Tempestività del deposito dell’atto introduttivo in copia e procedibilità del ricorso

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Non si dà luogo a improcedibilità del ricorso quando il ricorrente si sia avvalso della facoltà prevista dai commi 2 e 3 dell’art. 45 del codice del processo amministrativo procedendo al deposito dell’originale del ricorso notificato dopo la scadenza del termine perentorio previsto dal precedente comma 1 (così Cons. Stato, Sez. III, 7 dicembre 2011, n. 6453).

E invero, la tempestiva costituzione dell’appellante con la copia dell’atto di citazione (‘velina’) in luogo dell’originale non implica l’improcedibilità del gravame ai sensi dell’art. 348, primo comma, c.p.c., configurando semmai una nullità (per inosservanza delle forme indicate dall’art. 165 c.p.c.) che deve ritenersi sanabile, anche a seguito di rilievo del giudice, entro l’udienza di comparizione di cui all’art. 359, co. 2, per  mezzo del deposito dell’originale da parte dell’appellante (cfr. Cass. Sez. Un., 5 agosto 2018, n. 16598).

Ne discende la condivisibilità del principio già affermato dal Consiglio di Stato (Cons. St. n. 6453 del 2011), secondo cui deve escludersi la irrogabilità della sanzione processuale della improcedibilità del ricorso, allorquando il ricorrente abbia iscritto a ruolo il giudizio col deposito della ‘velina’ salvo depositare l’originale del ricorso notificato solo dopo la scadenza del termine fissato dall’art. 45, primo comma, del processo amministrativo.

La nullità

L’impianto interpretativo imposto dall’art. 45, co. 1, è coerente non solo con la prassi in materia di iscrizione a ruolo del ricorso (ammessa prima ancora che si perfezioni la notifica nei confronti della controparte), ma anche con l’orientamento espresso dalle Sezioni Unite con sent. n. 16598 del 2016, a mente del quale deve configurarsi una nullità sanabile per il caso in cui, entro l’udienza di trattazione, nel processo civile l’appellante depositi l’originale dell’atto di citazione in appello.

In tale contesto si rivela decisivo il principio generale desumibile dall’art. 156, comma terzo, c.p.c. ( “la nullità non può mai essere pronunciata, se l’atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato”), ritenuto applicabile al giudizio in esame ai sensi dell’art. 39 del c.p.a., in forza del quale le conseguenze processuali afflittive possono configurarsi solamente  quando vi sia stata la lesione del diritto alla difesa o si sia inciso sul corretto e spedito andamento del giudizio.

Pertanto, attesi la tempestiva iscrizione a ruolo del ricorso (ancorché in ‘velina’), nonché il deposito dell’originale recante la prova della notifica in data anteriore a quella della fissazione della camera di consiglio, ben può ritenersi che il ricorso sia considerato procedibile.

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Avv. Biamonte Alessandro

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