TAR per il Lazio – Roma, sez. i, 19 novembre 2008, n. 10423 – “La giurisdizione in tema di scorrimento delle graduatorie dipende dal petitum sostanziale” –

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Il candidato idoneo che in sede giurisdizionale chiede l’accertamento del proprio diritto all’assunzione a seguito dello scorrimento della graduatoria concorsuale fa valere una posizione di diritto soggettivo tutelabile dinanzi al giudice ordinario.
Quando invece il candidato contesta il potere dell’Amministrazione di indire una nuova procedura concorsuale a fronte di una graduatoria ancora valida ed efficace, si configura una posizione di interesse legittimo tutelabile dinanzi al giudice amministrativo.
 
Nella fattispecie il Tar Lazio ha condiviso l’orientamento dalle Sezioni Unite di cui alla sentenza n. 16527 del 18 giugno 2008, secondo cui la questione di giurisdizione nelle controversie aventi ad oggetto lo scorrimento delle procedure concorsuali va risolta sulla base del petitum sostanziale.
 
In particolare, nella controversia presa in esame dal Tar, il candidato idoneo in una graduatoria, impugnando l’atto con cui l’amministrazione ha respinto la richiesta di scorrimento della graduatoria, “ha sostanzialmente chiesto che sia accertato il suo diritto allo scorrimento della stessa, ma non ha impugnato le procedure concorsuali che l’amministrazione ha bandito anziché procedere allo scorrimento della graduatoria”.
 
Tale circostanza implica che, nella fattispecie, non viene contestato l’esercizio del potere da parte dell’amministrazione – che legittimerebbe l’attribuzione della controversia alla giurisdizione del G.A. – bensì viene chiesto dall’idoneo il riconoscimento di un (presunto) diritto all’assunzione sindacabile solo dinanzi al giudice ordinario.
 
A parere di chi scrive, la soluzione offerta dal Tar in punto di giurisdizione non convince del tutto.
 
Nella sentenza in esame il Collegio riconosce la giurisdizione del giudice ordinario qualora il nuovo bando sia stato adottato dall’amministrazione ma esso non sia stato oggetto di impugnazione da parte del ricorrente.
Tuttavia, se è vero che la giurisdizione del giudice amministrativo si radica laddove sussiste l’esercizio del potere autoritativo (secondo quanto stabilito dalla Corte Costituzionale in tema di riparto di giurisdizione nelle note sentenze del 2004), in presenza di un nuovo bando di concorso adottato dall’amministrazione – quale manifestazione del potere autoritativo – anche le controversie aventi ad oggetto lo scorrimento delle graduatorie precedentemente adottate dovrebbero rientrare sempre e comunque nella giurisdizione del G.A.
Ciò a prescindere se il nuovo bando sia stato espressamente oggetto di impugnazione da parte del candidato o meno.
Diversamente, quanto il ricorrente lamenta il mancato diritto all’assunzione sic et simpliciter, ossia in assenza di un nuovo bando di concorso adottato dall’amministrazione, la giurisdizione in tal caso è pacificamente ravvisabile in capo al giudice ordinario.
 
 
TAR LAZIO – ROMA, SEZ. I – sent. 19 novembre 2008 n. 10423
 
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
Roma – Prima Sezione
nelle persone dei magistrati:
Dott. ****************** – Presidente
Dott. ************** – Componente
Dott. ***************** – Componente, relatore
ha pronunciato la seguente
 
SENTENZA
sul ricorso n. 3287 del 2004, proposto da
*** rappresentato e difeso dagli *********************** e ************ ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Roma, Via Salaria n. 242
 
contro
Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura dello Stato presso cui ope legis domicilia in Roma, Via dei Portoghesi n. 12
 
per l’annullamento
del provvedimento del 15.1.2004 di rigetto dell’atto di diffida e messa in mora avente ad oggetto lo scorrimento della graduatoria relativa al concorso per titoli ed esame colloquio a 60 posti della V qualifica funzionale nel ruolo del personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di cui al bando del 22.12.1998, nonché di tutti gli atti presupposti e conseguenti.
 
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Vista la costituzione in giudizio dell’Avvocatura dello Stato;
Visti gli atti tutti della causa;
Uditi alla udienza pubblica del 5 novembre 2008, relatore il Cons. *****************, gli avvocati come da relativo verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
 
FATTO E DIRITTO
1.    Il ricorrente, impiegato dell’area B2 del ruolo del Ministero dell’Economia e delle Finanze, espone di essere in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri dal 27.7.1992 in posizione di comando.
2.     
Soggiunge di avere presentato domanda per la partecipazione al concorso per titoli ed esame-colloquio per il conferimento di 60 posti della quinta qualifica funzionale del ruolo del personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, riservato al personale della quarta e quinta qualifica in servizio presso la Presidenza alla data del 26.9.1993, emesso con decreto del Segretario Generale del 22.12.1998 e bandito ai sensi dell’art. 38, co. 8, l. 400/1988.
 
Fa presente che, all’esito delle prove e della valutazione dei titoli, si è collocato al 73° posto della graduatoria di merito per il conferimento di 20 posti di operatore amministrativo contabile.
 
