TARSU: accertamento nullo se è poco chiaro

Redazione 28/09/16
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L’avviso di accertamento per la TARSU che non consente di identificare in modo univoco la superficie tassabile a cui il Comune fa riferimento è nullo per difetto di motivazione. Lo ha stabilito recentemente la Commissione Tributaria Provinciale di Bari con la sentenza n. 2533/10/2016. Il contribuente non è costretto a pagare, quindi, se i dati riportati nell’accertamento non sono chiari e comprensibili.

 

Accertamento TARSU: quando va annullato?

Secondo la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Bari, l’avviso di accertamento TARSU va annullato per difetto di motivazione nei casi in cui la lettura del documento “non consente in modo alcuno di comprendere a quale tipologia di superficie faccia riferimento l’amministrazione comunale“. In altre parole, se le aree tassabili non sono indicate in maniera chiara e univoca, ed è quindi possibile l’errore, il cittadino non è tenuto a pagare.

 

Il contribuente deve avere modo di preparare la difesa

Ma qual è il motivo dell’annullamento dell’accertamento della TARSU?

Come specifica ancora la Commissione Tributaria Provinciale di Bari, in assenza di indicazioni precise e univoche il contribuente che ha ricevuto l’accertamento è impossibilitato a “comprendere l’esatta consistenza della pretesa tributaria” e conseguentemente, “l’ambito delle difese da preparare e svolgere” per contestare l’accertamento. Bisogna invece dare la possibilità al cittadino di impugnare, almeno in via teorica, l’atto che gli viene consegnato.

 

Annullamento: non fa fede il riferimento al verbale

La sentenza stabilisce anche che non è possibile fare riferimento al verbale con cui è stato documentato il sopralluogo degli agenti della polizia municipale quando questo “non fornisce dati comprensibili e non equivoci sull’oggetto e sull’esito del controllo eseguito”.

Nel caso di specie, le denunce delle superfici tassabili notificate al contribuente concernevano in maniera poco chiara sia le aree coperte che quelle scoperte dell’immobile, e i successivi sopralluoghi della polizia municipale erano stati “originariamente disposti per verificare l’area scoperta” ma avevano poi dato luogo a “una descrizione del tutto generica e onnicomprensiva“.

Il contribuente aveva inoltre originariamente denunciato le superfici tassabili dell’immobile; l’intimazione al pagamento delle somme dovute per gli anni fiscali dal 2009 al 2012 era infatti dovuta ad accertamenti successivi da parte del Comune durante i quali si rilevavano ulteriori aree soggette a tassazione TARSU.

 

Il Comune deve pagare le spese processuali

Avendo stabilito l’accoglimento del ricorso presentato dal contribuente, la Commissione Tributaria Provinciale ha disposto non solo l’annullamento dell’avviso di accertamento notificato, ma anche l’obbligo da parte del Comune di pagare tutte le spese processuali.

Redazione

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