sentenza della Corte d’Appello di Venezia che, riformando la sentenza di primo grado, ha accolto la domanda di risarcimento danni proposta dalla signora LIVIA avverso la società ricorrente a causa della riduzione del panorama che la propria abitazione sita in Jesolo, all’interno del residence XXXX, avrebbe patito in ragione della realizzazione di una “tenda chiusa con vetrate ad impaccamento laterale” a copertura della terrazza fronte mare di pertinenza del confinante Hotel, di proprietà della società convenuta.

La domanda, fondata sull’art. 2043 c.c., sosteneva l’illegittimità dell’opera per contrarietà alla normativa prevista dal regolamento del comune di Jesolo, in particolare all’art. 42 lett. c) e d).

Il ricorso si articola in due motivi.

 

I motivi di ricorso

Per quanto è qui di interesse, con il primo motivo del ricorso principale la Società FANTASIA lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 872 e 2043 c.c. unitamente all’art. 42 del Regolamento Edilizio del Comune di Jesolo, nonché la insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza gravata circa l’illegittimità dell’opera realizzata dalla ricorrente e circa l’ingiustizia del danno alla panoramicità subito dalla Sig.ra LIVIA.

A dire della ricorrente, l’opera in contestazione avrebbe formato oggetto di apposita concessione edilizia rilasciata dal comune di Jesolo in data 29.9.99 e allegata alla CTU, addirittura per una superficie e volumetria maggiore rispetto a quella effettivamente realizzata. L’amovibilità dell’opera, la cui conformità alla concessione sarebbe stata confermata dalla CTU espletata in primo grado, emergerebbe dal rilievo che i relativi pilastrini di sostegno sono ancorati al lastrico unicamente mediante imbullonamento.

 

La decisione

La Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi, mediante la citata sentenza n. 10730/2017 ha ritenuto non fondato il citato motivo.

Precisa la Cassazione che la Corte veneziana ha ritenuto illegittima l’opera in contestazione – meglio qualificata dal c.t.u. in primo grado quale “serramento ad impaccamento laterale” – in quanto «struttura prefabbricata in pali metallici infissi al lastrico solare dell’albergo con tetto costituito da tenda non agevolmente, dato l’ancoraggio e le notevoli dimensioni, amovibile» e, quindi, «attesa l’installazione stabile e l’incremento di volume, costruzione illegittima in quanto priva di idoneo permesso di costruire.

Tale non risulta la allegata in atti concessione per l’esecuzione di opere n. C 99/765, avente ad oggetto la “facoltà di eseguire ristrutturazione per la riqualificazione adeguamento normativa antincendio, superamento barriere architettoniche, costruzione di tenda chiusura con vetrate ad impacchettamento laterale su fabbricato ad uso albergo”, essendo stata nella specie eseguita non una semplice tenda ma una notevole costruzione ancorata al suolo con notevole aumento di volume».

La corte veneziana ha in sostanza qualificato l’opera in questione come una “costruzione edilizia” e detta qualificazione costituisce un giudizio di fatto dalla quale la stessa corte ha tratto il giudizio di diritto della sua illegittimità, per essere la relativa realizzazione «avvenuta in contrasto con la disciplina urbanistica» non sindacabile in questa sede se non sotto il profilo del vizio motivazionale, non adeguatamente sviluppato nel mezzo di ricorso in esame.

Sentenza collegata

612780-1.pdf 501kB

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Avv. Mancusi Amilcare

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