Il ricorrente sostiene che la graduatoria, siccome approvata con decreto del 20.12.1999, deve ritenersi efficace, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 20, ult. cpv., l. 488/1999, 51, co. 8, l. 388/2000, 19 l. 448/2001, 34 l. 448/2002, 61 l. 350/2003, che hanno prorogato l’efficacia delle graduatorie sino a tutto il 31.12.2004.
 
Con successivi decreti, il Segretario Generale ha indetto procedure di selezione riservata al solo personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri appartenenti alle aree B e C per il passaggio alle posizioni economiche superiori.
 
Con l’impugnato atto del 15 gennaio 2004, l’amministrazione – in riscontro all’atto di diffida concernente la richiesta di scorrimento della graduatoria relativa al concorso per titoli ed esame colloquio a 60 posti della V qualifica funzionale nel ruolo del personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di cui al bando del 22.12.1998 – ha fatto presente che l’istituto dello scorrimento della graduatoria, che consente ai candidati semplicemente idonei di divenire vincitori, presuppone una decisione discrezionale rispetto alla quale non sussiste alcun obbligo dell’amministrazione ed ha precisato che la procedura concorsuale della quale si chiede lo scorrimento, prevista dall’art. 38, co. 8, l. 400/1988, riveste essa stessa natura eccezionale e derogatoria rispetto agli ordinari principi in materia di assunzione nelle pubbliche amministrazioni, per cui non è in alcun modo applicabile, nei confronti della relativa graduatoria, la normativa in materia di proroga della validità.
 
Avverso tale atto, l’interessato ha proposto il presente ricorso, articolato nei seguenti motivi:
 
• Violazione degli art. 15 del d.P.R. 487/1994, 20 ult. cpv., l. 51/1999, co. 8, l. 388/2000, 19 l. 448/2001, 34 l. 448/2002, 61 l. 350/2003.
La Presidenza del Consiglio dei Ministri avrebbe avuto l’obbligo di assegnare i posti messi a concorso agli idonei, né avrebbe motivato la scelta di disattendere le risultanze del concorso per avvalersi di ulteriori procedure selettive per assegnare i posti vacanti a seguito della rideterminazione della pianta organica; i decreti del Segretario Generale del 21.5.2001 e del 26.8.2003 aventi ad oggetto bandi di selezione a posti all’interno dell’area B, non motiverebbero sulle esigenze della deroga al principio generale dello scorrimento.
L’Avvocatura dello Stato si è costituita in giudizio per resistere al ricorso depositando documentazione ed una nota dell’amministrazione.
All’udienza pubblica del 5 novembre 2008, la causa è stata trattenuta per la decisione.
 
2. Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
Nel caso di specie, il ricorrente, impugnando l’atto con cui l’amministrazione ha respinto la richiesta di scorrimento della graduatoria di cui al bando del 22.12.1998, ha sostanzialmente chiesto che sia accertato il suo diritto allo scorrimento della stessa, ma non ha impugnato le procedure concorsuali che l’amministrazione ha bandito anziché procedere allo scorrimento della graduatoria.
Ne consegue l’applicabilità del principio secondo cui sono devolute alla giurisdizione ordinaria le controversie aventi ad oggetto il mancato scorrimento della graduatoria concorsuale in quanto il candidato che, vantando una determinata posizione nella graduatoria già approvata ed il possesso dei requisiti previsti dal bando, pretenda di essere chiamato alla stipulazione del contratto di lavoro, fa valere il proprio diritto all’assunzione senza porre in discussione le procedure concorsuali (Cons. Stato, V, 8 settembre 2008, n. 4249).
Le Sezioni Unite della Cassazione Civile hanno avuto altresì modo di chiarire che in materia di riparto di giurisdizione nelle controversie relative a procedure concorsuali nell’ambito del pubblico impiego privatizzato, la cognizione della domanda, avanzata dal candidato utilmente collocato nella graduatoria finale, riguardante la pretesa al riconoscimento del diritto allo scorrimento della graduatoria del concorso espletato, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, facendosi valere, al di fuori dell’ambito della procedura concorsuale, il diritto all’assunzione; ove, invece, la pretesa al riconoscimento del suddetto diritto sia consequenziale alla negazione degli effetti del provvedimento di indizione di un nuovo concorso, la contestazione investe l’esercizio del potere dell’amministrazione di merito, a cui corrisponde una situazione di interesse legittimo, la cui tutela spetta al giudice amministrativo ai sensi dell’art. 63, co. 4, d.lg. 165/2001 (Cass. Civ., SS.UU., 18 giugno 2008, n. 16527).
Pertanto – considerato che la pretesa dedotta in giudizio consiste nel riconoscimento del diritto allo scorrimento della graduatoria al di fuori dell’ambito della procedura concorsuale che, infatti, non costituisce oggetto di impugnativa – la giurisdizione non appartiene al giudice amministrativo.
 
3. Motivi di equità inducono a disporre la compensazione delle spese del giudizio tra le parti.
 
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Prima Sezione di Roma,
dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5 novembre 2008.
Depositata in Segreteria in data 19 novembre 2008.

Del Giudice Marta Johanna

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