Tariffe r.c. auto: aperta la pubblica consultazione sul regolamento che prevede l’obbligo di confronto

Redazione 17/07/12
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Biancamaria Consales

Pubblicato dall’Isvap lo schema di regolamento per la definizione dello standard di modalità operative per l’applicazione delle disposizioni relative all’obbligo di confronto delle tariffe r.c. auto, previsto dal decreto liberalizzazioni

L’articolo 34, comma 1, del D.L. 1/2012, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività, convertito in L. 27/2012, prevede che gli intermediari che distribuiscono servizi e prodotti assicurativi del ramo assicurativo di danni derivanti dalla circolazione di veicoli e natanti sono tenuti, prima della sottoscrizione del contratto, a informare il cliente, in modo corretto, trasparente ed esaustivo, sulla tariffa e sulle altre condizioni contrattuali proposte da almeno tre compagnie assicurative appartenenti a diversi gruppi, anche avvalendosi delle informazioni obbligatoriamente pubblicate dalle imprese di assicurazione sui propri siti internet.

I commi 2 e 3 dello stesso articolo prevedono, rispettivamente, che il contratto stipulato senza la dichiarazione del cliente di aver ricevuto le suddette informazioni è affetto da nullità, rilevabile esclusivamente a favore dell’assicurato, e che il mancato adempimento dell’obbligo comporta l’irrogazione da parte dell’ISVAP, a carico della compagnia che ha conferito il mandato all’agente, che risponde in solido con questa, di una sanzione in misura pari a quanto stabilito dall’art. 324 del Codice delle Assicurazioni (da 1000 a 10.000 euro; i limiti minimo e massimo della sanzione sono raddoppiati nei casi di particolare gravità o di ripetizione dell’illecito).

L’avvio della fase di pubblica consultazione sullo schema di regolamento è stato preceduto da una serie di incontri con i rappresentanti dei soggetti più direttamente coinvolti nell’applicazione della nuova disciplina (SNA e UNAPASS, AIBA e ACB, ANIA, Adiconsum, Federconsumatori e Altroconsumo), con l’obiettivo di acquisire prime osservazioni e contributi per individuare, nel rispetto della ratio della norma primaria, le modalità operative più idonee a rendere concretamente applicabile il confronto delle tariffe e delle altre condizioni contrattuali nel momento in cui si realizza il contatto fra intermediario assicurativo e cliente. Ciò al fine di agevolare, anche attraverso tale modalità, la ricerca della prodotto assicurativo maggiormente idoneo al soddisfacimento delle specifiche esigenze del singolo cliente, in un’ottica di potenziamento della mobilità della clientela assicurativa e di incentivo alle dinamiche concorrenziali.

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