Tar Catania, IV sez., Pres. Campanella, Rel. Leotta, Sentenza n.1946/2008 del 5 novembre 2008: Elezioni Giardini Naxos – Legittimazione dei presentatori di una lista – Va esclusa. Elezioni Giardini Naxos – Sicilia – Moduli con firme dei sottoscrittori –

sentenza 07/11/08
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I presentatori delle liste, in quanto tali, non sono legittimati ad impugnare gli atti del procedimento elettorale, né assumono la posizione di controinteressati nel giudizio avente ad oggetto la legittimità dell’ammissione della lista di cui sono presentatori (1) 
La vigente normativa regionale si differenzia, sul punto, dalla normativa nazionale di cui all’art. 28 del T.U. 16 maggio 1960, n. 570, in quanto non richiede che i “moduli” sui quali vengono apposte le firme dei sottoscrittori, oltre al contrassegno della lista ed al nome, cognome, data e luogo di nascita dei sottoscrittori stessi, contengano anche “il nome, cognome, data e luogo di nascita di tutti i candidati”. (2)
Nel caso in cui la presentazione di una lista avvenga utilizzando più fogli, il primo dei quali (frontespizio) rechi il simbolo della lista ed i nominativi dei candidati, mentre le firme dei presentatori risultino apposte su fogli intercalari, privi di qualsiasi indicazione e soltanto spillati al primo, senza alcun segno di congiunzione inequivoca (quali un timbro o una sigla), deve ritenersi, anche sulla base di una lettura “sostanziale” delle disposizioni in materia, che siano state violate le regole minime, tese a verificare la genuinità della volontà dei cittadini presentatori di sostenere la lista per la quale hanno apposto la propria firma, mancando la riferibilità dei moduli sottoscritti dai presentatori alla lista presentata.
Solo la presenza di un segno di congiunzione consente di considerare il frontespizio ed i fogli intercalari quali un documento unico, firmato da ogni sottoscrittore con la consapevolezza di sostenere una particolare lista. In caso contrario, la lista in questione non può essere ammessa alla competizione elettorale, non potendo essere conteggiate le firme dei sottoscrittori apposte sui fogli intercalari privi del contrassegno della lista presentata e semplicemente spillati al frontespizio.
La norma di cui all’art. 14 della L. n. 53/1990 e successive modificazioni in materia di autenticazione delle firme dei presentatori di una lista intende agevolare lo svolgimento del procedimento elettorale, ampliando il novero dei soggetti abilitati all’autenticazione delle firme dei sottoscrittori le liste. La disposizione, per il suo carattere speciale e per la sua particolare finalità, si applica in tutte le ipotesi di sottoscrizione di liste di candidati, nello stesso ente locale di appartenenza del consigliere, il quale autentica la sottoscrizione e indipendentemente dalla circostanza che questi abbia interesse specifico alla presentazione della lista. La competenza ad eseguire le autenticazioni delle sottoscrizioni deve considerarsi prevalente sull’obbligo di astensione contemplato dall’art. 78 comma 2, T.U.E.L., approvato con L.R. 15 marzo 1963 n. 16 e successive modificazioni (4)
 
 
(1) Cfr. Cons. Stato, V, 10 marzo 1989 n. 163; C.G.A. 4 marzo 1990 n. 55; Cons. stato, V, 7 agosto 1991 n. 1097).
(2) Tar Catania, Sezione Prima, 10 agosto 2006 n. 1357, confermata da C.G.A. 21 luglio 2008 n. 652.
(3) Cons, Stato, V, 6 aprile 2007, n. 1553; Cons. Stato, V. 14 aprile 2008 n. 1661)
(4) Cons. Stato, V, 31 maggio 2007 n. 2817
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